Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2588

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2588 della Commissione, del 13 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Poulet du Bourbonnais (DOP)

Normativa europea32023R2588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2588 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Poulet du Bourbonnais". La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione motivata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Poulet du Bourbonnais" per carni fresche di pollame.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome geografico/prodotto "Poulet du Bourbonnais" come denominazione di origine protetta (DOP), con effetti per tutti gli Stati membri. Riguarda il prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non introduce un regime materiale autonomo di produzione o controllo, ma dà efficacia alla registrazione già istruita secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della DOP "Poulet du Bourbonnais"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2588 attua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive nel registro europeo la denominazione di origine protetta "Poulet du Bourbonnais". L’atto conclude positivamente il procedimento avviato dalla Francia, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni motivate.

Presupposti procedurali della decisione

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione delle domande di registrazione, e l’articolo 51, relativo alla fase di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione dispone la registrazione del nome.

Ambito materiale della registrazione

L’iscrizione riguarda un prodotto classificato come "Carni fresche (e frattaglie)" della classe 1.1 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il provvedimento ha quindi ad oggetto un alimento di origine animale, per il quale la tutela DOP è riconosciuta a livello unionale.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione del nome nel registro delle DOP e delle IGP; l’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "Poulet du Bourbonnais"

L’articolo 1 iscrive il nome "Poulet du Bourbonnais" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e efficacia generale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedoppprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.