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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1752

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare verso l’Unione pollame e prodotti a base di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008. A seguito della conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H7N7 in Australia, la Commissione modifica la voce relativa a tale paese per fissare la data di chiusura al 31 luglio 2020. In tal modo si impedisce l’importazione o il transito nell’Unione di partite ottenute dopo tale data, fino a quando non sarà eventualmente fissata una nuova data di apertura. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare la voce relativa all’Australia in ragione di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, con conseguente fissazione della data di chiusura per le importazioni e il transito di determinati prodotti a base di pollame.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica riguarda specificamente la voce relativa all’Australia nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati in allegato I, parte 1, con effetti su operatori, autorità veterinarie e procedimenti di certificazione veterinaria. L’intervento è limitato alla situazione epidemiologica dell’Australia e non introduce un regime generale nuovo per altri paesi terzi.

Modifica della voce Australia nell’elenco dei paesi autorizzati per pollame e prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La Commissione adegua l’allegato I, parte 1, alla luce della comparsa in Australia di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N7, confermato il 31 luglio 2020.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 798/2008 consente l’ingresso nell’Unione dei prodotti in questione solo se provenienti dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1. La disciplina richiede inoltre che il paese terzo sia considerato indenne da HPAI per poter rilasciare la relativa certificazione veterinaria.

Motivo dell’intervento

Poiché l’Australia ha notificato all’OIE la presenza di HPAI in un’azienda avicola di Lethbridge, nello stato del Victoria, la Commissione ritiene che il paese non possa più essere considerato indenne dalla malattia. Di conseguenza, le autorità veterinarie australiane non sono in grado di certificare le partite destinate all’importazione o al transito nell’Unione. Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, il regolamento inserisce nell’allegato anche la data da cui la situazione di indennità è venuta meno.

Effetti della modifica

La voce relativa all’Australia nell’allegato I, parte 1, viene sostituita con una nuova formulazione che mantiene l’indicazione del paese ma fissa la data di chiusura al 31 luglio 2020. In termini pratici, le partite di prodotti a base di pollame ottenute dopo tale data non sono ammesse all’importazione o al transito nell’Unione fino a eventuale futura data di apertura. La modifica serve anche a evitare che, in caso di successivo ripristino dello status sanitario, siano ammesse partite prodotte nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento della voce Australia nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato per sostituire la voce relativa all’Australia. La modifica riflette che il paese non può più essere considerato indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito del focolaio confermato il 31 luglio 2020 nello stato del Victoria.

Data di chiusura e conseguenze per le partite interessate

Nella voce aggiornata per l’Australia è indicata la data di chiusura 31.7.2020. Ciò comporta che le partite di prodotti a base di pollame ottenute dopo tale data non possono essere importate o transitare nell’Unione finché non sia fissata un’eventuale data di apertura.

Presupposti sanitari e certificazione veterinaria

Il regolamento precisa che, in base al regolamento (CE) n. 798/2008, le importazioni e il transito dei prodotti in questione sono consentiti solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, e che la presenza di HPAI impedisce la certificazione veterinaria delle partite destinate all’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalepolizia sanitaria veterinariasicurezza alimentarecommercio con paesi terzi

Testo integrale

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