Circolare numero 217 del 13-12-2016
Premessa 1.Nuova ripartizione delle risorse assegnate e monitoraggio della spesa 2.Provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga con effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016 2.1.ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 (circolare ministeriale n.34, lett. f) 2.2.ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016 3.Termini per le decretazioni da parte delle Regioni e Province autonome degli ammortizzatori sociali in deroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016 all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, che amplia fino al 50% la quota di risorse regionali/provinciali utilizzabile in deroga ai criteri del D.I. n. 83473/2014. Vengono chiarite la nuova ripartizione delle risorse, le regole di utilizzo dei residui, la possibilità di destinare parte delle somme a politiche attive e la disciplina dei provvedimenti concessori con effetti oltre il 31 dicembre 2016. La circolare indica inoltre i termini perentori di emanazione dei decreti e i relativi codici convenzionali da usare nel Sistema Informativo Percettori (SIP).
Ammortizzatori sociali in deroga: chiarimenti su risorse, residui, termini e trasmissione in SIP
Ammortizzatori sociali in deroga: effetti della modifica normativa e chiarimenti operativi
La circolare fornisce istruzioni applicative in conseguenza della modifica introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, chiarisce la nuova misura della quota di risorse regionali e provinciali utilizzabile in deroga, le regole per il reimpiego dei residui, la possibilità di finanziare politiche attive del lavoro e i termini di adozione dei provvedimenti concessori, anche con effetti oltre il 31 dicembre 2016.
Nuova ripartizione delle risorse assegnate
Il comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 consente a Regioni e Province autonome di utilizzare fino al 50% delle risorse loro attribuite anche in deroga ai criteri previsti dagli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014. La circolare evidenzia che la disciplina previgente limitava tale facoltà al 5% delle risorse assegnate nell’annualità di riferimento.
La nuova regola si applica anche ai provvedimenti di assegnazione già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016. Pertanto, la precedente impostazione 95%/5% va letta come 50% per la decretazione ordinaria e fino al 50% per la decretazione in deroga. Restano inoltre possibili integrazioni della quota del 50% mediante copertura integrale degli oneri con risorse a carico delle finanze regionali o provinciali, nonché con risorse rientranti in Piani o Programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art. 1, comma 253, della Legge n. 228/2012.
Monitoraggio delle risorse e utilizzo dei residui
La circolare ribadisce che i residui di spesa possono essere utilizzati nell’anno successivo solo dopo l’apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione nel Sistema Informativo Percettori (SIP) e la conseguente autorizzazione del Ministero vigilante, secondo quanto già chiarito nella circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016.
Per le annualità 2014 e 2015, la quota non utilizzata delle risorse assegnate per la decretazione in deroga potrà essere impiegata nell’annualità successiva per la medesima finalità, sempre nel rispetto della chiusura della precedente annualità e dell’autorizzazione ministeriale. L’INPS ha quindi predisposto nuove schede di monitoraggio nel SIP, consultabili da Regioni e Province autonome, con aggiornamento settimanale e con evidenza della ripartizione 50%/50%.
Destinazione di risorse a politiche attive del lavoro
In attuazione del punto c) della circolare ministeriale n. 34/2016, viene precisato che le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014 possono essere impiegate per azioni di politica attiva del lavoro solo previa comunicazione al Ministero dell’ammontare delle somme utilizzate. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS aggiorna le schede SIP riducendo di pari importo la disponibilità regionale per la decretazione in deroga.
Provvedimenti concessori con effetti oltre il 31 dicembre 2016
La circolare esamina le ipotesi in cui i provvedimenti concessori possano produrre effetti oltre il 31 dicembre 2016.
Per la mobilità in deroga, viene ricordato che l’istituto mutua diversi elementi dalla mobilità ordinaria, la quale cessa i propri effetti al 31 dicembre 2016 in conseguenza dell’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli artt. da 6 a 9 della Legge n. 223/1991 disposta dall’art. 2, comma 71, della Legge n. 92/2012. Ne consegue che la mobilità in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 può essere concessa solo se il trattamento inizia entro il 2016 oppure se decorre successivamente ma è consecutivo esclusivamente a un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016.
Per gli altri ammortizzatori sociali in deroga, la circolare chiarisce che le Regioni e Province autonome possono disporre trattamenti con effetti anche nel 2017 se:
- il trattamento ha inizio entro la fine del 2016 e può proseguire oltre il 31 dicembre 2016, comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- oppure, per i casi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, esiste continuità con precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e il provvedimento autorizzatorio è stato adottato entro il 31 dicembre 2016.
Termini per l’emanazione dei decreti
La circolare riassume i termini perentori entro cui le Regioni e Province autonome devono emanare i decreti di concessione.
I decreti relativi a periodi di competenza delle annualità 2014 e 2015 devono essere emanati entro il 30 novembre 2016. La circolare distingue poi ulteriori fattispecie:
- i provvedimenti relativi a trattamenti che hanno inizio entro il 2016 ma terminano nel 2017 possono essere concessi anche dopo il 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- i provvedimenti relativi a trattamenti con decorrenza nel 2017 devono invece essere adottati entro il 31 dicembre 2016, quando rientrano nelle ipotesi di continuità con precedenti interventi ordinari.
