Cassazione Civile, Sentenza n. 39796/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava il diniego del credito d'imposta lamentando: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 108 TFUE, della Decisione C(2008)380 e del principio di proporzionalità, poiché la normativa nazionale (comma 1223 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, oggi art. 16-bis, comma 11) e il DPCM 23 maggio 2007 avrebbero illegittimamente subordinato la concessione dell'aiuto ad una dichiarazione che il richiedente non avesse beneficiato di aiuti dichiarati illegali dalla Commissione, anche in assenza di un provvedimento di recupero; (ii) omessa pronuncia su tale questione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; (iii) omessa pronuncia e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del DPCM 23 maggio 2007 in relazione alla qualificazione dell'aiuto come "automatico" o "non automatico" e alla possibilità di produrre la dichiarazione anche in corso di istruttoria.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. In via preliminare aveva disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della norma nazionale con il diritto UE; la CGUE, con ordinanza 6 maggio 2020 (cause riunite C-415/19 a C-417/19), ha ritenuto che l'art. 108, par. 3 TFUE, la Decisione C(2008)380 e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che subordina la concessione dell'aiuto alla produzione della dichiarazione di non avere beneficiato di aiuti dichiarati illegali, anche se non esiste un ordine di recupero. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dall'Agenzia per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva e ha comunque escluso l'illegittimità per la presunta omissione della CTR, visto che alla società era stata data la possibilità di integrare la documentazione in istruttoria ma non vi aveva provveduto. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese compensate integralmente per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 108 TFUE (par. 3)
Non impedisce allo Stato membro di subordinare la concessione di un aiuto, autorizzato con decisione della Commissione, all'ulteriore requisito nazionale della dichiarazione di non aver beneficiato di aiuti dichiarati illegali; la decisione della Commissione autorizza un regime ma non obbliga lo Stato membro a concedere ciascun aiuto previsto
Decisione della Commissione C(2008)380 del 25.1.2008
Autorizzando il regime di aiuti la Commissione ne dichiara la compatibilità con il mercato interno; ciò non vieta allo Stato membro di prevedere condizioni ulteriori più restrittive per la concessione degli aiuti
art. 1 comma 1223, L. 27.12.2006 n. 296 (oggi art. 16-bis comma 11)
"I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 [CE] possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma"
Norma nazionale che richiede una dichiarazione sostitutiva come condizione di accesso all'agevolazione; ritenuta compatibile con il diritto UE alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE
DPCM 23 maggio 2007
Disciplina le modalità della dichiarazione sostitutiva; la Corte ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione sia richiesta indipendentemente dalla qualificazione dell'aiuto come automatico o non automatico
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47
Riferimento per la dichiarazione sostitutiva di notorietà che gli interessati devono rendere; utilizzata come schema formale della dichiarazione richiesta dalla norma nazionale
Causa TWD/Commissione (Deggendorf, C-355/95)
Principio secondo cui la Commissione può ordinare la sospensione di un nuovo aiuto fino al recupero di aiuti illegittimi precedenti per evitare effetti cumulativi distorsivi; la normativa nazionale vincolata mira a recepire il cosiddetto "impegno Deggendorf" ma può anche porre condizioni più restrittive
art. 267 TFUE
Attribuisce alla Corte di Giustizia UE la competenza esclusiva a interpretare il diritto dell'Unione; le decisioni in sede di rinvio pregiudiziale vincolano il giudice nazionale
principio di proporzionalità
Valutato dalla CGUE e ritenuto non violato dalla previsione nazionale che impone la dichiarazione, purché la misura sia adeguata e non eccessiva rispetto allo scopo di evitare accumuli di aiuti non dovuti
artt. 360 e 112 c.p.c. (motivi di cassazione e omessa pronuncia)
Il ricorso prospettava violazioni processuali e di diritto civile procedurale; la Corte ha ritenuto improcedente l'eccezione di omessa pronuncia, poiché la CTR si era implicitamente pronunciata e la società aveva avuto la possibilità di integrare la documentazione
Massime di principio
- Una decisione della Commissione che autorizza un regime di aiuti non obbliga lo Stato membro a concedere ogni singolo aiuto secondo quel regime: gli Stati possono prevedere condizioni aggiuntive per l'accesso
- La previsione nazionale che richiede una dichiarazione che escluda benefici su aiuti dichiarati illegali non è perciò automaticamente incompatibile con l'art. 108 TFUE o con una decisione di autorizzazione della Commissione, a condizione che sia proporzionata agli obiettivi di tutela della concorrenza
- La mancata produzione della dichiarazione richiesta può legittimare il diniego dell'aiuto anche se non esiste un provvedimento di recupero precedente, salvo che l'interessato possa sanare la carenza e l'amministrazione non gli abbia concesso tale opportunità
- La qualificazione dell'aiuto come "automatico" o "non automatico" non esclude l'obbligo di produrre la dichiarazione quando la normativa nazionale lo richiede; se l'amministrazione consente integrazioni in istruttoria, il diniego successivo per mancata integrazione è giustificato
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE su rinvii pregiudiziali vincola il giudice nazionale che deve applicarla al caso concreto, adeguando l'interpretazione del diritto interno alle statuizioni della CGUE
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