L.R. Basilicata 23/2026
Adesione della Regione Basilicata alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2026, n. 88
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale adesiona la Basilicata alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i debiti tributari e non tributari affidati dalla Regione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si applicano termini, modalità ed effetti previsti dalla normativa statale richiamata. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Basilicata.
Adesione della Basilicata alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
Adesione della Regione Basilicata alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
La legge disciplina l’adesione della Regione Basilicata alla procedura statale di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio regionale e recepisce la disciplina prevista dalla normativa statale richiamata.
Ambito di applicazione
La definizione agevolata si applica ai debiti:
- tributari;
- non tributari.
Sono compresi solo i carichi affidati dalla Regione Basilicata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Disciplina richiamata e modalità operative
L’adesione regionale opera nei limiti e secondo le modalità fissate dalla normativa statale richiamata, cioè dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Ai fini applicativi restano ferme, in particolare:
- le modalità di presentazione della domanda;
- i termini di adesione;
- i criteri di determinazione delle somme dovute;
- le modalità di pagamento;
- gli effetti della definizione agevolata;
- ogni ulteriore adempimento previsto dalla disciplina statale.
Le strutture regionali competenti in materia di entrate devono adottare gli atti amministrativi, contabili e gestionali necessari per l’attuazione della legge e assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Aspetti finanziari
La legge prevede che dall’attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali effetti sulle entrate regionali dipendono dalle adesioni effettivamente presentate e devono essere monitorati dalle strutture regionali competenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2026L.R. Basilicata 24/2026
- Legge · 5 ago 2026L.R. Basilicata 25/2026
- Legge · 5 ago 2026L.R. Basilicata 26/2026
- Legge · 5 ago 2026L.R. Basilicata 27/2026
- Legge · 5 ago 2026L.R. Basilicata 28/2026
- Legge · 17 ago 2026L.R. Basilicata 29/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →