Cassazione Penale, Sentenza n. 02337/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dalla Corte d'appello il 10/06/2025, finalizzato alla confisca per sproporzione (fino a 40.000 euro) di autovetture, orologi, conti correnti e liquidità. Argomentava a) violazione del principio del ne bis in idem perché, a suo dire, il medesimo sequestro era già stato escluso dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame in precedenti decisioni che non sarebbero state riesaminate; e b) errata valutazione della sproporzione dei beni rispetto ai redditi leciti, sostenendo che la stima deve riguardare il momento dell'immissione dei beni nel patrimonio, che l'accusa ha l'onere di dimostrare la sproporzione e che in fase cautelare è sufficiente l'esistenza di seri indizi. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il divieto di ne bis in idem non impedisce un nuovo sequestro quando il nuovo provvedimento si fondi su elementi probatori acquisiti successivamente e non disponibili nei precedenti accertamenti; nel caso concreto il decreto della Corte d'appello del 10/06/2025 risultava basato su indagini e prove successive alle precedenti statuizioni cautelari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha puntualizzato in cosa l'ordinanza si discostasse dalla giurisprudenza citata. La Corte ha inoltre osservato la problematica residua: il sequestro rimane "in vita" dopo la definitività della sentenza di condanna in assenza di revoca, restituzione o di una confisca pronunciata, e ha indicato che il giudice dell'esecuzione è competente a deliberare sulle misure successive. Per l'insolita situazione il ricorrente è esonerato dal versamento alla Cassa delle ammende, ma è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi del principio di soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma penale sostanziale (illecito in materia di stupefacenti) alla base della condanna del ricorrente; utilizzata come fatto-reato che giustifica le misure cautelari patrimoniali consequenziali
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Ulteriore norma penale sostanziale rilevante per la condanna in materia di stupefacenti; fa parte del quadro fattuale che ha portato al decreto di sequestro
art. 240-bis, cod. pen.
Richiamato quale base formale del decreto di sequestro preventivo per finalità di confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro se fondato su nuovi elementi probatori
art. 85-bis, d.P.R. n. 309/1990
Norma (nel testo richiamata) relativa alla confisca per sproporzione in materia di stupefacenti; il sequestro è stato disposto in vista di una confisca basata su sproporzione
art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca nella sentenza di condanna; la Corte ha richiamato la norma per sottolineare il vuoto decisionale residuo quando la sentenza diventa irrevocabile senza che il sequestro sia revocato o le cose confiscate
artt. 666, 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen.
Norme che individuano la competenza del giudice dell'esecuzione per le questioni successive alla sentenza (revoca del sequestro, confisca, restituzione), competenza che la Corte di Cassazione ha indicato come la sede appropriata per colmare il vuoto decisionale
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che regola le spese processuali; sulla base del principio di soccombenza il ricorrente è stato condannato a pagare le spese
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza costituzionale citata per giustificare l'esonero del ricorrente dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di una situazione processuale particolare
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, Iuvinale)
Principio secondo cui non è precluso un nuovo sequestro sui medesimi beni se il nuovo provvedimento si fonda su elementi probatori non esaminati nei precedenti provvedimenti perché non disponibili
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola)
Ulteriore pronuncia di favore all'ammissione di nuovo sequestro quando vi siano novità probatorie non esaminate in precedenza
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella)
Riferimento dottrinale sulla metodologia di stima della sproporzione (confronto temporale tra acquisizione del bene e redditi leciti) e sugli oneri probatori; qui la Corte ha ritenuto la censura generica perché non adeguatamente collegata all'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce, di per sé, l'adozione di un nuovo sequestro preventivo sugli stessi beni se il nuovo provvedimento si basa su elementi probatori sopravvenuti e non disponibili ai giudici che avevano deciso precedentemente
- Nelle misure cautelari finalizzate alla confisca per sproporzione la stima della sproporzione deve considerare il rapporto fra valore dei beni e redditi leciti, con attenzione al periodo temporale in cui i beni sono entrati nel patrimonio; l'onere della prova iniziale della sproporzione grava sull'accusa, salvo poi l'onere di allegare giustificazioni a carico dell'imputato
- In fase cautelare il grado di prova richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito: è sufficiente l'esistenza di seri indizi
- Se, dopo la definitività della sentenza, il sequestro non è stato revocato né le cose sono state confiscate o restituite, la questione deve essere risolta dal giudice dell'esecuzione; la Corte di Cassazione non può supplire a tale vuoto decisionale nell'ambito del controllo di legittimità dell'incidente cautelare
- Le censure generiche o prive di specificità motivazionale sono inammissibili in Cassazione: le doglianze devono indicare esattamente in cosa il provvedimento impugnato si discosta dalla legge o dalla giurisprudenza
- Situazioni processuali particolari (es. sequestro rimasto 'in vita' per effetto di vicende procedurali) possono giustificare esenzioni da sanzioni pecuniarie accessorie, ma non impediscono l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali
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