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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, da un lato, che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta dall'avviso bonario previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, poiché vi sarebbe stato un contrasto tra la dichiarazione fiscale e gli esiti dei controlli automatizzati. Dall'altro lato, ha contestato la propria responsabilità solidale per i debiti della società scissa, richiamando l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. e sostenendo che il debito erariale non fosse stato inequivocabilmente assegnato alla società beneficiaria. È stata inoltre indicata, in rubrica, una violazione dell'art. 112 c.p.c., non sviluppata però nell'argomentazione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la principale motivazione autonoma della sentenza impugnata, secondo cui la scissione era priva di valide ragioni economiche, finalizzata a ottenere un indebito risparmio d'imposta e aveva comportato la spoliazione della società scissa a favore della società beneficiaria. Tale ratio decidendi, non essendo stata specificamente impugnata, è passata in giudicato ed è stata ritenuta sufficiente a sostenere la legittimità della pretesa fiscale anche nei confronti della società beneficiaria. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 15.000,00 per ciascuna parte, oltre agli accessori indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e consente la liquidazione delle imposte dichiarate e non versate o risultanti dai controlli.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la liquidazione delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati e dei controlli eseguiti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Prevede l'obbligo di comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; secondo la sentenza, tale comunicazione non è necessaria per il mero recupero di imposte dichiarate e non versate quando il controllo automatizzato è conforme alla dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2506-quater, comma 3

    Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

    Stabilisce la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione per i debiti della società scissa, entro il limite del patrimonio netto effettivamente assegnato o rimasto. La Corte, tuttavia, ha deciso il ricorso sulla base della mancata impugnazione della ratio relativa all'abusività dell'operazione.

  • Codice civile, art. 2495

    È stato richiamato dalla CTR in relazione alla responsabilità dei soci della società cancellata, ritenuti indirettamente beneficiari della scissione e degli effetti patrimoniali derivanti dal mancato pagamento delle imposte.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte; la censura è stata dichiarata in rubrica ma non è stata concretamente illustrata nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione devono essere impugnate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione: se una ratio decidendi decisiva non viene contestata, essa può passare in giudicato e determinare il rigetto del ricorso anche se le altre censure sono potenzialmente fondate.
  • L'avviso bonario non è necessariamente richiesto quando il controllo automatizzato si limita a rilevare imposte dichiarate dal contribuente ma non versate; la comunicazione preventiva assume maggiore rilievo quando vi sono incertezze o difformità sostanziali rispetto alla dichiarazione.
  • In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti fiscali della società scissa nei limiti previsti dalla legge. La valutazione può diventare più rigorosa quando l'operazione appare priva di valide ragioni economiche e diretta a sottrarre patrimonio alla garanzia del Fisco.
  • La qualificazione di un'operazione societaria come abusiva richiede una valutazione complessiva della sua struttura, delle ragioni economiche e degli effetti patrimoniali; la mera successione societaria non esclude automaticamente la responsabilità fiscale della beneficiaria.
  • Le censure formulate soltanto nella rubrica del motivo, senza una specifica illustrazione nel corpo del ricorso, sono normalmente inidonee a ottenere una pronuncia favorevole.

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