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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02254/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a euro 230.000 disposta nei confronti di Porro. Il ricorrente deduceva: carenza o mera apparenza della motivazione e mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame (presunto 'copia e incolla' dalla motivazione del GIP e dagli atti di polizia giudiziaria) senza risposta alle specifiche deduzioni difensive; omissione di esame della documentazione prodotta e mancata spiegazione del nesso tra le somme sequestrate e l'azione delittuosa (problema della quantificazione del presunto profitto e dell'arco temporale ristretto dell'imputazione rispetto a un patrimonio accumulato in anni); violazione del principio della domanda cautelare e mancata distinzione tra sequestro a fini impeditivi e sequestro finalizzato alla confisca, con mancanza di indicazione della natura (prodotto vs profitto) delle somme sottoposte a vincolo; infine, violazione della disciplina relativa alla confisca diretta per mancanza di prova della derivazione causale delle somme dal reato e omessa valutazione della possibile provenienza lecita o della riconducibilità ad altri soggetti.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per le ragioni indicate. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che: (i) sebbene il GIP e il Tribunale possano avvalersi in parte di formulazioni preesistenti, la valutazione del giudice cautelare deve risultare autonoma e adeguatamente motivata; (ii) il Tribunale del riesame ha omesso di motivare adeguatamente il periculum in mora e di rispondere alle censure difensive relative alla quantificazione del profitto e all'analisi documentale prodotta dall'indagato; (iii) è necessaria una chiara distinzione tra sequestro a fini impeditivi e sequestro finalizzato alla confisca, nel rispetto del principio della domanda cautelare; (iv) il sequestro per equivalente è ammissibile solo come anticipazione della futura confisca e, per le somme, richiede la prova della derivazione causale diretta dal reato (nesso di pertinenzialità); (v) è obbligatorio individuare e quantificare, per ogni singolo reato contestato, prodotto e profitto, e verificare la riconducibilità delle somme all'azione delittuosa. In conseguenza la Corte ha annullato e rinviato, indicando i punti che il giudice del rinvio dovrà esaminare specificamente (natura della richiesta del PM, dinamica delle condotte, individuazione di prodotto/profitto per ciascun reato, nesso di pertinenzialità per le somme sequestrate per equivalente, importo complessivo e natura del vincolo).

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    richiamato il secondo comma nel provvedimento genetico

    Riferimento all'istituto della confisca e alla possibilità di sequestro per equivalente; la Corte sottolinea che la confisca diretta di somme richiede prova della derivazione causale diretta dal reato

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla qualificazione delle somme come profitto del reato; la Corte evidenzia la necessità di distinguere e dimostrare prodotto e profitto e la loro concreta derivazione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo con funzione impeditiva e la possibilità di finalità volta alla confisca; la sentenza ribadisce che il giudice deve rispettare la domanda cautelare e non può mutare la finalità invocata dal PM senza adeguata motivazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai principi che regolano le misure cautelari e l'esigenza di motivazione; nella decisione è richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme rilevanti per la decisione cautelare e la relativa motivazione; il motivo invocato riguarda la correttezza formale e sostanziale del provvedimento del giudice

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle norme sul riesame e delle garanzie procedurali; la Corte valuta l'autonomia argomentativa del giudice del riesame rispetto al GIP

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che l'autonoma valutazione del giudice cautelare è compatibile con l'incorporazione di parti motivazionali altrui, purché emerga conoscenza degli atti e rielaborazione autonoma

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'eventuale inutilizzabilità di talune dichiarazioni; la decisione segnala che il Tribunale ha risposto solo parzialmente a tale questione

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamata nella fase di sintesi dei motivi di ricorso (richiesta di riassunto ai sensi di norma di coordinamento procedurale)

Massime di principio

  • Il giudice cautelare deve esprimere una motivazione autonoma e adeguata: l'uso di parti già presenti negli atti è tollerato solo se accompagnato da analisi e rielaborazione che dimostrino la conoscenza degli atti e le ragioni del convincimento
  • Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora, spiegando perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio
  • Va rispettato il principio della domanda cautelare: il giudice non può mutare la finalità del sequestro chiesta dal PM (impeditivo vs finalizzato alla confisca) senza esplicita e adeguata motivazione
  • La confisca diretta di somme (e il sequestro per equivalente) richiede la prova di una derivazione causale diretta dal reato; in mancanza la qualificazione come confisca diretta non è ammissibile
  • È obbligatorio distinguere e, se del caso, quantificare prodotto e profitto per ciascun reato contestato, verificando la riconducibilità delle singole somme all'azione delittuosa
  • Il riesame deve prendere in considerazione e rispondere concretamente alle memorie e documenti difensivi che prospettano ricostruzioni alternative potenzialmente decisive
  • La misura cautelare reale (sequestro) può avere duplice finalità solo se entrambe le esigenze sono specificamente indicate e motivate; in caso contrario il provvedimento è viziato

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