L.R. Calabria 7/2002
Norme per favorire l’esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava un piano straordinario di esodo volontario per dirigenti e dipendenti della Regione Calabria e degli enti strumentali, con indennità pari al 40% della retribuzione annua lorda moltiplicata per gli anni mancanti al pensionamento (max 36 mesi). Prevedeva termini stringenti per la domanda, facoltà di rinuncia e limiti ai rapporti successivi, ma è stata abrogata nel 2011.
Esodo volontario incentivato di dirigenti e dipendenti della Regione Calabria
Esodo volontario incentivato per la riorganizzazione del personale regionale
La legge, riferita alla Regione Calabria, era finalizzata a favorire la riqualificazione della dotazione organica e lo snellimento della struttura burocratica e amministrativa mediante l’uscita volontaria di dirigenti e dipendenti prossimi alla pensione. Il testo consolidato risulta oggi abrogato e, in pratica, non più applicabile.
Ambito soggettivo e finalità
La disciplina riguardava i dirigenti e dipendenti regionali che, entro il 31 dicembre 2003, avessero maturato o maturassero il diritto al collocamento a riposo. I medesimi benefici erano estesi, alle stesse condizioni e modalità, anche ai dirigenti e dipendenti degli enti strumentali della Regione.
Incentivo economico all’esodo
L’uscita volontaria era agevolata da un’indennità straordinaria pari al 40% della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda. L’importo era calcolato moltiplicando tale quota per gli anni mancanti al pensionamento definitivo, con limite massimo di 36 mesi. Ai fini del calcolo, le frazioni di mese superiori a sei erano considerate equivalenti a un’annualità.
Domanda, rinuncia e differimento della cessazione
Il personale interessato doveva presentare domanda di cessazione dal servizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, indicando la data dalla quale chiedeva di essere esonerato dal servizio. Era ammessa la rinuncia all’esodo con domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione. In presenza di inderogabili e giustificate esigenze di servizio, la Regione poteva rinviare la cessazione fino a un massimo di 90 giorni, con provvedimento motivato della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Modalità di pagamento dell’indennità
L’indennità poteva essere corrisposta anche ratealmente, previo accordo tra le parti, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Limiti e casi esclusi
Non era consentita l’applicazione della legge a chi avesse già ottenuto il trattamento di quiescenza ed fosse stato riammesso in servizio secondo la normativa vigente; in tale evenienza la Regione provvedeva al definitivo collocamento a riposo.
Divieti successivi alla cessazione
Ai soggetti collocati a riposo o che avessero beneficiato dell’esodo era fatto divieto assoluto di instaurare, per i 5 anni successivi alla cessazione del servizio, rapporti professionali con la Regione o con gli enti strumentali dipendenti, a qualunque titolo. La stipula di contratti, accordi o convenzioni in violazione del divieto comportava responsabilità personale e patrimoniale del dirigente firmatario.
Effetti sulla dotazione organica e blocco dei comandi
Il 50% dei posti resisi vacanti per effetto della legge doveva essere portato in diminuzione nella dotazione organica del ruolo del personale della Giunta regionale, dopo la rideterminazione della dotazione stessa. La Giunta era tenuta a provvedere alla rideterminazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, secondo i principi di riqualificazione e razionalizzazione indicati nel testo. Per lo stesso periodo non erano consentiti nuovi provvedimenti di comando o trasferimento di personale da altri enti, salvo quelli per strutture speciali o già in corso alla data di approvazione della legge.
Regime finanziario e vigenza
Gli oneri erano coperti mediante apposito capitolo nel bilancio 2002 e, per gli esercizi successivi, con stanziamenti determinati annualmente con la legge di bilancio. La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il testo reca inoltre l’indicazione di abrogazione da parte della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.
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