L.R. Campania 5/2004
Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania" [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 46 della l.r. Campania n. 3/2002 sui contratti di servizio ponte nel trasporto pubblico locale. Stabilisce che restano efficaci fino all’affidamento al soggetto selezionato con gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2005; prevede la possibile rinegoziazione dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2003 e nuove regole minime e tariffarie fino al 31 dicembre 2005.
Proroga e disciplina dei contratti di servizio ponte nel trasporto pubblico locale campano
Contratti di servizio ponte nel trasporto pubblico locale campano
La legge regionale della Campania interviene sulla disciplina dei contratti di servizio ponte prevista dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, in materia di riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità. L’obiettivo è regolare la fase transitoria in attesa dell’affidamento definitivo dei servizi tramite procedure concorsuali.
Durata e cessazione dei contratti ponte
I contratti di servizio ponte restano in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste dall’articolo 32 della legge regionale n. 3/2002 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2005. La disciplina ha quindi natura temporanea e si collega espressamente alla fase di transizione verso l’affidamento definitivo.
Rinnovo e rinegoziazione dei contratti in scadenza
L’ente affidante può, al fine di perseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed ეკონომico dei servizi, rinnovare d’intesa con i soggetti affidatari i contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003, prorogandoli fino al 31 dicembre 2005 e rinegoziandone i contenuti. Se la rinegoziazione ha esito negativo, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale n. 3/2002.
Contenuti minimi e obiettivi economici dei contratti
I contratti di servizio ponte devono rispettare i contenuti minimi stabiliti dall’articolo 30, comma 8, della legge regionale n. 3/2002. Inoltre, devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, così da orientare i servizi verso una maggiore sostenibilità economica.
Politiche tariffarie
Le politiche tariffarie e le relative variazioni introdotte entro il 31 dicembre 2005 devono essere sottoposte al parere della commissione consiliare permanente competente in materia di trasporti. Il vincolo opera per tutte le modifiche tariffarie ricadenti nel periodo indicato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Trattandosi di disciplina transitoria riferita a termini già conclusi, l’atto ha oggi rilevanza sostanzialmente esaurita.
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