Regolamento (UE) 2020/1755
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione del 24 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ne ha escluso effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, pur segnalando il profilo di sensibilizzante delle vie respiratorie per gli utilizzatori. Il testo stabilisce specie destinatarie, tenori minimi, condizioni d’impiego, misure di protezione per gli operatori e durata dell’autorizzazione fino al 15 dicembre 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali, con condizioni d’uso e misure di sicurezza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e agli utilizzatori del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 nell’alimentazione animale. Riguarda in particolare i mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali, nell’ambito della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". L’autorizzazione vale nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione per l’additivo indicato in allegato termina il 15 dicembre 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il provvedimento si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA e definisce specie destinatarie, condizioni d’uso, misure di protezione per gli operatori e durata dell’autorizzazione.
Contesto normativo e istruttoria
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per il rilascio degli additivi per l’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione per Bacillus coagulans DSM 32016 è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione ha inoltre preso atto del parere EFSA del 25 maggio 2020.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha anche concluso che il preparato non è irritante per la pelle o per gli occhi e non è sensibilizzante cutaneo, ma deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. È stato inoltre ritenuto efficace come additivo zootecnico nei mangimi e non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato in allegato come additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH e il numero di identificazione dell’additivo è 4b1900.
Specie destinatarie e condizioni quantitative
L’allegato limita l’impiego a:
- suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae;
- pollame da ingrasso;
- uccelli ornamentali.
Per i suinetti lattanti e svezzati è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 2 × 10^10 CFU/g di additivo.
Prescrizioni di uso, conservazione e sicurezza
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre consentito l’uso del preparato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati alofuginone e diclazuril.
Poiché il prodotto è qualificato come sensibilizzante delle vie respiratorie, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e caratterizzazione
L’allegato indica la sostanza attiva come spore vitali di cellule di Bacillus coagulans DSM 32016. Per il controllo analitico sono previsti:
- conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS, basato sul metodo EN 15787;
- identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 15 dicembre 2030. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato in allegato, classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Basi normative e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e prende atto che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione richiama il parere EFSA del 25 maggio 2020, che conclude per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, e per l’efficacia del preparato come additivo zootecnico.
Condizioni specifiche d’impiego
L’allegato limita l’uso ai suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, al pollame da ingrasso e agli uccelli ornamentali. Per i suinetti lattanti e svezzati è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Sono previste istruzioni obbligatorie sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha qualificato il preparato come sensibilizzante delle vie respiratorie, l’allegato impone agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
L’allegato prevede che l’additivo possa essere utilizzato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati alofuginone e diclazuril.
Metodo di analisi e identificazione
Per il conteggio nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi è indicato un metodo di diffusione su piastra con agar MRS, basato sul metodo EN 15787. L’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Entrata in vigore e durata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 15 dicembre 2030.
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