Cassazione Penale, Sentenza n. 30647/2026 del 11/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento celebrato con rito abbreviato, un imputato detenuto era stato assolto dal Tribunale da contestazioni di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo un episodio avvenuto durante il giro di distribuzione della terapia in istituto penitenziario: l'agente di polizia penitenziaria, insieme all'infermiera, aveva chiesto ad alcuni detenuti di abbassare la voce e l'imputato aveva reagito con frasi offensive e con una minaccia diretta all'agente, pronunciata alla presenza di altri detenuti e dell'infermiera. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con due motivi: primo, denunciando vizi di motivazione per avere il Tribunale escluso erroneamente il nesso tra la condotta intimidatoria e l'atto d'ufficio, ritenendo irrilevante che l'agente stesse accompagnando l'infermiera nel giro di distribuzione della terapia e che l'offesa non fosse riferita a un atto direttamente concernente l'imputato; secondo, deducendo violazione di legge per non avere valorizzato la relazione di servizio e per non avere considerato che la condotta offensiva verso il pubblico ufficiale può rilevare anche se il destinatario dell'attività amministrativa non è l'autore materiale dell'offesa. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto all'oltraggio, escludendo invece la censura relativa alla minaccia/coartazione dell'atto d'ufficio, perché nel contesto concreto non risultava dimostrata una specifica finalizzazione della condotta a costringere il pubblico ufficiale o a influire sul compimento dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio su tale capo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa all'assoluzione per il delitto di cui all'art. 336 c.p., ritenendo non censurabile la valutazione del giudice di merito circa l'assenza, nel caso concreto, di una condotta specificamente destinata a coartare il pubblico ufficiale o a incidere sul compimento di un atto del suo ufficio.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale può configurarsi anche quando l'autore non sia il destinatario dell'attività amministrativa in corso, purché rivolga direttamente espressioni offensive al pubblico ufficiale, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo da ledere dignità personale e prestigio della pubblica amministrazione.
art. 336 c.p.
Per integrare il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale occorre una specifica destinazione della condotta a coartare il pubblico ufficiale o a influire sul compimento di un atto del suo ufficio; in mancanza di tale finalizzazione, la valutazione di merito sull'insussistenza del reato non è censurabile.
Massime di principio
- L'oltraggio a pubblico ufficiale è configurabile anche rispetto a soggetti che assistono alla funzione pubblica come meri presenti o spettatori, senza che sia necessario che siano i diretti destinatari dell'attività dell'ufficio.
- Ai fini dell'art. 341-bis c.p. rileva che le espressioni offensive siano rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un contesto pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, poiché la tutela riguarda anche il prestigio della pubblica amministrazione.
- La violenza o minaccia a pubblico ufficiale richiede una concreta e specifica finalizzazione della condotta a coartare il pubblico ufficiale o a influire sull'atto d'ufficio; la mera offensività della condotta non basta se manca il nesso teleologico con l'atto amministrativo.
- In cassazione, la valutazione di merito è censurabile solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata; se il giudice di merito ha escluso, con apprezzamento non manifestamente illogico, la destinazione coattiva della condotta, la decisione sull'art. 336 c.p. non viene ribaltata.
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