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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva e aggiorna le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA, da usare dal periodo d’imposta 2012, lasciando invariati modello e specifiche tecniche. Il documento disciplina soggetti obbligati ed esonerati, modalità e termini di presentazione telematica, casi particolari (gruppi, contabilità separate, operazioni straordinarie, non residenti) e regole di compilazione dei righi del modello.

Istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA

Istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA

Il documento approva le nuove istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA e ne definisce l’ambito applicativo, sostituendo le istruzioni precedenti. Il modello continua a essere quello già approvato il 17 gennaio 2011, mentre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica restano quelle del 15 gennaio 2010.

Oggetto del provvedimento e decorrenza

Il provvedimento approva le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA, da utilizzare per indicare i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Le nuove istruzioni sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 17 gennaio 2011 e devono essere applicate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2012.

Finalità e natura della comunicazione

La comunicazione annuale dati IVA è prevista per adempiere agli obblighi comunitari connessi al calcolo delle “risorse proprie” dovute dagli Stati membri al bilancio comunitario. Essa contiene una sintesi delle risultanze delle liquidazioni periodiche, oppure delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti alle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito.

Il documento precisa che nella comunicazione non rilevano:

  • compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
  • riporto del credito IVA dell’anno precedente;
  • rimborsi infrannuali richiesti;
  • quota di credito IVA che il contribuente intende chiedere a rimborso.

Tali elementi vanno indicati solo nella dichiarazione annuale IVA. La comunicazione non ha natura dichiarativa ma di mera comunicazione di dati e notizie; per questo non produce la definitiva autodeterminazione dell’imposta, che resta affidata alla dichiarazione annuale.

Regime sanzionatorio

Poiché la comunicazione non è una dichiarazione, non si applicano le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione né il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di omessa comunicazione o di invio con dati incompleti o inesatti si applica invece la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, richiamato dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

La comunicazione deve essere redatta usando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il modello e le istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti:

È disponibile anche un formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici. La stampa deve rispettare le caratteristiche tecniche dell’Allegato A al provvedimento di approvazione del modello.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

In linea generale sono tenuti alla presentazione i titolari di partita IVA obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti a liquidazioni periodiche.

Non sono tenuti alla presentazione, tra gli altri:

  • i contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale IVA perché hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, o perché si sono avvalsi della dispensa ex art. 36-bis e hanno effettuato solo operazioni esenti, salvo il caso di operazioni intracomunitarie o acquisti con imposta dovuta dal cessionario;
  • i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
  • gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e attività della tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 esonerati ex art. 74, sesto comma, se non hanno optato per il regime ordinario;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti passivi residenti in altri Stati membri, nelle ipotesi indicate, se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento;
  • i soggetti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per i proventi connessi all’attività istituzionale;
  • i soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies per servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi;
  • i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, enti territoriali e alcuni enti pubblici e previdenziali);
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro, anche se obbligate alla dichiarazione annuale;
  • le persone fisiche che applicano il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 del D.L. n. 98/2011;
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.

Ai fini del volume d’affari rileva il volume complessivo di tutte le attività, anche con contabilità separate.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno feriale successivo.

La trasmissione telematica può avvenire:

  • direttamente da parte del contribuente;
  • tramite intermediari abilitati.

Presentazione diretta

Chi trasmette direttamente deve usare:

  • Entratel, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di venti soggetti;
  • Fisconline, se è tenuto alla dichiarazione dei sostituti d’imposta per non più di venti soggetti oppure, pur obbligato ad altre dichiarazioni telematiche, non è tenuto al 770.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la trasmissione avviene tramite gestori incaricati. I gestori possono essere indicati con modalità telematica o cartacea presso gli uffici competenti. I soggetti non residenti identificati direttamente ex art. 35-ter utilizzano Entratel.

Presentazione tramite intermediari e società del gruppo

Gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 devono trasmettere telematicamente, tramite Entratel, le comunicazioni predisposte per conto dei contribuenti o da questi predisposte con incarico alla presentazione.

Sono inclusi, tra gli altri:

  • dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • periti ed esperti iscritti nei ruoli camerali entro il 30 settembre 1993 per la subcategoria tributi, con specifici titoli di studio;
  • avvocati;
  • revisori contabili;
  • associazioni sindacali di categoria;
  • associazioni di minoranze etnico-linguistiche;
  • CAF dipendenti e imprese;
  • soggetti che esercitano abitualmente consulenza fiscale;
  • dottori agronomi, forestali, agrotecnici e periti agrari;
  • studi professionali e società di servizi con determinate caratteristiche soggettive o partecipative.

L’accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e può essere onerosa.

Le società appartenenti a un gruppo possono trasmettere le comunicazioni delle altre società del gruppo tramite Entratel. Il gruppo è definito in base al controllo societario e include, in ogni caso, soggetti tenuti al bilancio consolidato e specifiche imprese IRES indicate dalle norme richiamate. Le società del gruppo possono operare anche come rappresentanti fiscali di società estere.