Codici convenzionali e trasmissione nel SIP
La trasmissione dei provvedimenti nel SIP deve avvenire con specifici numeri di decreto convenzionale, attraverso il solo flusso B:
- 33334 per i periodi di intervento dell’annualità 2014 ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;
- 33336 per il 2014 in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;
- 33335 per i periodi di intervento dell’annualità 2015 ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;
- 33337 per il 2015 in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;
- 33338 per i periodi di intervento del 2016 con inizio e termine nell’annualità 2016;
- 33339 per i periodi di intervento in deroga riferiti al 2016;
- 33340 per i periodi che iniziano nel 2016 e terminano nel 2017;
- 33317 per i periodi che iniziano e terminano nel 2017, purché consecutivi a precedenti interventi ordinari.
La circolare precisa che, per i periodi a cavallo delle annualità 2016-2017, la trasmissione in SIP deve avvenire con il codice 33340 e con utilizzo esclusivo del flusso B. Analogamente, i casi con decorrenza nel 2017 e continuità con precedenti trattamenti ordinari devono essere trasmessi con il codice 33317.
Sintesi finale operativa
Nel complesso, la circolare aggiorna il quadro operativo degli ammortizzatori sociali in deroga alla luce della novella legislativa del 2016, ampliando l’area di utilizzo delle risorse in deroga e ridefinendo le modalità di impiego dei residui. Contestualmente, fornisce alle Regioni, alle Province autonome e all’INPS indicazioni puntuali su monitoraggio, codifica SIP, termini di adozione dei decreti e condizioni di ammissibilità dei provvedimenti con effetti oltre il 31 dicembre 2016.
Punti principali
Nuova ripartizione delle risorse
Per effetto del comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, Regioni e Province autonome possono utilizzare fino al 50% delle risorse assegnate anche in deroga ai criteri degli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014. La precedente soglia del 5% viene quindi sostituita dalla nuova quota del 50%. La disciplina si applica anche alle assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016, con conseguente rilettura della ripartizione come 50% per la decretazione ordinaria e fino al 50% per quella in deroga.
Utilizzo dei residui e monitoraggio SIP
Resta fermo che i residui di spesa possono essere utilizzati nell’anno successivo solo dopo la dichiarazione di completamento della trasmissione delle decretazioni nel Sistema Informativo Percettori (SIP) e la successiva autorizzazione del Ministero vigilante. Per le annualità 2014 e 2015, l’eventuale quota non utilizzata per le decretazioni in deroga può essere riutilizzata nell’anno successivo per la stessa finalità, sempre previa chiusura della precedente annualità e autorizzazione ministeriale. L’INPS ha predisposto nuove schede di monitoraggio SIP, aggiornate settimanalmente, con la nuova ripartizione 50%/50% e con il criterio di utilizzo dei residui.
Risorse per politiche attive del lavoro
Le Regioni e le Province autonome possono destinare le risorse riservate alla decretazione in deroga ad azioni di politica attiva del lavoro solo previa comunicazione al Ministero dell’ammontare delle somme impiegate. Una volta ricevuta tale informazione, l’INPS aggiorna le schede SIP riducendo la disponibilità per la decretazione in deroga di un importo pari a quello destinato alle iniziative di politica attiva.
Provvedimenti con effetti oltre il 31 dicembre 2016
La circolare distingue i casi in cui gli ammortizzatori sociali in deroga possono avere durata oltre il 31 dicembre 2016. Per la mobilità in deroga, la prestazione è ammissibile oltre tale data solo se il trattamento inizia entro il 2016 oppure se decorre dopo il 31 dicembre 2016 ma è consecutivo a un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo tale data. Per gli altri ammortizzatori in deroga, i provvedimenti possono avere effetti nel 2017 se il trattamento inizia entro il 2016 oppure, per i casi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, se il provvedimento è adottato entro il 31 dicembre 2016 e sussiste continuità con precedenti interventi ordinari scaduti dopo quella data.
Termini perentori di adozione dei decreti
Per i periodi di competenza 2014 e 2015, i decreti di concessione devono essere emanati entro il 30 novembre 2016. Per i trattamenti che iniziano nel 2016 e terminano nel 2017, o che hanno inizio e fine nel 2016 ma sono trasmessi con i codici previsti per la specifica fattispecie, l’emanazione è consentita entro il 31 dicembre 2017, nei casi espressamente indicati dalla circolare. Per i trattamenti con decorrenza nel 2017, i provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre 2016, se rientrano nelle ipotesi di continuità con precedenti interventi ordinari.
Codici convenzionali e flussi SIP
La circolare individua i codici da utilizzare in SIP e il relativo flusso B: 33334 e 33336 per i periodi di intervento 2014; 33335 e 33337 per il 2015; 33338 per i periodi 2016 con inizio e fine nel 2016; 33339 per gli interventi in deroga riferiti al 2016; 33340 per i periodi a cavallo 2016-2017; 33317 per i casi con inizio e termine nel 2017, purché consecutivi a precedenti interventi ordinari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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