Regolamento (UE) 2023/2576
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2576 del Consiglio, del 13 novembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le liste UE delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contro la RPDC, in coerenza con il regolamento (UE) 2017/1509 e con gli aggiornamenti del comitato sanzioni ONU istituito dalla risoluzione 1718 (2006). Le modifiche riguardano gli allegati XIII, XV e XVI, con sostituzioni di numerose voci, la soppressione di una voce per persona deceduta e l’aggiornamento delle informazioni identificative e motivazionali. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento degli elenchi di persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione e agli operatori che devono conformarsi alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 nei confronti della RPDC. Incide in particolare sulle liste di designazione contenute negli allegati XIII, XV e XVI, aggiornando, sostituendo o sopprimendo singole voci relative a persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi collegati ai programmi nucleari, missilistici, finanziari e di proliferazione della RPDC. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica un atto esistente; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento degli elenchi restrittivi nei confronti della RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2576 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2017/1509 in materia di misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento normativo ha natura essenzialmente ricognitiva e aggiorna gli elenchi nominativi alla luce del riesame effettuato dal Consiglio e delle informazioni più recenti provenienti anche dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006).
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha verificato la permanenza delle ragioni restrittive per le persone ed entità inserite negli allegati pertinenti del regolamento (UE) 2017/1509. Il regolamento mira a mantenere l’efficacia del regime sanzionatorio, correggere i dati identificativi e allineare gli elenchi alle informazioni aggiornate, inclusa la rimozione della voce relativa a una persona deceduta.
Base giuridica e assetto dell’intervento
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2017/1509, in particolare sull’articolo 47, paragrafi 2 e 5, e sull’articolo 47 bis. Non istituisce nuove categorie di misure, ma modifica gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento quadro, incidendo quindi direttamente sugli elenchi di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e ad altre restrizioni connesse.
Modifiche all’allegato XIII
L’allegato XIII contiene l’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3. Il regolamento sostituisce numerose voci relative a persone fisiche, aggiornandone dati anagrafici, alias, documenti, cittadinanza, indirizzi e soprattutto le motivazioni della designazione. Tra i profili richiamati figurano ex funzionari e soggetti coinvolti nel programma nucleare, in attività di approvvigionamento o in funzioni legate a banche e società di copertura.
È inoltre sostituita la voce n. 28 relativa al Munitions Industry Department (MID), descritto come organo chiave del programma missilistico e nucleare della RPDC, responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici, dei programmi di produzione di armi e di ricerca e sviluppo, nonché dell’Istituto per le armi nucleari.
Modifiche all’allegato XV
Nell’allegato XV, relativo alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), la voce n. 3 è soppressa. Le voci n. 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29 e 31 sono invece sostituite con versioni aggiornate che rafforzano il collegamento dei soggetti con i vertici militari e politici della RPDC e con i programmi nucleari e balistici.
In particolare:
- alcuni soggetti sono qualificati come generali, membri di organi centrali del Partito dei lavoratori della Corea o del Consiglio degli affari di Stato;
- altri risultano responsabili, anche in ruoli di vertice, del supporto o della promozione di programmi relativi a nucleare, missili balistici e altre armi di distruzione di massa;
- per taluni soggetti vengono richiamate partecipazioni a lanci di missili, ispezioni e attività connesse alle capacità strategiche della RPDC.
Modifiche all’allegato XVI
L’allegato XVI riguarda persone fisiche e persone giuridiche, entità e organismi ulteriormente designati. Per le persone fisiche, sono sostituite le voci n. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 31; per le persone giuridiche, le voci n. 4, 5 e 6.
Le schede aggiornate descrivono, tra gli altri:
- soggetti collegati a Pan Systems Pyongyang e a sue società di copertura, come Glocom;
- individui che avrebbero agevolato l’elusione delle sanzioni e l’esportazione o il tentativo di esportazione di armi;
- un soggetto connesso alla raccolta di beni utili ai programmi missilistici della RPDC, inclusi materiali e componenti a duplice uso;
- entità come Pan Systems Pyongyang, Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC e Korea General Corporation for External Construction (KOGEN/GENCO), ritenute coinvolte in elusione delle sanzioni, sostegno a programmi nucleari e balistici o trasferimento di salari di lavoratori all’estero in violazione delle risoluzioni ONU.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per banche, intermediari, imprese esportatrici e consulenti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento immediato delle liste da utilizzare per le verifiche antiriciclaggio, di compliance sanzionatoria e di export control. La presenza di nuovi dettagli identificativi e di ulteriori motivazioni di designazione richiede un riallineamento delle procedure di screening e dei presìdi interni, soprattutto nei rapporti con controparti collegate alla RPDC o a soggetti già sanzionati.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 13 novembre 2023 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame e aggiornamento degli elenchi sanzionatori
Il Consiglio ha riesaminato, ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, gli elenchi di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII. A seguito del riesame, ha ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità elencate, salvo la soppressione di una persona deceduta inclusa nell’allegato XV, e aggiornare varie voci in base a nuove informazioni, anche provenienti dall’UNSC.
Modifiche all’allegato XIII
L’allegato XIII è aggiornato con la sostituzione di numerose voci nell’elenco delle persone fisiche e con la sostituzione della voce relativa al Munitions Industry Department (MID). In particolare, vengono aggiornate le voci di 23 persone e di 1 entità, con dettagli su identità, pseudonimi, date di designazione ONU, motivi e collegamenti con programmi nucleari, missilistici, finanziari o di proliferazione della RPDC.
Modifiche all’allegato XV
Nell’allegato XV, dedicato alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), la voce 3 è soppressa e sono sostituite le voci 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29 e 31. Le aggiornate motivazioni descrivono il coinvolgimento di soggetti in strutture di comando militare, nel supporto ai programmi nucleari e balistici e in attività di elusione delle sanzioni tramite società e reti collegate alla RPDC e a entità sanzionate ONU.
Modifiche all’allegato XVI
Nell’allegato XVI, relativo a persone fisiche e a entità/organismi designati, sono sostituite le voci 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 31 per le persone fisiche e le voci 4, 5 e 6 per le persone giuridiche, entità e organismi. Le schede aggiornate riguardano, tra l’altro, soggetti collegati a Pan Systems Pyongyang, Glocom, Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC e Korea General Corporation for External Construction (KOGEN/GENCO), descritti come coinvolti in elusione delle sanzioni, approvvigionamento di beni dual use o sostegno finanziario e operativo ai programmi nucleari e missilistici della RPDC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
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