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Legge

L.R. Calabria 1/2002

Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province.

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale mantiene alle Province le funzioni assistenziali per ciechi e sordomuti e conferisce loro i compiti amministrativi sui servizi sociali per portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, nonché i servizi di supporto organizzativo per l’istruzione degli alunni con handicap o svantaggio. Non contiene limiti temporali espressi.

Mantenimento e conferimento di funzioni assistenziali e sociali alle Province per ciechi, sordomuti e persone con handicap

Mantenimento e conferimento di funzioni assistenziali e sociali alle Province

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione interessata, la ripartizione di alcune funzioni amministrative in materia di assistenza e servizi sociali a favore di ciechi, sordomuti e persone con handicap. Il testo mantiene in capo alle Province alcune competenze già previste dalla normativa statale e ne conferisce altre in ambiti connessi ai servizi sociali e al supporto scolastico.

Funzioni assistenziali per ciechi e sordomuti

Restano attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relativi all’assistenza ai ciechi e sordomuti richiamati dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. La norma non dettaglia ulteriori modalità operative, limiti o procedure, ma conferma la titolarità provinciale di tali attività assistenziali.

Servizi sociali per persone con handicap, non vedenti e sordomuti

Alle Province sono altresì conferite le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap, ai non vedenti e ai sordomuti, in base all’art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La disposizione opera come allocazione di competenze amministrative a livello provinciale nel settore socio-assistenziale.

Supporto organizzativo per l’istruzione degli alunni con disabilità o svantaggio

Le Province esercitano inoltre le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ai sensi dell’art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La previsione riguarda il sostegno organizzativo all’istruzione e non introduce disciplina finanziaria o procedurale ulteriore.

Profili temporali e applicativi

Il provvedimento non reca termini di durata, scadenze, regimi transitori o limiti temporali espressi. La disciplina risulta quindi formulata come assegnazione stabile di funzioni alle Province nell’ambito regionale indicato nel titolo dell’atto.

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