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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un’ispezione presso la banca, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa indicazione, nei prospetti di offerta 2014 e 2015, di informazioni sul cosiddetto "capitale finanziato", cioè sui finanziamenti concessi dalla banca alla clientela per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. L’interessato aveva opposto la sanzione, ma la Corte d’appello aveva respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tredici motivi, deducendo: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e illegittimità costituzionale dell’art. 195 TUF; inapplicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole e violazione della lex mitior; violazione del principio di specialità tra sanzioni; lesione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’accesso parziale agli atti e per i tempi concessi per replicare; nullità per motivazione per relationem; tardività della contestazione per superamento del termine di 180 giorni; errata applicazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei doveri di informazione e vigilanza; insussistenza dell’elemento soggettivo o necessità del dolo; immutabilità della sanzione in giudizio; erroneo uso delle presunzioni; violazione della presunzione di innocenza; e spese di lite indebitamente liquidate alla Consob. Ha anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi, ritenendo corrette le statuizioni della Corte d’appello sia sul piano processuale sia su quello sostanziale, in particolare circa la giurisdizione ordinaria, la non retroattività della disciplina più favorevole, la tempestività della contestazione, la validità del contraddittorio procedimentale, l’ammissibilità della motivazione per relationem, la rilevanza dei doveri informativi e di vigilanza degli amministratori non esecutivi bancari e la sussistenza della colpa quale criterio imputativo dell’illecito amministrativo. È stata altresì esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale e confermata la condanna alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto l’opposizione alla sanzione Consob. In particolare, ha affermato che le sanzioni amministrative Consob in materia di offerta al pubblico ex art. 94 TUF non hanno natura penale, che non opera la retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015, che la contestazione era tempestiva, che il procedimento aveva rispettato il contraddittorio procedimentale, che la motivazione per relationem non era nulla, e che gli amministratori non esecutivi di banca restano gravati da obblighi di informazione attiva e possono rispondere in via colposa per l’omessa vigilanza e per non avere impedito l’omissione informativa verso il mercato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94 TUF

    la violazione consiste nell’omissione, nei prospetti di offerta, delle informazioni necessarie agli investitori per valutare situazione patrimoniale, finanziaria, risultati economici e prospettive dell’emittente.

  • art. 191 TUF

    costituisce la base normativa della sanzione amministrativa irrogata per la violazione degli obblighi informativi in materia di offerta al pubblico.

  • art. 195 TUF

    regola il procedimento di opposizione alle sanzioni Consob; il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento del fatto, completato l’iter istruttorio.

  • art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981

    il principio di specialità non è stato ritenuto violato, poiché le condotte sanzionate con le diverse delibere Consob erano eterogenee.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    pone una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, superabile con prova contraria dell’assenza di colpa.

  • art. 15 l. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente sul contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione delle garanzie procedimentali.

  • art. 13 TUF

    richiamato per i requisiti di professionalità degli amministratori nel settore finanziario.

  • art. 2381 c.c.

    gli amministratori privi di deleghe hanno il dovere di agire informati, chiedere informazioni e contribuire al governo dei rischi societari.

  • art. 2392 c.c.

    gli amministratori rispondono per omissione quando non impediscono fatti pregiudizievoli dei quali abbiano conosciuto o potuto conoscere l’esistenza con la diligenza dovuta.

  • art. 2358 c.c.

    richiamato per evidenziare che i finanziamenti per acquisto di azioni proprie sono vietati se non nei limiti e con l’osservanza della norma.

  • art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993

    impone doveri di organizzazione societaria e controllo interno in ambito bancario, gravanti anche sul consiglio di amministrazione nel suo complesso.

  • art. 6 CEDU

    non è stato ritenuto violato; il procedimento sanzionatorio Consob è stato considerato assistito da contraddittorio procedimentale e da pieno sindacato giurisdizionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato nel ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni del diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 49 CDFUE

    invocato in tema di retroattività della disciplina più favorevole; la Corte ha escluso che comportasse l’applicazione immediata della lex mitior alle sanzioni amministrative contestate.

  • art. 52 CDFUE

    richiamato dal ricorrente; non ha inciso sulla decisione, che ha escluso la natura penale delle sanzioni in esame.

  • art. 7 CEDU

    richiamato per sostenere la retroattività della disciplina più favorevole; la Corte ha negato l’estensione del favor rei alle sanzioni amministrative in questione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese sono state correttamente liquidate anche in favore della Consob, difesa da avvocati iscritti all’albo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta.

  • art. 2729 c.c.

    la valutazione presuntiva è stata ritenuta corretta, fondata su specifiche circostanze indiziarie.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché non necessario alla luce di giurisprudenza consolidata e di questioni manifestamente infondate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata disposta la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa Consob la Corte di appello conosce pienamente della legittimità e fondatezza della pretesa sanzionatoria, non si tratta di mera impugnazione dell’atto amministrativo.
  • Le sanzioni amministrative Consob diverse da quelle espressamente qualificate come penali non sono soggette, in mancanza di una specifica previsione, al principio della retroattività della disciplina più favorevole; continua a operare il principio del tempus regit actum.
  • Il termine di 180 giorni per la contestazione dell’illecito in materia finanziaria decorre dal completamento dell’accertamento istruttorio e non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
  • Il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio amministrativo ha natura procedimentale e non processuale in senso pieno; per dedurne la violazione occorre allegare una concreta e attuale lesione del diritto di difesa.
  • La motivazione del provvedimento sanzionatorio può essere legittimamente resa anche per relationem, quando consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione e dal giudice.
  • Nelle banche, gli amministratori privi di deleghe non sono esonerati da responsabilità per il solo fatto di non gestire operativamente l’ente: essi hanno un dovere autonomo di agire informati, chiedere chiarimenti e attivarsi in presenza di segnali di allarme.
  • Per l’illecito amministrativo vige la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689 del 1981: una volta provata la condotta tipica e la sua riferibilità al soggetto, spetta al trasgressore dimostrare l’assenza di colpevolezza.
  • La responsabilità dell’amministratore non esecutivo non è oggettiva: presuppone inerzia, fatto pregiudizievole, nesso causale e colpa per mancata percezione o gestione dei segnali di allarme.
  • In materia di sanzioni amministrative finanziarie, l’illecito può essere integrato anche da condotta colposa, salvo che la norma speciale richieda espressamente il dolo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il quesito verte su diritto interno, quando la questione è manifestamente infondata o quando la giurisprudenza unionale è già consolidata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaAmministratori
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFIDResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudiziale

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