Cassazione Penale, Sentenza n. 02254/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a euro 230.000 disposta nei confronti di Porro. Il ricorrente deduceva: carenza o mera apparenza della motivazione e mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame (presunto 'copia e incolla' dalla motivazione del GIP e dagli atti di polizia giudiziaria) senza risposta alle specifiche deduzioni difensive; omissione di esame della documentazione prodotta e mancata spiegazione del nesso tra le somme sequestrate e l'azione delittuosa (problema della quantificazione del presunto profitto e dell'arco temporale ristretto dell'imputazione rispetto a un patrimonio accumulato in anni); violazione del principio della domanda cautelare e mancata distinzione tra sequestro a fini impeditivi e sequestro finalizzato alla confisca, con mancanza di indicazione della natura (prodotto vs profitto) delle somme sottoposte a vincolo; infine, violazione della disciplina relativa alla confisca diretta per mancanza di prova della derivazione causale delle somme dal reato e omessa valutazione della possibile provenienza lecita o della riconducibilità ad altri soggetti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per le ragioni indicate. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che: (i) sebbene il GIP e il Tribunale possano avvalersi in parte di formulazioni preesistenti, la valutazione del giudice cautelare deve risultare autonoma e adeguatamente motivata; (ii) il Tribunale del riesame ha omesso di motivare adeguatamente il periculum in mora e di rispondere alle censure difensive relative alla quantificazione del profitto e all'analisi documentale prodotta dall'indagato; (iii) è necessaria una chiara distinzione tra sequestro a fini impeditivi e sequestro finalizzato alla confisca, nel rispetto del principio della domanda cautelare; (iv) il sequestro per equivalente è ammissibile solo come anticipazione della futura confisca e, per le somme, richiede la prova della derivazione causale diretta dal reato (nesso di pertinenzialità); (v) è obbligatorio individuare e quantificare, per ogni singolo reato contestato, prodotto e profitto, e verificare la riconducibilità delle somme all'azione delittuosa. In conseguenza la Corte ha annullato e rinviato, indicando i punti che il giudice del rinvio dovrà esaminare specificamente (natura della richiesta del PM, dinamica delle condotte, individuazione di prodotto/profitto per ciascun reato, nesso di pertinenzialità per le somme sequestrate per equivalente, importo complessivo e natura del vincolo).
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
richiamato il secondo comma nel provvedimento genetico
Riferimento all'istituto della confisca e alla possibilità di sequestro per equivalente; la Corte sottolinea che la confisca diretta di somme richiede prova della derivazione causale diretta dal reato
art. 240 cod. pen.
Richiamato nella censura relativa alla qualificazione delle somme come profitto del reato; la Corte evidenzia la necessità di distinguere e dimostrare prodotto e profitto e la loro concreta derivazione
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo con funzione impeditiva e la possibilità di finalità volta alla confisca; la sentenza ribadisce che il giudice deve rispettare la domanda cautelare e non può mutare la finalità invocata dal PM senza adeguata motivazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai principi che regolano le misure cautelari e l'esigenza di motivazione; nella decisione è richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione
art. 309 cod. proc. pen.
Citato tra le norme rilevanti per la decisione cautelare e la relativa motivazione; il motivo invocato riguarda la correttezza formale e sostanziale del provvedimento del giudice
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle norme sul riesame e delle garanzie procedurali; la Corte valuta l'autonomia argomentativa del giudice del riesame rispetto al GIP
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che l'autonoma valutazione del giudice cautelare è compatibile con l'incorporazione di parti motivazionali altrui, purché emerga conoscenza degli atti e rielaborazione autonoma
art. 63 cod. proc. pen.
Citato in relazione all'eventuale inutilizzabilità di talune dichiarazioni; la decisione segnala che il Tribunale ha risposto solo parzialmente a tale questione
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Richiamata nella fase di sintesi dei motivi di ricorso (richiesta di riassunto ai sensi di norma di coordinamento procedurale)
Massime di principio
- Il giudice cautelare deve esprimere una motivazione autonoma e adeguata: l'uso di parti già presenti negli atti è tollerato solo se accompagnato da analisi e rielaborazione che dimostrino la conoscenza degli atti e le ragioni del convincimento
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora, spiegando perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio
- Va rispettato il principio della domanda cautelare: il giudice non può mutare la finalità del sequestro chiesta dal PM (impeditivo vs finalizzato alla confisca) senza esplicita e adeguata motivazione
- La confisca diretta di somme (e il sequestro per equivalente) richiede la prova di una derivazione causale diretta dal reato; in mancanza la qualificazione come confisca diretta non è ammissibile
- È obbligatorio distinguere e, se del caso, quantificare prodotto e profitto per ciascun reato contestato, verificando la riconducibilità delle singole somme all'azione delittuosa
- Il riesame deve prendere in considerazione e rispondere concretamente alle memorie e documenti difensivi che prospettano ricostruzioni alternative potenzialmente decisive
- La misura cautelare reale (sequestro) può avere duplice finalità solo se entrambe le esigenze sono specificamente indicate e motivate; in caso contrario il provvedimento è viziato
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