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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le nuove istruzioni del modello IVA 74-bis per le procedure concorsuali, sostituendo quelle del 16 gennaio 2012. Le istruzioni disciplinano soggetti obbligati, termini di presentazione telematica, modalità di compilazione e contenuto dei righi relativi a rimanenze, operazioni, liquidazione dell’imposta e crediti/debiti IVA.

Istruzioni per la compilazione del modello IVA 74-bis per fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Istruzioni per la compilazione del modello IVA 74-bis per fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Il documento approva le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello IVA 74-bis, riservato alle dichiarazioni relative al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa. Le istruzioni sostituiscono quelle approvate unitamente al modello con provvedimento del 16 gennaio 2012, mentre il modello e le specifiche tecniche di trasmissione restano invariati.

Oggetto del provvedimento e finalità

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 15 gennaio 2013, dispone l’approvazione delle sole istruzioni per la compilazione del modello IVA 74-bis. La ragione dell’intervento è l’adeguamento alla normativa vigente delle regole di compilazione del modello, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Ambito di applicazione e soggetti tenuti

Il modello è riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori. La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, deve essere presentata:

  • entro quattro mesi dalla data di nomina;
  • esclusivamente per via telematica;
  • direttamente oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998.

Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Il curatore o il commissario liquidatore deve conservare copia della dichiarazione. Il documento precisa inoltre che gli stessi soggetti devono presentare anche la dichiarazione annuale IVA relativa all’intero anno d’imposta, composta da due moduli: uno per le operazioni registrate fino alla data di fallimento o liquidazione coatta e uno per quelle registrate successivamente.

Dati da indicare nella dichiarazione

Devono essere indicati l’anno d’imposta nel quale è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa e il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel riquadro del contribuente vanno riportati i dati identificativi del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, tra cui:

  • numero di partita IVA;
  • numero di telefono, cellulare, fax e indirizzo e-mail, con indicazione facoltativa;
  • per le persone fisiche, il comune di nascita o, se nato all’estero, lo Stato estero di nascita;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica secondo la tabella generale riportata nelle istruzioni.

Il riquadro dedicato al curatore fallimentare o al commissario liquidatore deve contenere:

  • nominativo;
  • data di nomina;
  • codice fiscale;
  • codice di carica;
  • numero telefonico;
  • tribunale che ha emesso la sentenza, con numero e data della stessa.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. Il riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica è invece compilato e sottoscritto solo dall’intermediario, che deve indicare il proprio codice fiscale, l’eventuale numero di iscrizione all’albo se CAF, la data di assunzione dell’impegno e il codice 1 o 2 a seconda che la dichiarazione sia stata predisposta rispettivamente dal curatore/commissario o da chi effettua l’invio.

Modalità di compilazione e regole generali sugli importi

Le istruzioni precisano che i dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Tutti gli importi devono essere espressi in euro con arrotondamento all’unità:

  • per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto se inferiore.

Negli spazi degli importi sono già stampati i due zeri finali dopo la virgola.

Sezione 1 – Dati relativi all’attività

La prima sezione riguarda rimanenze, operazioni intracomunitarie e dati delle liquidazioni periodiche ante procedura.

Devono essere indicati:

  • Rigo AF1: valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa;
  • Rigo AF2: valore delle rimanenze alla data di apertura della procedura;
  • Rigo AF3: imponibile delle operazioni effettuate verso lo Stato e gli altri soggetti di cui all’art. 6, ultimo comma, nonché quelle effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del d.l. n. 83/2012, per le quali l’IVA diviene esigibile successivamente all’apertura della procedura;
  • Rigo AF4: totale delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Nel rigo AF4 rientrano, in particolare:

  • i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del d.l. n. 331/1993;
  • le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli in regime di cui all’art. 34;
  • le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA e spediti verso altro Stato membro UE, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera f), del d.l. n. 331/1993.

