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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della contribuente, rettificando il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2009 ai fini IRPEF e IVA e recuperando a tassazione accrediti bancari ritenuti non giustificati per euro 32.094,72. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: (1) violazione degli artt. 156 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973 per sostenere l'inesistenza/non sanabilità della notifica dell'atto; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 24 Cost. e 366 c.p.c. per carenza di motivazione sulla questione notificatoria; (3) omessa pronuncia sulla decadenza dell'azione accertatrice ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972; (4) omesso esame di documentazione e corrispondenza rilevanti, con contestazione del riparto dell'onere probatorio e della disciplina fiscale sugli accertamenti bancari; (5) omesso esame relativo al mancato accoglimento della CTU tecnico-contabile; (6) omesso esame sulla soccombenza delle parti; (7) violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri del d.m. 55/2014 per la liquidazione delle spese di primo grado. Prima della trattazione dei motivi, la ricorrente ha chiesto nella memoria di dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, avendo presentato domanda e versato la prima rata.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso perché ha ritenuto pregiudiziale la definizione agevolata della controversia. Dalla documentazione prodotta è risultato che la contribuente aveva presentato tempestiva domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e aveva versato la prima rata; secondo la Corte, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, salvo diniego dell'Amministrazione. Il successivo mancato pagamento delle rate incide solo sulla riscossione e non impedisce l'estinzione del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, con statuizione processuale priva di effetti di giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, e la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito previsto dalla norma.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notifica; la Corte ribadisce che la nullità è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sul diritto alla prova.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio della motivazione e dell'esposizione del ricorso/decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    indicato come parametro di ammissibilità dei singoli motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma sulla decadenza dell'azione accertatrice per le imposte sui redditi.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma sulla decadenza dell'azione accertatrice in materia IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e del materiale non contestato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un'inversione dell'onere della prova negli accertamenti bancari.

  • artt. 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati dalla ricorrente per la disciplina degli accertamenti fiscali e delle presunzioni sui movimenti bancari.

  • artt. 53 e 54 t.u.i.r.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla determinazione del reddito imponibile e ai controlli fiscali.

  • artt. 21, 23, 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina IVA e agli obblighi/documentazione rilevanti ai fini dell'accertamento.

  • artt. 61, 191, 194 e 198 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e del diritto alla prova.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di soccombenza e spese di lite.

  • art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese del primo grado.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    norma decisiva: la Corte afferma che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, salvo diniego dell'Agenzia, e comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la notifica dell'atto processuale affetta da nullità è sanata quando il destinatario la eccepisce in giudizio o in memoria, poiché ciò dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella tempestiva conoscenza da parte della controparte.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie produce l'estinzione del giudizio quando il contribuente ha presentato la domanda e pagato la prima rata, salvo diniego dell'Amministrazione, senza che sia necessario il pagamento integrale di tutte le rate ai fini processuali.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata ha natura meramente processuale e non determina giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria; il mancato pagamento delle rate successive incide sul piano della riscossione, non sulla persistenza dell'interesse alla prosecuzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio tributario, le spese restano regolate dall'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992 e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
  • Quando interviene una causa sopravvenuta che definisce la lite e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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