L.R. Lazio 1/2015
Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina come la Regione Lazio partecipa alla formazione e attuazione del diritto UE, si adegua agli obblighi europei, promuove informazione e politiche europee e regola accordi e attività internazionali. Prevede sessione europea, legge regionale europea annuale, relazione della Giunta e poteri urgenti del Presidente. La disciplina resta applicabile, ma alcuni istituti iniziali e il testo sono stati aggiornati nel 2019; l’art. 22 è abrogato.
Partecipazione del Lazio alle politiche UE e ai rapporti internazionali
Partecipazione della Regione Lazio alle politiche europee e ai rapporti internazionali
La legge disciplina, per la Regione Lazio, la partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, nonché le attività di rilievo internazionale. Il provvedimento organizza i rapporti tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale e definisce strumenti di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle procedure statali, favorisce l’integrazione europea nel proprio territorio e promuove attività di rilievo internazionale ispirate a solidarietà e collaborazione tra Stati e popoli. La disciplina riguarda:
- partecipazione alla formazione degli atti e delle politiche UE;
- adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE;
- esercizio dei poteri regionali connessi all’appartenenza all’UE;
- promozione di conoscenza su diritti, cittadinanza e valori europei;
- conclusione di accordi e intese in materie di competenza regionale e attuazione di accordi internazionali dello Stato.
Cooperazione istituzionale e flussi informativi
Presidente, Giunta e Consiglio regionale devono cooperare strettamente nelle attività europee e internazionali e informarsi reciprocamente sulle iniziative svolte. La Giunta, tramite la commissione consiliare competente in affari europei, assicura al Consiglio un’informazione costante almeno semestrale su attuazione delle politiche europee, negoziati e iniziative in corso o da avviare. Le modalità applicative sono definite d’intesa tra Presidente della Regione e Ufficio di presidenza del Consiglio.
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea
Il Consiglio regionale, entro febbraio di ogni anno, esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, gli altri strumenti di programmazione UE e la relazione annuale del Governo prevista dalla legge n. 234/2012. All’esito approva una risoluzione con le priorità regionali, anche in funzione della partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione.
La partecipazione regionale ai progetti di atti UE avviene mediante osservazioni al Governo, secondo una procedura che mira a esprimere una posizione unitaria:
- la Giunta propone le osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento degli atti;
- la commissione consiliare competente le discute e approva con risoluzione;
- se entro 15 giorni dalla trasmissione la proposta non è approvata, la Giunta può comunque inviare le osservazioni;
- in assenza di proposta della Giunta, ogni consigliere può proporre osservazioni, comunicate dal presidente della commissione e approvate dalla commissione;
- in caso d’urgenza, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, formula direttamente le osservazioni.
Le osservazioni sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e comunicate alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative.
Verifica di sussidiarietà e dialogo politico
Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi UE nelle materie di competenza regionale. Le valutazioni sono svolte dalla commissione competente, approvate con risoluzione e trasmesse alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare; su questioni rilevanti la commissione può sottoporre l’approvazione all’Aula. La Giunta, su richiesta, fornisce dati, relazioni ed elaborati necessari.
Il Consiglio e la Giunta partecipano anche alle iniziative delle Camere nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee.
Ulteriori iniziative nella formazione della posizione italiana in sede UE
Il Presidente della Regione, anche su proposta del Consiglio regionale, assume le ulteriori iniziative regionali in materia europea. Può in particolare:
- chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-regioni per raggiungere l’intesa;
- chiedere alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo a porre la riserva di esame in Consiglio UE;
- comunicare la partecipazione propria o di un delegato al Consiglio dell’UE nella delegazione italiana designata dalle Regioni;
- proporre gli esperti regionali per i gruppi di lavoro e comitati del Consiglio e della Commissione europea;
- chiedere di essere delegato al CIAE quando sono trattate questioni di interesse regionale;
- comunicare i rappresentanti regionali nel Comitato tecnico integrato del CIAE e nei gruppi di lavoro della Presidenza del Consiglio.
Il Presidente informa tempestivamente la commissione competente e il Consiglio sulle attività svolte.
Adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea
La Regione dà tempestiva attuazione, nelle materie di propria competenza, agli atti normativi e di indirizzo UE, alle sentenze della Corte di giustizia e agli atti della Commissione che richiedano adeguamento. Adotta inoltre misure per prevenire o chiudere procedure di infrazione per inadempienze imputabili alla Regione.
La Giunta verifica costantemente la conformità dell’ordinamento regionale al diritto UE e trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sulle risultanze. L’adeguamento avviene normalmente tramite la proposta di legge regionale europea da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.
Legge regionale europea e sessione europea
La legge regionale europea è lo strumento ordinario di adeguamento annuale. Essa:
- recepisce direttive UE nelle materie regionali;
- completa l’attuazione dei regolamenti UE;
- disciplina l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri atti UE che impongono adeguamento;
- contiene misure per evitare o chiudere procedure di infrazione;
- modifica o abroga norme regionali incompatibili;
- può individuare atti UE da attuare con regolamento della Giunta.
La legge interviene direttamente quando l’adempimento comporta nuove spese o minori entrate, oppure l’istituzione di nuovi organi amministrativi. Nella relazione accompagnatoria la Giunta indica anche le direttive già conformi o già attuate dallo Stato e riferisce sullo stato di attuazione della legge dell’anno precedente.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per esaminare e approvare la legge regionale europea e per esaminare la relazione informativa annuale della Giunta, approvando eventuali atti di indirizzo entro il 30 giugno.
Relazione informativa annuale e monitoraggio
Entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla proposta di legge regionale europea o comunque entro tale termine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione sull’attività svolta in materia europea. La relazione riguarda, tra l’altro:
- posizioni in Conferenza Stato-regioni e in sede di formazione della posizione italiana;
- attività nel Comitato delle regioni;
- posizioni nelle delegazioni governative per Consiglio, gruppi di lavoro e comitati UE;
- lavori del Comitato tecnico di valutazione integrato del CIAE;
- posizioni nei gruppi di lavoro convocati dalla Presidenza del Consiglio;
- posizioni in Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- eventuali richieste di impugnazione di atti UE e ricorsi alla Corte di giustizia;
- stato di conformità dell’ordinamento regionale e procedure di infrazione;
- stato di avanzamento dei programmi regionali cofinanziati dall’UE;
- orientamenti e priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell’anno in corso.
Il Consiglio può formulare atti di indirizzo sulla relazione; la commissione competente può inoltre consultare enti locali, università e parti sociali ed economiche.
Misure urgenti e legge di adeguamento straordinaria
Il Presidente della Regione può adottare misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e primo adeguamento agli atti UE immediatamente precettivi, specie in caso di sentenze della Corte di giustizia, informandone il Presidente del Consiglio regionale. Se servono ulteriori interventi, presenta alla Giunta lo schema per gli atti necessari.
Fuori dai casi di urgenza immediata, se occorre adeguare tempestivamente l’ordinamento regionale e non è possibile attendere la legge regionale europea annuale, la Giunta presenta una proposta di legge recante il titolo “Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e la relazione indica la data entro cui deve essere approvata; il Presidente attiva la procedura d’urgenza statutaria.
Ricorsi e impugnazioni di atti dell’Unione europea
Nelle materie regionali, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e anche su proposta del CAL, può:
- chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’UE per impugnare un atto UE ritenuto illegittimo;
- proporre direttamente ricorso alla Corte di giustizia nei casi in cui la Regione abbia legittimazione ai sensi dell’art. 263, par. 4, TFUE.
Il Consiglio regionale può invitare il Presidente ad avviare tali procedimenti, soprattutto quando si sia già espresso sull’atto nella fase di formazione del diritto UE. Il Presidente informa il Consiglio sugli esiti dei ricorsi.
Aiuti di Stato
Il Presidente assicura il coordinamento delle politiche e attività regionali in materia di aiuti di Stato. La Regione concede aiuti nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e della normativa europea vigente. Gli uffici competenti si raccordano con la struttura della Giunta incaricata del coordinamento e non danno esecuzione alle misure prima della conclusione delle procedure previste dai regolamenti europei. Gli atti regionali che prevedono aiuti soggetti ad autorizzazione della Commissione contengono una clausola di sospensione dell’efficacia.
