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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva proposto un primo appello il 23 gennaio 2007, ma non si era costituita entro il termine prescritto di trenta giorni. Aveva quindi presentato un secondo appello il 27 marzo 2007. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che il secondo appello fosse tardivo e inammissibile, poiché il primo atto di impugnazione equivale alla conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre una nuova impugnazione. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto applicabile il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della Commissione regionale. Ha stabilito che, anche in assenza di notificazione della sentenza, la proposizione del primo appello determina la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per un eventuale secondo appello. Poiché il secondo appello della società era stato proposto oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire. La società contribuente è stata inoltre condannata al pagamento di 6.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Le ulteriori censure sul merito dell'accertamento sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • Articoli 325 e 327 c.p.c.

    Il termine breve per l'impugnazione decorre, in determinate condizioni, dalla conoscenza legale della sentenza; il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza.

    La proposizione della prima impugnazione può equivalere alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. Nel caso concreto non era applicabile la nuova formulazione dell'articolo 327 c.p.c., introdotta nel 2009, che aveva ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi.

  • Articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disciplina del processo tributario deve essere coordinata con le regole generali sui termini e sulla tempestività delle impugnazioni.

  • Articolo 46, comma 17, della legge n. 69/2009

    La disposizione ha ridotto il termine lungo per le impugnazioni da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma non era applicabile ratione temporis alla controversia.

  • Principio di consumazione dell'impugnazione

    Fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, può essere proposto un secondo atto di appello immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione sia tempestiva.

    Un secondo appello può sostituire il primo viziato, ma deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla data del primo appello, poiché quest'ultimo dimostra la conoscenza legale della sentenza.

Massime di principio

  • La proposizione di un primo atto di impugnazione, anche se viziato o seguito da una mancata costituzione, può far decorrere il termine breve per proporre una nuova impugnazione.
  • Un secondo appello è possibile prima della dichiarazione di inammissibilità del primo, ma non può essere presentato utilizzando il termine lungo quando il primo appello ha già determinato la conoscenza legale della sentenza.
  • La mancata costituzione tempestiva dell'appellante può rendere inammissibile il giudizio, senza che la successiva riproposizione dell'appello possa sanare il vizio se effettuata oltre il termine breve.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il giudice dell'impugnazione può cassare la decisione senza rinvio, poiché non vi è spazio per la prosecuzione del processo o per l'esame del merito.
  • Nel valutare i termini processuali occorre applicare la normativa vigente ratione temporis, verificando la data di introduzione della controversia e le eventuali modifiche legislative sopravvenute.

Testo integrale

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