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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 27799 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con cui erano state recuperate a tassazione ritenute alla fonte non versate sugli stipendi dei dipendenti. La curatela deduceva vizi procedimentali, tra cui carenza di motivazione, errori nel calcolo delle ritenute — che avrebbero dovuto essere determinate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, considerata la crisi finanziaria della società — e duplicazione delle somme rispetto a quelle iscritte a ruolo e richieste mediante due cartelle esattoriali. In Cassazione sono stati denunciati, inoltre, ultrapetizione, insufficiente motivazione e violazione delle norme sul divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della curatela. Ha ritenuto che la CTR non fosse incorsa in ultrapetizione, poiché aveva valutato la legittimità degli avvisi sulla base delle questioni devolute dall'Agenzia nell'appello principale. Ha giudicato adeguata la motivazione della sentenza, anche se non estesa in modo analitico a ogni argomento delle parti, e ha ritenuto che la conferma della legittimità degli avvisi implicasse l'assenza di duplicazione rispetto alle cartelle. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna violazione del divieto di doppia imposizione. La curatela è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Articolo 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e non può attribuire più o altro rispetto a quanto richiesto. Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la CTR avesse deciso una questione devoluta con l'appello dell'Ufficio.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articoli 1, 18, 21, 23 e 57

    Le disposizioni regolano il processo tributario, la proposizione e i limiti delle domande e delle impugnazioni. La Corte ha ritenuto rispettati tali limiti.

  • Articolo 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di fatti decisivi. Le censure sono state ritenute infondate.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis

    Riguarda i controlli automatizzati delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Nel caso concreto non è stata ravvisata una duplicazione illegittima tra gli avvisi e le pretese iscritte a ruolo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 67

    È stato invocato dalla contribuente in relazione al divieto di doppia imposizione, ma la Corte ha escluso che tale divieto fosse stato violato, ritenendo legittimi e non duplicativi gli avvisi di accertamento.

  • Principio del divieto di doppia imposizione

    Una medesima pretesa tributaria non può essere richiesta due volte. Tuttavia, la duplicazione deve essere dimostrata mediante un confronto concreto tra gli atti; la semplice esistenza di avvisi e cartelle non dimostra necessariamente una doppia imposizione.

Massime di principio

  • Il giudice tributario non è vincolato agli argomenti giuridici prospettati dalle parti, purché decida una domanda o una questione effettivamente devoluta e non introduca una controversia nuova.
  • La motivazione della sentenza può risultare dall'esame complessivo della parte narrativa e motivazionale e non deve necessariamente rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione, se rende comprensibile il percorso logico seguito.
  • Per contestare una doppia imposizione occorre individuare con precisione la stessa obbligazione tributaria richiesta in più atti, indicando importi, periodi, causali e collegamento tra avviso, ruolo e cartella.
  • La presenza contemporanea di un avviso di accertamento e di una cartella esattoriale non implica automaticamente duplicazione: la cartella può costituire la fase di riscossione della pretesa contenuta nell'avviso.
  • Le contestazioni relative alla validità propria della cartella devono, di regola, essere proposte impugnando la cartella nei termini e nelle forme previste, mentre nel giudizio sull'avviso occorre concentrarsi sui vizi e sulla pretesa tributaria contenuti nell'avviso stesso.
  • La difficoltà finanziaria del contribuente o il mancato pagamento degli stipendi non escludono automaticamente l'obbligo di versare le ritenute alla fonte; è comunque necessario verificare la specifica disciplina applicabile e dimostrare documentalmente le somme effettivamente corrisposte e quelle non corrisposte.

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