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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10643/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una persona fisica aveva chiesto l'ammissione in prededuzione al passivo del fallimento di un credito restitutorio corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto di un immobile. Il contratto di vendita era stato risolto con sentenza pronunciata dopo l'apertura della procedura concorsuale. Il giudice dell'opposizione ex art. 98 l.f. aveva rigettato la domanda, richiamando un precedente secondo cui il credito del compratore alla restituzione del prezzo non è prededucibile ex art. 111 l.f. perché, pur trovando titolo nella sentenza di risoluzione intervenuta in corso di fallimento del venditore, ha causa in un fatto anteriore all'apertura della procedura. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto quattro motivi; il testo non li trascrive per intero, ma evidenzia che la curatela ha eccepito l'improcedibilità del ricorso principale per mancato deposito/iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni ex art. 369 c.p.c. e ha proposto a sua volta ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, pur essendo stato notificato, non è stato depositato con iscrizione a ruolo entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La Corte ha rilevato che l'iscrizione a ruolo era avvenuta inizialmente a cura della curatela con il ricorso incidentale, ma ciò non sanava il mancato tempestivo deposito da parte del ricorrente principale. Conseguentemente, tutte le questioni dedotte nei motivi del ricorso principale sono state assorbite. Inoltre, l'improcedibilità del ricorso principale ha comportato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo della curatela. Le spese sono state regolate con condanna della ricorrente principale alle spese in favore della resistente, mentre tra le parti le spese del ricorso incidentale sono state compensate; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    Richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo avverso il rigetto dell'insinuazione del credito.

  • art. 111 l.f.

    Richiamato dal giudice di merito nel precedente citato per escludere la prededucibilità del credito restitutorio del compratore, poiché causato da un fatto anteriore alla procedura.

  • art. 42 l.f.

    Le doglianze relative a tale norma sono state ritenute assorbite e irrilevanti dal giudice di merito.

  • art. 43 l.f.

    Le doglianze relative a tale norma sono state ritenute assorbite e irrilevanti dal giudice di merito.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per indicare il deposito della memoria della curatela e l'iter camerale in Cassazione.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione analogica all'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione principale; l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo discende da interpretazione logico-sistematica.

  • art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non è sufficiente: il ricorso deve essere anche depositato e iscritto a ruolo nel termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c., altrimenti è improcedibile.
  • L'improcedibilità del ricorso principale assorbe le censure formulate con esso e comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, in quanto quest'ultimo non può sopravvivere alla sopravvenuta mancanza del presupposto della sua proponibilità.
  • L'inefficacia del ricorso incidentale tardivo non deriva da applicazione analogica dell'art. 334 c.p.c. al caso di improcedibilità, ma da un criterio logico-sistematico che evita di attribuire tutela a un'impugnazione anomala priva del presupposto processuale originario.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, la questione della prededucibilità di un credito restitutorio va valutata in relazione alla sua causa genetica e al momento del fatto che lo origina, non solo rispetto al momento della sentenza che ne accerta o definisce il titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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