Circolare numero 117 del 28-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende a artigiani ed esercenti attività التجارية le disposizioni già impartite con la circ. n. 105 del 14 aprile 1995 in materia di sospensione dei contributi per le zone colpite dalle calamità di novembre 1994. Vengono disciplinate le modalità di recupero dei contributi sospesi, indicando i termini per la domanda, la documentazione necessaria e le alternative tra pagamento in unica soluzione o rateale. È inoltre chiarito che anche i contribuenti che avevano sospeso i versamenti sulla base del DL n. 646/1994, prima della precisazione normativa sul "danno rilevante", devono comunque versare la rata sospesa entro il 2 maggio 1995.
Estensione ai contribuenti artigiani e commercianti delle disposizioni sulla sospensione e sul recupero dei contributi
Estensione delle disposizioni sulla sospensione dei contributi a artigiani e commercianti
La circolare interviene per precisare che le disposizioni già impartite con la circ. n. 105 del 14 aprile 1995, relative agli interventi a favore dei contribuenti delle zone colpite dalle calamità naturali verificatesi nel novembre 1994, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali. Il documento disciplina in particolare il recupero dei contributi sospesi, chiarendo termini, modalità operative e documentazione necessaria.
Ambito della sospensione
La sospensione dei versamenti riguarda due specifiche rate:
- la quarta rata dell’emissione 1994, con scadenza 20 gennaio 1995;
- la prima rata dell’emissione 1995, con scadenza 20 aprile 1995.
La sospensione è subordinata alla presentazione di apposita domanda entro il 2 maggio 1995. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri sia lo svolgimento dell’attività lavorativa in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, sia il danno subito. Viene richiamato l’elenco dei Comuni già allegato alla circ. n. 316 del 1 dicembre 1994.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
La circolare distingue due ipotesi operative.
Versamento in unica soluzione
I contribuenti che intendono pagare in un’unica soluzione entro il 2 maggio 1995 devono utilizzare i bollettini già in loro possesso.
Pagamento rateale
Se i contribuenti optano per la rateazione, la relativa domanda deve essere presentata comunque entro il 2 maggio 1995. In tal caso dovranno essere forniti gli strumenti necessari per la regolarizzazione, consistenti in due serie di tre bollettini ciascuna, mod. GA/GC 21 DUPL:
- una serie relativa all’importo della rata di gennaio 1995, suddivisa in tre quote;
- una serie relativa all’importo della rata di aprile 1995, anch’essa suddivisa in tre quote.
La circolare precisa che le necessarie istruzioni tecniche saranno emanate con un successivo messaggio.
Contribuenti che avevano già sospeso il versamento in base al DL n. 646/1994
Un chiarimento specifico riguarda i contribuenti che avevano sospeso il pagamento della rata con scadenza 20 gennaio 1995 sulla base delle disposizioni del DL n. 646/1994. Poiché il concetto di "danno rilevante" è stato definito solo successivamente, con il comma 16-bis dell’art. 6 della legge di conversione, efficace dal 24 gennaio 1995, alcuni soggetti potrebbero aver sospeso il versamento pur non rientrando nel presupposto poi formalizzato.
Per tali contribuenti, la circolare dispone che l’importo della rata sospesa debba comunque essere versato in un’unica soluzione entro il 2 maggio 1995, utilizzando il bollettino già in loro possesso.
Aggiornamenti successivi
La circolare chiude riservandosi di fornire ulteriori istruzioni per l’acquisizione delle informazioni sull’avvenuta presentazione delle domande di sospensione, sia per i contribuenti che accedono alla sospensione/recupero disciplinato al punto 2, sia per quelli di cui al punto 2.1.
Punti principali
Estensione delle disposizioni agli artigiani e commercianti
Le disposizioni già comunicate con la circ. n. 105 del 14 aprile 1995, relative agli interventi per i contribuenti delle zone colpite dalle calamità naturali di novembre 1994, si applicano anche ai lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.
Oggetto della sospensione e termini per la domanda
La sospensione riguarda la quarta rata dell’emissione 1994, con scadenza 20 gennaio 1995, e la prima rata dell’emissione 1995, con scadenza 20 aprile 1995. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 2 maggio 1995 ed essere corredata dalla documentazione che prova lo svolgimento dell’attività in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione e il danno subito.
Pagamento in unica soluzione o in forma rateale
Se i contribuenti scelgono il versamento in unica soluzione entro il 2 maggio 1995, devono utilizzare i bollettini già in loro possesso. Se invece chiedono il pagamento rateale, sempre con domanda entro il 2 maggio 1995, saranno messi a disposizione gli strumenti per la regolarizzazione, consistenti in due serie di tre bollettini mod. GA/GC 21 DUPL, ciascuna riferita rispettivamente alla rata di gennaio 1995 e a quella di aprile 1995, entrambe suddivise in tre rate.
Contribuenti che avevano già sospeso il versamento
Per i soggetti che avevano sospeso il pagamento della rata del 20 gennaio 1995 sulla base del DL n. 646/1994, la successiva precisazione del concetto di "danno rilevante" non esclude l’obbligo di versamento. Anche tali contribuenti devono pagare l’importo della rata in unica soluzione entro il 2 maggio 1995, utilizzando il bollettino in loro possesso.
Istruzioni successive
La circolare rinvia a successivi messaggi per le istruzioni tecniche relative agli strumenti di pagamento e per l’acquisizione delle informazioni sulle domande di sospensione presentate sia dai soggetti che optano per il recupero ordinario sia da quelli che avevano già sospeso i versamenti.
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