Obblighi documentali dell’intermediario

L’intermediario o la società del gruppo che trasmette deve:

  • rilasciare al dichiarante, al momento dell’incarico o della ricezione della comunicazione, l’impegno alla presentazione telematica, indicando se la comunicazione è già compilata o se verrà predisposta dall’intermediario;
  • riportare tale impegno nel frontespizio, con data, firma e codice fiscale;
  • consegnare entro 30 giorni dal termine di presentazione l’originale della comunicazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Per i documenti informatici si richiede il rispetto del D.M. 23 gennaio 2004 e della delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, con memorizzazione ordinata, leggibilità nel tempo, possibilità di ricerca ed estrazione e chiusura della conservazione con firma elettronica e marca temporale.

Ricevuta di presentazione e tempestività

La ricevuta di avvenuta presentazione è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio e può essere consultata nella sezione “Ricevute” del sito dei servizi telematici. La ricevuta può essere richiesta senza limiti di tempo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Sono considerate tempestive le comunicazioni inviate nei termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.

Servizi telematici Entratel e Fisconline

Il documento riporta istruzioni dettagliate per l’abilitazione, l’accesso, la sicurezza e l’assistenza dei servizi telematici.

Entratel

Per l’abilitazione a Entratel occorre:

  • richiedere la pre-iscrizione online;
  • stampare l’esito della pre-iscrizione;
  • compilare la domanda di abilitazione;
  • presentarla all’ufficio competente della regione del domicilio fiscale.

L’accesso avviene via Internet o tramite rete privata virtuale con numero verde dedicato. Il primo utilizzo richiede la generazione dell’“ambiente di sicurezza”, costituito dalle credenziali e dalle chiavi pubblica e privata utilizzate per firma e cifratura. L’operazione va ripetuta dopo la scadenza dell’ambiente di sicurezza.

Per assistenza sono indicati il sito internet e il numero telefonico 848.836.526, con orari specifici e ampliamento in prossimità delle scadenze fiscali.

Per i soggetti non residenti identificati direttamente ex art. 35-ter, l’abilitazione a Entratel è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA.

Fisconline

L’abilitazione può essere richiesta:

  • online;
  • per telefono al numero 848.800.444;
  • presso qualsiasi ufficio, con documento di identità e domanda.

L’utente riceve una prima parte del PIN e successivamente, per posta, password e seconda parte del PIN. La password vale solo per il primo accesso e deve essere cambiata subito; va inoltre sostituita ogni 90 giorni. Le utenze inattive fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’ultimo utilizzo vengono disabilitate automaticamente.

Il PIN è necessario per varie operazioni, tra cui la predisposizione del file da trasmettere e l’accesso ai servizi on line, ed è personale. L’assistenza è disponibile tramite la sezione online dedicata e tramite call center.

Casi particolari di presentazione

Liquidazione IVA di gruppo

Gli enti e le società che si sono avvalsi della liquidazione IVA di gruppo devono presentare ciascuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati. La controllante presenta la comunicazione solo per la propria attività, non per l’intero gruppo.

Contabilità separate

I contribuenti che esercitano più attività con contabilità separate presentano un unico modello riepilogativo. Se una delle attività è esonerata dalla dichiarazione annuale IVA, i relativi dati non vanno compresi nella comunicazione.

Operazioni straordinarie e trasformazioni soggettive

Il documento disciplina i casi di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti e altre trasformazioni.

Se il soggetto dante causa si estingue, il soggetto avente causa presenta due comunicazioni:

  • una per le operazioni del soggetto stesso nell’anno;
  • una per le operazioni del dante causa fino all’ultima liquidazione precedente all’operazione.

Se il dante causa non si estingue:

  • l’avente causa presenta la comunicazione quando vi è cessione del debito o credito IVA;
  • in mancanza di tale cessione, ciascun soggetto presenta la propria comunicazione per le operazioni dell’anno.

Se l’operazione avviene tra il 1° gennaio e la data di presentazione, la comunicazione per l’intero anno precedente del dante causa estinto è presentata dall’avente causa, salvo che l’adempimento sia già stato assolto. In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l’intero anno con codice carica 7.

Soggetti non residenti

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti presentano la comunicazione indicando il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia presentano la comunicazione per le operazioni da essi effettuate.

Se nel medesimo anno il non residente ha operato sia con rappresentante fiscale sia con identificazione diretta, deve essere presentata un’unica comunicazione dal soggetto operante alla data di presentazione.

In presenza di stabile organizzazione in Italia, la comunicazione riguarda le operazioni a essa imputabili e nel riquadro dichiarante va indicato il codice carica 1. Il documento richiama inoltre il principio secondo cui la casa madre non può mantenere una doppia posizione IVA nel territorio dello Stato.

Modalità di compilazione: struttura del modello e dati generali

Il modello si compone di due facciate: una con l’informativa sul trattamento dei dati personali e una con i dati identificativi del contribuente e le sezioni del modello.

