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Legge

L.R. Calabria 12/2002

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7.

Normativa regionaleL.R. Calabria 12/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina dell’esodo volontario del personale della Giunta regionale, precisando la data di cessazione, consentendo la rinuncia con preavviso di 30 giorni e adeguando la riduzione della dotazione organica. Prevede anche la rideterminazione dell’organico entro 6 mesi dall’entrata in vigore. È stata poi abrogata dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Modifiche alla legge regionale sull’esodo volontario del personale regionale

Modifiche alla disciplina dell’esodo volontario del personale regionale

La legge regionale 26 febbraio 2002, n. 12 interviene sulla legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, che disciplina l’esodo volontario del personale della Giunta regionale. Il provvedimento si applica nel territorio della Regione e introduce correzioni operative e organizzative alla procedura di cessazione dal servizio.

Domanda di esonero e rinuncia all’esodo

La domanda di esonero dal servizio deve indicare anche la data dalla quale il dipendente chiede di essere esonerato. È inoltre riconosciuta al dipendente la possibilità di rinunciare all’esodo volontario già richiesto, presentando apposita domanda almeno trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del servizio.

Correttivi applicativi

La legge prevede che, con successivi provvedimenti, possano essere adottati correttivi resi necessari dall’applicazione della nuova facoltà di rinuncia all’esodo volontario. La norma consente quindi un adeguamento amministrativo successivo in funzione degli effetti concreti della disciplina modificata.

Riduzione e rideterminazione della dotazione organica

Viene stabilito che il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti per effetto dell’applicazione della legge siano sottratti alla dotazione organica del ruolo del personale della Giunta regionale, ma solo dopo la rideterminazione prevista dalla stessa legge. La Giunta regionale deve procedere alla rideterminazione della propria dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, secondo i principi richiamati dalla normativa di base.

Abrogazione di una disposizione previgente

L’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7 viene abrogato.

Stato di vigenza

L’atto risulta abrogato dall’allegato A della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, ed è quindi oggi privo di utilità applicativa.

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