Ulteriori righi della sezione sono:

  • Rigo AF5: operazioni nei confronti di operatori sammarinesi;
  • Rigo AF6: acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione, includendo anche acquisti con plafond, acquisti non imponibili o esenti, acquisti di pubblicazioni estere da parte di biblioteche universitarie e acquisti per i quali non è ammessa la detrazione;
  • Rigo AF7: acquisti di beni provenienti da San Marino;
  • Rigo AF8: IVA a debito delle liquidazioni periodiche effettuate nei dodici mesi antecedenti l’apertura della procedura, con indicazione anche dell’eventuale acconto dovuto nel campo 13.

Sezione 2 – Operazioni

La seconda sezione riepiloga i dati delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e degli acquisti. In particolare:

  • Rigo AF10: totale delle operazioni imponibili e relativa imposta, comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta;
  • Rigo AF11: totale delle operazioni non imponibili;
  • Rigo AF12: totale delle operazioni esenti;
  • Rigo AF13: totale degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi e relativa imposta;
  • Rigo AF14: totale degli altri acquisti e importazioni rilevanti ai fini IVA e relativa imposta sulle operazioni imponibili.

Sezione 3 – Liquidazione dell’imposta

La terza sezione disciplina il calcolo del debito o del credito IVA, con riferimento ai righi da AF20 a AF34.

Sono previsti:

  • Rigo AF20: IVA relativa alle operazioni imponibili riportata dal rigo AF10, campo 2;
  • Rigo AF21: IVA dovuta per operazioni nelle quali l’imposta è a carico del cessionario, tra cui operazioni rese in Italia da soggetti non residenti, introduzioni da Città del Vaticano e San Marino, compensi nel trasporto pubblico urbano, provvigioni delle agenzie di viaggio, estrazioni da depositi IVA, acquisti di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento, acquisti intracomunitari di beni, acquisti di tartufi da soggetti non muniti di partita IVA, servizi di subappalto edile, acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato e acquisti di telefoni cellulari e microprocessori;
  • Rigo AF22: totale IVA a debito, dato dalla somma di AF20 e AF21;
  • Rigo AF23: IVA ammessa in detrazione nei limiti degli artt. 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2, includendo anche la cosiddetta IVA teorica per produttori agricoli che effettuano determinate cessioni non imponibili;
  • Rigo AF24: IVA detraibile per operazioni occasionali del regime agricolo di cui all’art. 34-bis;
  • Rigo AF25: totale IVA detraibile, somma di AF23 e AF24;
  • Rigo AF26: imposta dovuta o, in alternativa, imposta a credito, a seconda della differenza tra AF22 e AF25;
  • Rigo AF27: rimborsi infrannuali richiesti ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, anche se non ancora liquidati;
  • Rigo AF28: eccedenze detraibili relative all’anno precedente e ai primi tre trimestri dell’anno di apertura della procedura, utilizzate in compensazione con modello F24 fino alla data della sentenza;
  • Rigo AF29: interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
  • Rigo AF30: credito IVA dell’anno precedente non richiesto a rimborso e credito già chiesto a rimborso in anni precedenti, per il quale l’Ufficio abbia negato il rimborso ma autorizzato l’utilizzo in liquidazione periodica o dichiarazione annuale;
  • Rigo AF31: particolari crediti d’imposta utilizzati nell’anno di apertura della procedura a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto, nonché crediti ceduti dalle società di gestione del risparmio;
  • Rigo AF32: totale dei versamenti periodici, compresi acconto IVA, interessi trimestrali e imposta versata tramite ravvedimento operoso;
  • Rigo AF33: totale IVA a debito, da compilare se i debiti indicati nella colonna 1 superano i crediti della colonna 2;
  • Rigo AF34: totale IVA a credito, da compilare se i crediti della colonna 2 superano i debiti della colonna 1.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia e una serie di fonti normative in materia di IVA, dichiarazioni fiscali, semplificazioni e trasmissione telematica, tra cui il d.P.R. n. 633/1972, il d.P.R. n. 322/1998, il d.lgs. n. 241/1997, il d.l. n. 331/1993, la legge n. 212/2000 e altri decreti-legge del 2011 e 2012.

È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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