Circolare numero 17 del 28-04-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la riapertura al 31 maggio 1995 dei termini per il condono contributivo e per il pagamento della prima rata previsto dalla legge n. 724/1994, nonché le modalità di calcolo delle sanzioni civili ridotte e le nuove scadenze di versamento. Richiama inoltre le agevolazioni per i datori di lavoro dello spettacolo confermate dal D.L. n. 97/1995, ribadendo che restano ferme le istruzioni già impartite. In allegato è riportato il modello di domanda di regolarizzazione da presentare entro il nuovo termine.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi e per le agevolazioni nel settore dello spettacolo
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi e agevolazioni per lo spettacolo
La circolare disciplina la riapertura dei termini per aderire al condono contributivo introdotto dalla legge n. 724/1994, in seguito al D.L. 7 aprile 1995, n. 105, e richiama le conferme normative in materia di agevolazioni per i datori di lavoro dello spettacolo previste dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97. Vengono precisati i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, i criteri di calcolo delle sanzioni civili ridotte e le nuove scadenze di pagamento.
Riapertura del termine al 31 maggio 1995
L'art. 4, comma 8, del D.L. n. 105/1995 ha differito al 31 maggio 1995 il termine originario del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi nonché per il pagamento della prima rata del condono previsto dall'art. 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La misura consente quindi di presentare la domanda e di perfezionare il versamento entro un nuovo termine unico.
Soggetti interessati e ambito della sanatoria
Possono avvalersi del condono tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali. La circolare distingue due ipotesi:
- per i soggetti già iscritti, la regolarizzazione riguarda le partite debitorie per contributi omessi o pagati in ritardo e le sanzioni riferite a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 724/1994;
- per i soggetti che denunciano per la prima volta la propria posizione presso gli sportelli unificati, l'agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il 31 maggio 1995.
Calcolo delle sanzioni civili ridotte
Per il calcolo della somma aggiuntiva continua ad applicarsi la riduzione delle sanzioni civili nella misura del 17% annuo, con limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione. Per i soggetti che usufruiscono della riapertura dei termini, il calcolo va effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento fino alla data dell'effettivo pagamento, e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
La circolare chiarisce inoltre che possono essere riconsiderati e riammessi in termine anche eventuali versamenti effettuati in ritardo rispetto a precedenti sanatorie, limitatamente alla rideterminazione della sanzione civile al 17% annuo fino alla data del pagamento effettivo. Lo stesso criterio si applica alle imprese che abbiano già presentato domanda di condono ma non abbiano pagato tutte le rate previste. In caso di nuove domande relative a partite debitorie non oggetto di precedenti richieste, il limite massimo del 50% deve essere calcolato sul debito complessivo indicato nelle singole domande, tenendo conto degli eventuali importi già versati a titolo di sanzione.
Modalità di pagamento e scadenze
La circolare precisa che entro il 31 maggio 1995 deve essere versata anche la seconda rata del condono, sia da parte di chi aveva già pagato la prima rata entro il 31 marzo 1995, sia da parte di chi beneficia della riapertura dei termini. Per questi ultimi, entro il 31 maggio 1995 dovranno essere versate sia la prima sia la seconda rata; la seconda sarà maggiorata degli interessi annui dell'8% per il periodo di differimento.
Le scadenze risultano quindi così articolate:
- 31 maggio 1995: pagamento in unica soluzione della regolarizzazione agevolata;
- 31 maggio 1995: versamento della prima e della seconda rata delle cinque previste;
- 31 luglio 1995: terza rata;
- 30 settembre 1995: quarta rata;
- 30 novembre 1995: quinta rata.
Tutte le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi annui dell'8% per il periodo di differimento. Per le modalità di presentazione delle domande e di compilazione della modulistica la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 8 del 2 febbraio 1995.
Agevolazioni per le attività dello spettacolo
Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, art. 9, pubblicato il 1 aprile 1995, ha riproposto senza modifiche quanto già stabilito dai precedenti decreti-legge n. 661 del 30 novembre 1994 e n. 29 del 31 gennaio 1995 in materia di agevolazioni per le attività dello spettacolo. La circolare conferma quindi le direttive già impartite con la circolare n. 5 del 19 gennaio 1995.
L'agevolazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi scaduti al 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi, i premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, con prima rata entro il 31 marzo 1995 e successive rate il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 1995; le rate successive alla prima sono gravate degli interessi dell'8%.
Modello di domanda allegato
In allegato è riportato il modello di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 105/1995. Il modello richiede l'indicazione dell'impresa, delle singole posizioni interessate, dei periodi oggetto di sanatoria e degli importi dovuti per contributi, sanzioni civili e somma aggiuntiva ridotta. La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 1995, a pena di decadenza, e può contenere la richiesta di pagamento in unica soluzione oppure in cinque rate. Il dichiarante attesta infine di aver già presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di regolarizzazione.
Punti principali
Riapertura dei termini per il condono contributivo
Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, art. 4, comma 8, ha differito dal 31 marzo 1995 al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata previsto dall'art. 18 della legge n. 724/1994. Possono accedere alla misura tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali.
Ambito soggettivo e periodi regolarizzabili
Per i soggetti già iscritti, la sanatoria riguarda contributi omessi o tardivamente pagati e le relative sanzioni riferite a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994. Per chi presenta per la prima volta la denuncia di posizione presso gli sportelli unificati, l'agevolazione riguarda i periodi non prescritti maturati fino alla data della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il 31 maggio 1995.
Sanzioni civili ridotte e criteri di calcolo
Resta confermata la riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione. Per chi usufruisce della riapertura dei termini, il calcolo va effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria di versamento fino alla data effettiva del pagamento, comunque non oltre il 31 maggio 1995. Sono ricalcolabili anche i versamenti tardivi effettuati in precedenti sanatorie e le domande già presentate con rate non integralmente pagate.
Scadenze e modalità di pagamento
Entro il 31 maggio 1995 deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione oppure il versamento della prima e della seconda rata delle cinque previste. Le rate successive scadono il 31 luglio 1995, il 30 settembre 1995 e il 30 novembre 1995. Le rate dopo la prima sono maggiorate degli interessi annui dell'8% per il periodo di differimento. La seconda rata deve essere pagata entro il 31 maggio 1995 anche da chi aveva già versato la prima rata entro il 31 marzo 1995.
Agevolazioni per il settore dello spettacolo
Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, art. 9, ripropone senza modifiche le agevolazioni già previste per i datori di lavoro dello spettacolo. La regolarizzazione riguarda i contributi o premi omessi o tardivamente pagati relativi a periodi scaduti al 31 agosto 1994, a condizione che il versamento avvenga entro il 31 marzo 1995. È consentito il pagamento in cinque rate bimestrali, con le medesime scadenze già indicate e con interessi dell'8% sulle rate successive alla prima.
Domanda di regolarizzazione
In allegato è riportato il modello di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 105/1995. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 maggio 1995 e può prevedere il pagamento in unica soluzione o in cinque rate. Il richiedente dichiara inoltre di aver già consegnato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 apr 1995Circolare numero 117 del 28-4-1995
- Circolare · 28 apr 1995Circolare numero 118 del 28-4-1995
- Circolare · 27 apr 1995Circolare numero 114 del 27-4-1995
- Circolare · 27 apr 1995Circolare numero 115 del 27-4-1995
- Circolare · 27 apr 1995Circolare numero 116 del 27-4-1995
- Circolare · 26 apr 1995Circolare numero 16 del 26-04-1995 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →