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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di riconoscimento del titolo di formazione professionale estero, ex d. lgs. n. 206 del 2007. MIURAOODPIT numero 3125 emesso in data 21 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202515450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione professionale estero subordinato al superamento di misure compensative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riconosciuto il titolo di formazione professionale conseguito all'estero subordinando il riconoscimento al superamento di misure compensative. Dal testo emerge che sono stati prospettati vizi di legittimità del provvedimento, ma non ne sono specificati il contenuto e la qualificazione. In sede cautelare il giudice ha quindi esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, sulla base della delibazione sommaria propria della fase cautelare, il provvedimento non apparisse inficiato dai vizi prospettati. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave, concreto e attuale, rilevando che alla ricorrente non risultava precluso l'accesso alla professione, essendo il riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 206/2007

    Il decreto impugnato è indicato come adottato ai sensi della disciplina sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti all'estero; il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione delle relative disposizioni.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora propri della tutela cautelare; la misura è stata respinta per l'insussistenza di tali presupposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris ha natura sommaria e conduce al rigetto della domanda quando il provvedimento impugnato non appaia, a una prima delibazione, inficiato dai vizi dedotti.
  • Il periculum in mora richiede un pregiudizio grave, concreto e attuale; tale requisito non sussiste quando il provvedimento non precluda l'accesso alla professione, ma lo subordini al superamento di misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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