Sentenza del 24/02/2017 n. 4805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR Calabria che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che il contribuente non avesse effettuato un disconoscimento formale, espresso e specifico delle copie degli avvisi di ricevimento e che le copie potessero comunque essere valutate dal giudice; dall'altro, che per dimostrare la notifica postale delle cartelle non fosse necessario produrre anche le cartelle, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento, accompagnato dall'estratto di ruolo secondo le modalità applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, cassato la sentenza della CTR Calabria e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per nuovi accertamenti e per la decisione anche sulle spese. La Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura relativa alla genericità del disconoscimento, poiché Equitalia non aveva trascritto la dichiarazione del contribuente né indicato dove fosse reperibile. Ha però chiarito che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di verificarne comunque la conformità mediante altri elementi di prova, comprese le presunzioni. Ha inoltre stabilito che, in caso di notifica della cartella direttamente a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione, la prova della notifica può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella. La CTR dovrà quindi verificare nuovamente la validità e l'efficacia probatoria della documentazione prodotta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
iscrizione ipotecaria sugli immobili del contribuente
La norma costituisce il fondamento dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione, la cui legittimità dipende anche dalla regolare notifica degli atti presupposti.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento
La disposizione prevede obblighi documentali alternativi in relazione alla modalità di notifica. Se la cartella è notificata a mezzo posta, l'agente deve produrre l'avviso di ricevimento e, secondo la giurisprudenza richiamata, l'estratto di ruolo; non è necessariamente richiesta anche la copia integrale della cartella.
Codice civile, art. 2719
copie fotografiche di scritture
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non produce automaticamente l'inutilizzabilità del documento. Il giudice può accertare la conformità anche tramite altri elementi di prova e presunzioni.
Codice civile, art. 2712
La norma è stata invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina probatoria delle copie e delle riproduzioni documentali.
Codice di procedura civile, artt. 214 e 215
disconoscimento e riconoscimento della scrittura privata
La disciplina del disconoscimento della scrittura privata non è integralmente sovrapponibile a quella del disconoscimento della copia fotostatica: quest'ultimo lascia al giudice la possibilità di verificarne comunque la conformità.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
onere di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda
Il ricorrente per cassazione deve trascrivere almeno nelle parti essenziali gli atti rilevanti e indicare dove essi siano reperibili. La mancata localizzazione interna ed esterna determina l'inammissibilità della censura.
D.P.R. n. 445/2000, art. 18, comma 2
autenticazione delle copie
La questione relativa alla possibilità per il concessionario di autenticare le copie non è stata ritenuta decisiva, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la conformità delle copie anche sulla base di altri elementi probatori.
Legge n. 890/1982, art. 14, come modificato dalla Legge n. 146/1998, art. 20
notificazione a mezzo posta
La notifica delle cartelle esattoriali può essere effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale è notificata direttamente per posta dall'agente della riscossione, l'avviso di ricevimento costituisce il documento principale per provare il perfezionamento e la data della notifica; non è sempre necessario depositare anche la copia integrale della cartella.
- Il contribuente che contesta una copia fotostatica deve formulare un disconoscimento specifico, chiaro e tempestivo; tuttavia, anche a fronte del disconoscimento, il giudice può valutare altri elementi per verificare la conformità della copia all'originale.
- Nel giudizio di cassazione è indispensabile trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali su cui si fonda la censura, specificando sia il contenuto rilevante sia il luogo in cui l'atto è reperibile.
- Per contestare un'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali, non è sufficiente negare genericamente la ricezione: occorre valutare la documentazione della notifica, la data di ricezione e l'eventuale tempestività dell'impugnazione.
- La modalità di notifica determina i documenti necessari per la prova: per la notifica tramite ufficiale giudiziario o messo rilevano la cartella e la relata; per la notifica postale rilevano principalmente l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la validità dell'iscrizione ipotecaria: impone al giudice di merito una nuova valutazione alla luce dei principi indicati dalla Corte.
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