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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19235/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti dell'imputato per guida in stato di ebbrezza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando la mancata assoluzione per insufficienza di prove ex art. 530, commi 1 e 2, c.p.p. In sostanza, il ricorrente sosteneva che non vi fosse prova sufficiente della sua responsabilità, anche perché avrebbe assunto alcol solo dopo il sinistro e prima dell'arrivo della polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece sorretta da adeguate acquisizioni probatorie e priva di vizi logico-giuridici. Ha inoltre osservato che il dedotto vizio motivazionale era manifestamente infondato, perché la sentenza d'appello aveva argomentato correttamente sulla responsabilità, valorizzando il doppio accertamento del tasso alcolemico pari a 2,11 g/l e 2,14 g/l e rilevando l'assenza di riscontri alla tesi dell'assunzione di alcol dopo l'incidente, anche alla luce del breve lasso di tempo di 32 minuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    commi 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies

    Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza conferma la condanna per un tasso alcolemico molto elevato e la correlata sanzione accessoria della revoca della patente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e difetto di motivazione.

  • art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per fondare l'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche, aspecifiche o meramente reiterative sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione non può essere validamente dedotto quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente e logicamente corretto delle acquisizioni probatorie poste a fondamento della responsabilità.
  • La tesi difensiva secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo il fatto deve trovare concreto riscontro in atti; in difetto, non può scalfire un accertamento alcolemico eseguito in tempi ravvicinati al sinistro.
  • Ai fini della guida in stato di ebbrezza, il doppio accertamento del tasso alcolemico a valori molto elevati costituisce elemento probatorio significativo della responsabilità penale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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