Sentenza n. 949/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione in gestione dell’impianto sportivo Dugoni ad altra associazione e relativa graduatoria di assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Modena, all’esito di una selezione pubblica, ha affidato la gestione dell’impianto sportivo Dugoni a un’altra associazione. Ha dedotto difetto di motivazione e disparità di trattamento, sostenendo che l’avviso non consentisse di comprendere il peso attribuito ai diversi elementi di valutazione e che la scelta dell’affidataria non fosse adeguatamente giustificata quanto alle attività di interesse sociale e per la comunità locale. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, rilevando che la ricorrente non aveva presentato una domanda di partecipazione né singolarmente né congiuntamente: era soltanto menzionata nella proposta progettuale presentata da altro soggetto, senza aver sottoscritto la domanda e senza aver allegato il documento di identità del proprio legale rappresentante. L’amministrazione ha inoltre contestato nel merito la proponibilità dell’attività di rugby nell’impianto, destinato secondo l’avviso alla pratica del calcio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere, assorbendo le censure di merito. Ha ritenuto provato dagli atti che alla selezione avessero partecipato soltanto l’associazione risultata affidataria e un’altra società sportiva, mentre la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di partecipazione. Richiamando i principi dell’Adunanza plenaria, il Collegio ha affermato che l’azione di annullamento presuppone, tra l’altro, una posizione giuridica qualificata e differenziata e che, nelle procedure selettive pubbliche, tale posizione deriva ordinariamente dalla partecipazione alla procedura. La mancata partecipazione impedisce anche di far valere un interesse strumentale alla riedizione della selezione, salvo le tassative ipotesi in cui si contesti in radice l’indizione della gara, l’affidamento diretto in assenza di gara oppure una clausola del bando immediatamente escludente; nessuna di tali ipotesi ricorreva. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, c.p.a.
Richiamato, in combinato disposto con l’art. 276, comma 2, c.p.c., quale fondamento dell’obbligo di esaminare prioritariamente le questioni processuali rispetto a quelle di merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale fondamento dell’interesse ad agire, indicato tra le condizioni dell’azione amministrativa.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 76, comma 4, c.p.a. per il principio dell’ordine logico di esame delle questioni, con priorità dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive pubbliche, la legittimazione a impugnare gli atti della procedura e il relativo esito presuppone, di regola, la partecipazione alla selezione, dalla quale deriva una posizione differenziata e qualificata rispetto al quisque de populo.
- La mancata partecipazione alla procedura selettiva impedisce di far valere il solo interesse strumentale alla riedizione della procedura, anche quando le censure mirino alla caducazione dell’intera selezione.
- La regola della necessaria partecipazione non opera soltanto quando si contesti in radice l’indizione della gara, quando si deduca che l’affidamento sia stato disposto senza gara oppure quando si impugnino direttamente clausole del bando immediatamente escludenti.
- L’ordine di esame delle questioni processuali impone di verificare prioritariamente i presupposti processuali e le condizioni dell’azione prima di esaminare i motivi di merito; il difetto di legittimazione a ricorrere determina l’inammissibilità del ricorso e assorbe le censure sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →