Circolare numero 104 del 29-5-2000
Indennità accessorie ed assegno temporaneo previsti dal CCNL del Comparto del personale dipendente dai Ministeri - obbligo del versamento dei contributi ai fini del trattamento dell'indennità di fine rapporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che alcune indennità previste dal CCNL del personale dipendente dai Ministeri sono imponibili ai fini pensionistici e devono essere incluse anche nella base retributiva utile per il trattamento di fine rapporto. In base ai richiami all'art. 2121 c.c. e all'art. 12, primo comma, della legge n. 370/1966, viene ribadita la correttezza dell'applicazione della contribuzione del 15,50% su tali elementi retributivi. Nell'allegato viene inoltre precisato, per specifiche indennità accessorie, che la ritenuta del 15,50% si applica sulla base imponibile così determinata, con decorrenza dalla rata di marzo 1999 e con conguaglio delle differenze pregresse a cura delle Direzioni provinciali.
Imponibilità contributiva e base TFR di alcune indennità del personale ministeriale
Imponibilità contributiva di alcune indennità e riflessi sul TFR
La circolare ribadisce che alcune indennità previste dal CCNL del comparto del personale dipendente dai Ministeri sono soggette a contribuzione ai fini pensionistici e devono essere considerate anche nella base retributiva utile per il trattamento di fine rapporto. Il chiarimento trae origine dalla precedente circolare n. 45 del 26 febbraio 1996 e dal successivo intervento del Ministero del Tesoro, che conferma l'inserimento delle stesse voci nel calcolo del TFR.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama l'art. 2121 del Codice civile e l'art. 12, primo comma, della legge 24 maggio 1966, n. 370, evidenziando che gli elementi retributivi in questione rientrano nel computo delle prestazioni in capitale. Su tale base viene confermata la correttezza dell'applicazione della contribuzione del 15,50% sui relativi importi.
Chiarimenti applicativi dell'allegato ministeriale
L'allegato, proveniente dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, riguarda il personale delle abolite II.CC. di nomina privata e affronta l'assoggettamento a contribuzione ai fini TFR di indennità accessorie, in particolare l'indennità di amministrazione e l'assegno finanziario. In esso si precisa che tali voci concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'indennità di anzianità.
Decorrenza dell'applicazione e conguaglio
Secondo quanto riportato nell'allegato, il Centro Nazionale Calcolo e Contabilità di Latina applicherà la ritenuta del 15,50% sulla base imponibile determinata secondo i criteri indicati a decorrere dalla rata di marzo 1999. Per il periodo precedente, il conguaglio deve essere effettuato singolarmente dalle Direzioni provinciali. La circolare è dichiarata emanata d'intesa con il Servizio centrale sistemi informativo integrato.
Punti principali
Imponibilità contributiva ai fini pensionistici
L'Istituto conferma l'imponibilità contributiva, ai fini pensionistici, di alcune indennità previste dal CCNL del comparto del personale dipendente dai Ministeri, già richiamate dalla circolare n. 45 del 26 febbraio 1996.
Inclusione nella base TFR
Il Ministero del Tesoro, con circolare telegrafica, chiarisce e conferma che le medesime indennità devono essere inserite anche nella base retributiva utile per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, in coerenza con l'art. 2121 del Codice civile e con l'art. 12, primo comma, della legge 24 maggio 1966, n. 370.
Conferma dell'aliquota contributiva del 15,50%
Poiché tali elementi retributivi rientrano nel computo delle prestazioni in capitale, viene confermata la correttezza della contribuzione del 15,50% applicata sui predetti importi.
Chiarimenti dell'allegato ministeriale
L'allegato riguarda il personale delle abolite II.CC. di nomina privata e precisa che indennità accessorie quali l'indennità di amministrazione e l'assegno finanziario concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'indennità di anzianità/TFR.
Decorrenza e conguagli
La ritenuta del 15,50% viene applicata dal Centro Nazionale Calcolo e Contabilità di Latina a decorrere dalla rata di marzo 1999, mentre per il periodo precedente il conguaglio deve essere effettuato singolarmente dalle Direzioni provinciali.
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