Regolamento (UE) 2023/2580
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 della Commissione, del 13 novembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti e del miglioramento della situazione in alcune zone del Regno Unito. Contestualmente, corregge un errore di numerazione relativo a due zone del Regno Unito già introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457. Le modifiche sono attuate mediante aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica e rettifica degli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), modificando gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404. La parte II della rettifica relativa al Regno Unito si applica dal 1º novembre 2023; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica e rettifica degli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per prodotti avicoli
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare gli allegati V e XIV alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, nonché correggere un errore materiale relativo alle voci del Regno Unito introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori o relative zone/comprensori inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi delle aree autorizzate. In tale quadro, gli allegati V e XIV disciplinano specificamente, rispettivamente, il pollame, il materiale germinale di pollame, le carni fresche di pollame e la selvaggina da penna.
Motivi della modifica
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti, con conseguente istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adozione della politica di abbattimento totale. Alla luce delle informazioni epidemiologiche trasmesse dai due paesi, la Commissione ritiene necessario sospendere o limitare l’ingresso nell’Unione di prodotti provenienti dalle zone colpite, per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.
Quanto al Regno Unito, la Commissione valuta le informazioni aggiornate sulla situazione sanitaria e sulle misure adottate, inclusa la pulizia e disinfezione successive all’abbattimento, e conclude che per alcune zone le garanzie sono sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione dei prodotti a base di pollame interessati dalla precedente sospensione. Contestualmente, viene corretto un errore di numerazione dei codici delle zone GB–2.321 e GB–2.322 derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV secondo la parte I dell’allegato del regolamento. Le modifiche consistono nell’inserimento di nuove zone canadesi e statunitensi e nell’aggiornamento delle voci del Regno Unito. Le tabelle dell’allegato riportano i codici delle zone, le categorie di prodotti interessate e le date di riferimento dei focolai o delle misure sanitarie.
Per il Canada, vengono aggiunte le zone CA–2.197, CA–2.198, CA–2.199, CA–2.200 e CA–2.201, con indicazione delle relative province e aree comunali coinvolte. Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte le zone US–2.473 fino a US–2.492, riferite a diversi Stati federati, tra cui Minnesota, Oregon, South Dakota, Iowa, California, Washington, Alabama, Arkansas e Missouri.
Per il Regno Unito, vengono aggiornate le voci relative alle zone GB–2.317, GB–2.320 e GB–2.321 negli allegati V e XIV, sulla base delle informazioni epidemiologiche aggiornate che hanno giustificato la revoca della sospensione per tali zone.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L’articolo 2 dispone la rettifica, sempre in base alla parte II dell’allegato. La rettifica riguarda le voci del Regno Unito relative alle zone GB–2.321, GB–2.322 e GB–2.323, con la sostituzione delle descrizioni geografiche e dei codici nei rispettivi allegati V e XIV. Si tratta di una correzione tecnica che riallinea la numerazione delle zone e le descrizioni territoriali, dopo l’errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457.
Ambito temporale ed efficacia
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la parte II dell’allegato, relativa alla rettifica del Regno Unito, si applica retroattivamente dal 1º novembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle zone ammesse per Canada e Stati Uniti
Sono aggiunte nuove zone del Canada (CA–2.197 a CA–2.201) e degli Stati Uniti (US–2.473 a US–2.492) negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, con riferimento a focolai recenti di HPAI e alle misure di restrizione adottate dalle autorità veterinarie nazionali. Per tali zone l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna resta sospeso o ristretto secondo le condizioni riportate negli allegati.
Reintroduzione dell’autorizzazione per alcune zone del Regno Unito
Sulla base delle informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure di controllo adottate dal Regno Unito, vengono ripristinate/adeguate le voci relative alle zone GB–2.317, GB–2.320 e GB–2.321 negli allegati V e XIV, consentendo nuovamente l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati provenienti dalle zone del Regno Unito che non rappresentano più una minaccia per la sanità animale o pubblica dell’Unione.
Rettifica di errore materiale nel regolamento (UE) 2023/2457
Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 sono rettificati per correggere la numerazione dei codici relativi alle zone GB–2.321 e GB–2.322, in seguito a un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457. La rettifica ha efficacia dal 1º novembre 2023.
Modifiche tecniche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente alla parte I dell’allegato del regolamento; l’articolo 2 dispone la rettifica conformemente alla parte II dell’allegato. Le tabelle aggiornano i codici delle zone, le specie/categorie interessate e le date dei focolai o delle misure pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte II dell’allegato, relativa alla rettifica delle voci del Regno Unito, si applica dal 1º novembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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