Circolare numero 103 del 26-5-2000
Modalità per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale appartenente ad Amministrazioni pubbliche che si trovi in posizione di comando o distacco. Integrazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, pur restando in capo al datore di lavoro distaccante l’obbligo contributivo sul personale distaccato o comandato, le Amministrazioni pubbliche possono farsi carico direttamente del versamento dei contributi quando erogano compensi accessori anche al personale appartenente ad altri Enti. In tali casi devono richiedere all’Agenzia INPS competente l’apertura di una posizione contributiva apposita, contraddistinta dal codice di autorizzazione 6X e con la dicitura "personale distaccato da…". Per le denunce contributive DM10/2 restano ferme le modalità ordinarie.
Distacco/comando di personale presso Amministrazioni pubbliche e apertura di posizione contributiva accessoria
Distacco e comando di personale presso Amministrazioni pubbliche
La circolare interviene sul regime contributivo applicabile al personale distaccato o comandato presso Amministrazioni pubbliche, ribadendo i principi generali già affermati in precedenti interventi dell’Istituto e nella giurisprudenza consolidata. L’obiettivo è chiarire come gestire il versamento dei contributi nei casi in cui l’Amministrazione ospitante eroghi compensi accessori anche a lavoratori appartenenti ad altri Enti pubblici.
Inquadramento dell’istituto del distacco
Il distacco viene richiamato come istituto di elaborazione giurisprudenziale, derivato dal pubblico impiego, e si fonda sulla separazione tra titolarità del rapporto di lavoro e luogo di svolgimento della prestazione. Il testo distingue:
- il distacco "proprio", nel quale il datore di lavoro originario conserva la titolarità del rapporto e gli obblighi retributivi, ma perde i poteri direttivi e disciplinari, trasferiti al soggetto presso cui la prestazione è resa;
- il distacco "improprio", nel quale il datore originario conserva anche i poteri direttivi e disciplinari.
La materia era già stata affrontata nelle circolari n. 81 del 9 marzo 1994 e n. 177 del 6 giugno 1994.
Obbligo contributivo e titolarità del rapporto
La circolare ribadisce che l’obbligo contributivo resta in capo al datore di lavoro distaccante, in quanto titolare del rapporto di lavoro. Tale principio opera anche con riferimento alle somme che l’Ente presso il quale il personale è distaccato o comandato corrisponde a titolo di compensi accessori. In questo senso, il testo richiama espressamente la costante giurisprudenza sul punto.
Versamento diretto da parte delle Amministrazioni pubbliche
Pur confermando che l’obbligo contributivo permane originariamente in capo al distaccante, la circolare ammette che le Amministrazioni pubbliche possano farsi carico direttamente del versamento dei contributi nei casi in cui eroghino compensi accessori a tutto il personale, compreso quello appartenente ad altri Enti pubblici che presti servizio in posizione di comando o distacco presso di esse.
Apertura della posizione contributiva accessoria
Per effettuare il versamento diretto, le Amministrazioni devono richiedere formalmente all’Agenzia dell’Istituto competente l’apertura di una specifica posizione contributiva. L’Agenzia, su richiesta esplicita, deve aprire tale posizione con le seguenti caratteristiche:
- nella sezione "attività economica" deve essere riportata la dicitura "personale distaccato da…";
- la posizione deve essere identificata dal codice di autorizzazione "6X".
Il codice "6X" conserva il significato ordinario di posizione contributiva accessoria rispetto ad altra principale sulla quale si effettuano i versamenti, ma assume anche un significato aggiuntivo: consente il versamento, anche in deroga alla normativa sul minimale, dei compensi corrisposti al personale distaccato o comandato presso Amministrazioni pubbliche.
Denunce contributive e modalità operative
Per la compilazione delle denunce contributive modello DM10/2, le Amministrazioni pubbliche devono seguire le consuete modalità operative. La circolare non introduce istruzioni speciali per la denuncia, limitandosi a confermare che l’adempimento prosegue secondo le regole ordinarie.
Punti principali
Inquadramento del distacco e richiamo alla disciplina precedente
Il distacco è descritto come istituto di elaborazione giurisprudenziale, mutuato dal pubblico impiego, caratterizzato dalla separazione tra titolarità del rapporto di lavoro e luogo di svolgimento della prestazione. Viene distinta la forma "propria", in cui il datore originario conserva il rapporto e gli obblighi retributivi ma cede i poteri direttivi e disciplinari al soggetto presso cui il lavoratore opera, dalla forma "impropria", in cui il datore originario conserva anche tali poteri. La materia era già stata trattata dalle circolari n. 81 del 9 marzo 1994 e n. 177 del 6 giugno 1994.
Principio sull’obbligo contributivo
La circolare ribadisce il principio secondo cui il vincolo obbligatorio contributivo resta in capo al datore di lavoro distaccante, titolare del rapporto di lavoro. Ciò vale anche per le somme corrisposte dall’Ente presso cui il lavoratore è distaccato o comandato a titolo di compensi accessori, in linea con la costante giurisprudenza richiamata nel testo.
Facoltà per le Amministrazioni pubbliche di versare direttamente i contributi
Pur confermando la titolarità originaria dell’obbligo contributivo, la circolare precisa che non sussistono ostacoli, nei casi di erogazione di compensi accessori a tutto il personale, affinché le Amministrazioni pubbliche provvedano direttamente al versamento dei contributi anche per il personale comandato o distaccato appartenente ad altri Enti pubblici e in servizio presso di esse.
Apertura della posizione contributiva accessoria
Per poter effettuare direttamente il versamento, le Amministrazioni pubbliche devono presentare formale richiesta all’Agenzia dell’Istituto competente per l’apertura di un’apposita posizione contributiva. L’Agenzia dovrà aprire la posizione indicando nella sezione "attività economica" la dicitura "personale distaccato da…".
Codice di autorizzazione 6X e significato esteso
La nuova posizione deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "6X". Alla consueta funzione di posizione contributiva accessoria rispetto ad altra principale su cui vengono effettuati i versamenti, il codice assume anche il significato di posizione accessoria per il versamento, anche in deroga alla normativa sul minimale, dei compensi corrisposti al personale distaccato o comandato presso Amministrazioni pubbliche.
Adempimenti contributivi e modalità operative
Per la compilazione delle denunce contributive modello DM10/2 le Amministrazioni pubbliche devono attenersi alle consuete modalità operative. La circolare non introduce regole particolari di compilazione, ma conferma l’ordinario regime di denuncia per tali soggetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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