Sentenza del 17/02/2016 n. 845 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Determinazione del reddito - Applicazione dell'art. 22 D.L. 78/2010 - Carattere transitorio della norma - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la disciplina temporale applicabile a un accertamento sintetico del reddito. Il contribuente contestava, in sostanza, l’applicazione della disciplina previgente anziché delle nuove previsioni dell’art. 22, comma 1, del D.L. 78/2010, più favorevoli al contribuente. Il testo non specifica l’annualità accertata, l’atto impugnato, gli importi, né i motivi di ricorso distinti.
La decisione
È stato affermato che la nuova disciplina dell’art. 22, comma 1, del D.L. 78/2010 si applica agli accertamenti relativi a redditi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione: dunque, a partire dal periodo d’imposta 2009. La norma ha carattere transitorio e le previsioni più favorevoli non si estendono ai periodi precedenti. Il testo fornito non riporta il dispositivo, il giudice, il grado, l’esito processuale puntuale o le statuizioni sulle spese; pertanto non consente di stabilire con certezza quale parte abbia prevalso nel caso concreto.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.L. 78/2010
Nell'ambito di un accertamento sintetico, la determinazione del reddito avviene secondo il disposto dell'art. 22, co. 1, D.L. 78/2010, con riferimento ai soli accertamenti dei redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (dall'anno 2009 e seguenti).
La disciplina introdotta dal decreto si applica soltanto ai redditi il cui termine di dichiarazione era ancora pendente alla sua entrata in vigore, ossia, secondo il testo, a partire dal 2009; non opera retroattivamente per i periodi precedenti.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina applicabile a un accertamento sintetico occorre verificare se, alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, fosse già scaduto il termine per dichiarare il reddito relativo al periodo contestato.
- Le previsioni più favorevoli introdotte dall’art. 22, comma 1, non si applicano ai periodi anteriori al 2009, in quanto la disposizione è qualificata come transitoria.
- Il testo sintetico fornito non espone il dispositivo né i dati del procedimento: la regola temporale è ricavabile, ma l’esito processuale specifico e il vincitore effettivo non sono verificabili.
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