Ordinanza n. 2089/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21136/2026 del 30.06.2026 notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”; 2. del provvedimento del Comune di Bacoli del 07.07.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime - Integrazione”; 3.della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1° Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e al ripristino dello stato dei luoghi, successivamente integrato
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti comunali recanti invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, nonché, ove occorrente, due deliberazioni della Giunta comunale richiamate o potenzialmente interpretate dall’Amministrazione come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il giudice ha rilevato che le questioni di merito presentano complessità e tecnicità tali da richiedere un esame approfondito nella fase di merito. Ai fini cautelari, la ricorrente ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, senza definire in via anticipata né l’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa non lesività della diffida né le complesse questioni di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area demaniale e il ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026 avrebbero prodotto un pregiudizio grave e irreparabile durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando inoltre che l’atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine individuato quale limite ultimo della sospensione e coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale e del potere del giudice di adottare una misura provvisoria di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione di una diffida amministrativa impone il rilascio di un’area e il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine ravvicinato collocato nel pieno della stagione di esercizio dell’attività, il pregiudizio economico e organizzativo può integrare il periculum in mora grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
- In presenza di questioni di merito complesse e tecniche, il giudice cautelare può accogliere provvisoriamente la domanda sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, rinviando l’esame approfondito della controversia alla fase di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus, limitandone l’efficacia a un termine determinato individuato mediante bilanciamento tra l’interesse del privato alla prosecuzione temporanea dell’attività e l’interesse pubblico all’esecuzione del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4176/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4177/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →