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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2597

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2597 della Commissione, del 14 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Skedvi Bröd (IGP)]

Normativa europea32023R2597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Skedvi Bröd" come IGP. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dalla Svezia è stata pubblicata e non sono state presentate opposizioni nei termini. Il testo contiene essenzialmente la disposizione di registrazione e le regole di entrata in vigore e applicabilità.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Skedvi Bröd" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Skedvi Bröd" quale IGP per un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria". Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non disciplina esclusioni soggettive o territoriali ulteriori rispetto alla registrazione del nome.

Iscrizione di "Skedvi Bröd" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2597 della Commissione provvede alla registrazione del nome "Skedvi Bröd" come indicazione geografica protetta. L’atto è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Svezia e in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base giuridica dell’iscrizione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. Tale sequenza procedurale consente l’adozione del regolamento di esecuzione che formalizza la registrazione.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Skedvi Bröd" è registrato come IGP. La denominazione è riferita a un prodotto classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul disciplinare di produzione, limitandosi all’iscrizione nel registro UE.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Skedvi Bröd"

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Skedvi Bröd" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento si fonda sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Svezia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarialimentare

Testo integrale

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