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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della CTR del Lazio resa nel giudizio di ottemperanza, sostenendo che essa avesse illegittimamente limitato la decorrenza degli interessi sul rimborso IVA alla data della richiesta di rimborso, anziché riconoscerli secondo quanto, a suo dire, stabilito dal precedente giudicato. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 e del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio. La Corte ha rilevato, da un lato, il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non erano stati trascritti il dispositivo e la motivazione delle sentenze oggetto di ottemperanza, impedendo di verificare l'effettivo contenuto del giudicato; dall'altro, ha ritenuto infondata la censura relativa alla precedente cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la parte della censura relativa al contenuto del giudicato, in quanto la ricorrente non aveva riprodotto in modo adeguato le sentenze da eseguire, soprattutto con riferimento alla decorrenza e al quantum degli interessi. Ha invece ritenuto infondata la doglianza secondo cui la CTR avrebbe riesaminato indebitamente il merito: il giudice del rinvio aveva correttamente verificato gli obblighi derivanti dal giudicato, applicando il principio secondo cui la contumacia dell'Amministrazione non equivale a non contestazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato.

    La norma consente alla parte interessata di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione concreta degli obblighi risultanti da una sentenza tributaria passata in giudicato. Il giudice dell'ottemperanza deve attenersi al contenuto effettivo del giudicato e non può sostituirlo con una nuova decisione di merito.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre, nei limiti necessari, gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure. Se il ricorrente invoca la violazione di un giudicato senza trascriverne il dispositivo e le parti rilevanti della motivazione, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge deve essere formulato sulla base di una precisa ricostruzione dei fatti processuali e del contenuto delle decisioni rilevanti; non è sufficiente una contestazione generica del risultato della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve eseguire il contenuto del giudicato, ma può interpretarlo e individuare concretamente gli obblighi ancora ineseguiti, senza modificare la decisione passata in giudicato.
  • Chi sostiene che la sentenza di ottemperanza abbia violato un precedente giudicato deve riportare nel ricorso per cassazione il dispositivo e le parti rilevanti della motivazione della decisione da eseguire; la mancata trascrizione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata costituzione o la contumacia dell'Amministrazione non equivale automaticamente a non contestazione dei fatti allegati dal contribuente: il giudice deve comunque verificare la fondatezza della pretesa sulla base degli atti e del giudicato.
  • La decorrenza degli interessi deve risultare dal contenuto del titolo giudiziale o dalle norme applicabili; non può essere ampliata in sede di ottemperanza sulla base di deduzioni non adeguatamente documentate.
  • Il giudice di rinvio, dopo una cassazione per vizio motivazionale, deve riesaminare la questione secondo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, potendo procedere agli accertamenti necessari per determinare correttamente gli obblighi derivanti dal giudicato.

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