L.R. Lazio 17/2014
Legge di Stabilità regionale 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di stabilità regionale 2015 del Lazio fissa misure di bilancio e contenimento della spesa, conferma per il 2015-2016 la maggiorazione IRPEF con esenzioni per alcune fasce di reddito e famiglie, istituisce il fondo per le start-up innovative, modifica tasse regionali e disciplina definanziamento delle opere pubbliche non avviate. Entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Legge di stabilità regionale 2015 del Lazio
Legge di stabilità regionale 2015
La legge disciplina interventi finanziari, fiscali e organizzativi della Regione Lazio per il 2015, con effetti limitati soprattutto agli esercizi 2015-2017 e, per alcune misure, agli anni d’imposta 2015 e 2016. Il provvedimento interviene su entrate tributarie regionali, spesa pubblica, sanità, trasporti e regole sugli aiuti di Stato.
Gestione della spesa regionale e limiti di spesa
La legge accompagna un elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e capitoli, in coerenza con l’armonizzazione contabile. Le autorizzazioni di spesa previste da specifiche leggi regionali sono intese come limiti massimi di spesa, e per la disciplina vigente alla data di entrata in vigore i limiti sono quelli iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017.
Addizionale regionale IRPEF e fondo per la riduzione della pressione fiscale
Per gli anni d’imposta 2015 e 2016 resta confermata la maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF con aliquota del 1,60% per i redditi oltre 15.000 euro, con esclusione della maggiorazione fino a 15.000 euro.
Per gli stessi anni la maggiorazione non si applica:
- ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 35.000 euro;
- ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro e tre figli fiscalmente a carico, con soglia innalzata di 5.000 euro per ogni figlio oltre il terzo;
- ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro e uno o più figli portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, con la stessa regola di cumulo del reddito quando i figli sono a carico di più soggetti.
È inoltre confermata la dotazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, pari a 202.802.613 euro per il 2015 e a 216.778.053 euro per il 2016.
Fondo per le imprese start-up innovative
È istituito un Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, destinato a contributi a fondo perduto per coprire, anche parzialmente, gli oneri fiscali sostenuti nei primi 24 mesi di attività dalle imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Le modalità e i criteri di concessione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentite le commissioni consiliari competenti. La copertura è prevista per il triennio 2015-2017.
Tasse sulle concessioni regionali e esenzione per gli apparecchi radiologici
Viene aggiornata la disciplina della tassa sulle concessioni regionali per i gabinetti medici e gli ambulatori in cui si applicano radioterapia e radiumterapia. Sono esenti:
- gli ambulatori del Servizio sanitario nazionale;
- gli enti pubblici di assistenza;
- le ONLUS. Restano tenute al pagamento le strutture sanitarie private accreditate. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Definanziamento delle opere pubbliche non avviate
Sono definanziate, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, le opere pubbliche a totale carico del bilancio regionale e non finanziate con risorse europee che non siano state avviate entro 3 anni dalla concessione del finanziamento.
L’avvio coincide con:
- la pubblicazione del bando di gara, oppure
- se il bando non è previsto, l’avvio dei procedimenti di evidenza pubblica.
Il termine di 3 anni decorre dall’atto regionale di concessione del finanziamento o dalla relativa comunicazione ai destinatari, se prevista. Il definanziamento comporta l’indisponibilità delle somme stanziate o la revoca delle risorse già trasferite. Sono previste comunicazione agli interessati, possibilità di dimostrare l’avvio dell’opera o l’assenza di inerzia imputabile, nonché il rimborso documentato delle spese di progettazione e di altre spese propedeutiche. Le opere definanziate sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.
Per i contenziosi giudiziari che impediscono l’avvio, l’opera è comunque definanziata dopo oltre 3 anni dal termine per rispondere alla comunicazione; se il contenzioso viene meno, la Regione deve rifinanziare l’opera nei limiti delle risorse disponibili. La disciplina si applica anche ai finanziamenti concessi prima dell’entrata in vigore della legge.
Demanio marittimo e tassa automobilistica regionale
La legge modifica i termini procedurali relativi all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, spostando alcune scadenze annuali dal 30 maggio al 31 luglio e dal 31 luglio al 15 settembre.
Per la tassa automobilistica regionale viene estesa la platea dei soggetti abilitati ai versamenti anche agli istituti di pagamento iscritti all’albo previsto dal TUB. La Regione può inoltre affidare a terzi, tramite gara, il controllo e la riscossione della tassa automobilistica e può avvalersi di altre amministrazioni o enti pubblici mediante accordi. Sono previste iniziative per il recupero dei crediti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2014 e non riscossi, anche mediante operazioni di factoring, con esclusione della cartolarizzazione e con selezione dei cessionari tramite evidenza pubblica.
Razionalizzazione della spesa sanitaria e trasporti
La Regione presenta quadrimestralmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione della rete sanitaria, con attenzione al contenzioso sanitario e alla sua definizione.
La centrale di committenza regionale deve analizzare e rivedere i contratti dei servizi di trasporto per la rete di emergenza sanitaria, incluso l’elisoccorso, secondo criteri di:
- ottimizzazione della rete tempodipendente;
- omogeneità della copertura territoriale;
- centralizzazione della liquidazione dei pagamenti.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve rivedere le agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico, secondo criteri di razionalizzazione, semplificazione delle procedure, utilizzo dell’ISEE e ampliamento delle fasce di esenzione a invarianza di gettito. Sempre entro 90 giorni la Regione deve procedere a una revisione complessiva del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto della normativa nazionale sull’ISEE e delle prerogative del Commissario ad acta.
Personale delle strutture di diretta collaborazione
Il contingente di personale necessario per le strutture di diretta collaborazione è ridotto del 10%.
Aiuti di Stato e clausola di sospensione
I contributi previsti dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Sono previsti regimi distinti per contributi:
- esentati dall’obbligo di notifica, concessi nel rispetto dei regolamenti europei applicabili;
- soggetti a notifica, concessi solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea o sulla base della sua autorizzazione implicita.
I contributi sono concessi solo dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione della Commissione. Per i regimi esistenti relativi al capitale di rischio, al settore agricolo e forestale, valgono gli orientamenti UE richiamati dalla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.
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