Nella sezione dei dati generali vanno indicati:

  • anno d’imposta;
  • partita IVA;
  • codice attività prevalente;
  • indicazione di contabilità separate;
  • indicazione se la comunicazione è presentata da un ente o società aderente alla liquidazione IVA di gruppo;
  • casella eventi eccezionali, se il termine cade in periodo di sospensione degli adempimenti.

Il riquadro del dichiarante va compilato solo se chi sottoscrive è diverso dal contribuente. Devono essere indicati codice fiscale, codice carica e, se il dichiarante è una società, anche il codice fiscale della società dichiarante e il relativo rapporto con il contribuente.

La tabella dei codici carica comprende, tra gli altri:

  • 1: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
  • 2: rappresentante di minore, inabilitato o interdetto e figure assimilate;
  • 5: custode o amministratore giudiziario/commissario giudiziale;
  • 6: rappresentante fiscale di soggetto non residente;
  • 7: erede;
  • 8: liquidatore;
  • 9: soggetto che presenta la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie.

Sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate

Gli importi devono essere espressi in euro, arrotondati all’unità, tenendo conto delle variazioni ex art. 26, con arrotondamento per eccesso da 50 centesimi in su e per difetto sotto tale soglia.

Per i contribuenti con liquidazioni trimestrali, con contabilità presso terzi o che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta, la comunicazione deve comunque riferirsi a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta.

Per i regimi speciali, l’IVA esigibile e detratta va indicata secondo il regime di appartenenza; se il regime non consente detrazione, il relativo rigo non va compilato.

Operazioni attive

Nel rigo CD1 devono essere indicati:

  • campo 1: ammontare complessivo delle operazioni attive, al netto dell’IVA, effettuate nel periodo, comprese quelle ad esigibilità differita e rilevanti ai fini IVA, con esclusione delle operazioni esenti per i contribuenti che hanno fruito della dispensa ex art. 36-bis;
  • campo 2: operazioni non imponibili già comprese nel campo 1, incluse esportazioni e altre operazioni che concorrono al plafond, operazioni verso esportatori con dichiarazione d’intento e altre non imponibili che non concorrono al plafond;
  • campo 3: operazioni esenti ex art. 10;
  • campo 4: cessioni intracomunitarie di beni già comprese nel campo 1;
  • campo 5: cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti.

Operazioni passive

Nel rigo CD2 devono essere indicati:

  • campo 1: acquisti all’interno, intracomunitari e importazioni, al netto dell’imposta, rilevanti ai fini IVA, compresi quelli ad esigibilità differita;
  • campo 2: acquisti non imponibili già compresi nel campo 1, inclusi acquisti con utilizzo del plafond e acquisti oggettivamente non imponibili;
  • campo 3: acquisti esenti, importazioni non soggette e importazioni di oro da investimento;
  • campo 4: acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli non imponibili e quelli effettuati con plafond;
  • campo 5: acquisti di beni strumentali, comprensivi di beni ammortizzabili, canoni leasing, usufrutto, locazione e acquisto di beni strumentali non ammortizzabili.

Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana

Il rigo CD3 riguarda esclusivamente importazioni di materiale d’oro, prodotti semilavorati in oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali l’IVA non è versata in dogana ma assolta mediante annotazione nei registri. L’imponibile e l’imposta delle diverse fattispecie vanno indicati nei campi corrispondenti; l’imposta va inoltre inclusa come IVA esigibile nel rigo CD4 e come IVA detratta nel rigo CD5.

Sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito

Nella sezione finale si determinano il debito o il credito IVA, sempre considerando le variazioni ex art. 26.

Per particolari operazioni in cui l’imposta è dovuta dal cessionario o da soggetti operanti in specifici settori, l’IVA va compresa come esigibile nel rigo CD4 e come detratta nel rigo CD5.

Nel dettaglio:

  • rigo CD4: IVA esigibile relativa alle operazioni del periodo o a operazioni precedenti divenute esigibili nel periodo;
  • rigo CD5: IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali il diritto alla detrazione è stato esercitato nel periodo;
  • rigo CD6, campo 1: IVA a debito, pari alla differenza tra CD4 e CD5;
  • rigo CD6, campo 2: IVA a credito, pari alla differenza tra CD5 e CD4.

Firma e impegno alla trasmissione telematica

La comunicazione deve essere firmata dal contribuente o da chi lo rappresenta, oppure da altro soggetto indicato nella tabella dei codici carica.

Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è riservato all’intermediario e deve riportare:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • eventuale numero di iscrizione all’albo, se CAF;
  • data di assunzione dell’impegno;
  • indicazione se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o da chi effettua l’invio.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e numerose fonti normative, tra cui il D.P.R. n. 633/1972, il D.P.R. n. 322/1998, il D.L. n. 331/1993, il D.Lgs. n. 18/2010, il D.L. n. 98/2011 e i precedenti provvedimenti del 15 gennaio 2010 e del 17 gennaio 2011.

È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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