Informazione, promozione della cittadinanza europea e partecipazione pubblica
La Regione deve diffondere in modo capillare le informazioni su adozione e attuazione degli atti UE, con particolare attenzione a quelli che attribuiscono diritti ai cittadini. Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale e rese accessibili anche tramite l’aggregazione dei sistemi informativi esistenti, incluse quelle su bandi e programmi UE.
Giunta e Consiglio promuovono e sostengono, anche con contributi, la conoscenza delle politiche europee presso cittadini, enti locali e altri soggetti del territorio, favorendo la partecipazione ai programmi e progetti UE. È prevista una speciale attenzione alle iniziative per giovani, scuole e università, alla storia dell’integrazione europea e ai valori comuni. È istituita la settimana della cultura europea, che si svolge ogni anno a partire dal 9 maggio.
Giunta e Consiglio promuovono inoltre i gemellaggi tra enti locali del territorio e autorità locali e regionali di altri Stati membri. Il Consiglio, tramite deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può finanziare iniziative e progetti con risorse del proprio bilancio, nei limiti degli stanziamenti disponibili.
Sono garantite forme adeguate di partecipazione e consultazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti anche nel procedimento di formazione della legge regionale europea e nella sessione europea.
Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e investimento dell’UE
La Regione partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall’Unione europea per attuare le politiche di sviluppo regionale. Il Consiglio approva gli atti di indirizzo propedeutici alla programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e investimento europee. In applicazione del principio di sussidiarietà, la Regione assicura il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative con tutte le sedi e gli strumenti utili a garantirne la più ampia partecipazione.
Rapporti internazionali e cooperazione con altri Stati
La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi statali. In particolare può:
- concludere accordi con Stati;
- concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- promuovere collaborazione e partenariato internazionale nei programmi del Governo, dell’UE e delle organizzazioni internazionali;
- promuovere gemellaggi e accordi di cooperazione e partenariato con enti territoriali di Stati terzi, senza nuovi o maggiori oneri;
- realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- sostenere attività promozionali all’estero per lo sviluppo economico, sociale e culturale.
Il Consiglio può formulare indirizzi sulle attività internazionali della Giunta, anche per definire principi, coordinamento e priorità territoriali.
Accordi e intese; esecuzione di accordi internazionali dello Stato
Nella fase di trattativa per accordi con Stati o intese con enti territoriali di altri Stati, il Presidente informa preventivamente il Consiglio, che può esprimere orientamenti con atto di indirizzo. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente e ratificati con legge dal Consiglio regionale, secondo la disciplina statale e statutaria.
La Giunta promuove l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato. La relativa comunicazione è trasmessa anche al Consiglio, che può esprimere indirizzi per l’esecuzione e l’attuazione.
Organizzazione interna, clausola valutativa e disciplina finanziaria
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, Giunta e Consiglio disciplinano gli aspetti organizzativi interni necessari per svolgere le attività previste dalla legge, assicurando risorse umane competenti e procedure di raccordo anche con la struttura di Bruxelles. La Regione si avvale inoltre di una cabina di regia per il coordinamento dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.
Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio regolamento dei lavori entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, in particolare per la sessione europea.
Trascorsi due anni dall’entrata in vigore e poi con periodicità biennale, Giunta e commissione consiliare competente presentano una relazione sull’applicazione della legge e sulle eventuali criticità.
La copertura finanziaria prevista per le spese dell’articolo 15, comma 2, è stata quantificata, per le annualità indicate nella disposizione finanziaria introdotta nel 2019, con stanziamenti a carico del programma “Organi istituzionali” e corrispondenti riduzioni di altre risorse di bilancio.
Obsolescenza e stato attuale
L’atto è tuttora la base normativa regionale in materia di partecipazione europea e relazioni internazionali del Lazio, ma contiene molte modifiche successive. Risultano tuttavia presenti disposizioni ormai superate o di esaurita applicazione, come l’abrogazione dell’art. 22 e la previsione finanziaria riferita a specifiche annualità già concluse; tali parti non hanno oggi autonoma utilità operativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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