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Legge

L.R. Basilicata 27/2026

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12 (Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 5 agosto 2026, n. 27 aggiorna la legge regionale n. 12/2010 sui Parchi delle Cantine, ampliandone la denominazione, ridefinendo finalità, area territoriale, gestione e programma degli interventi, abrogando alcune disposizioni e confermando la clausola di invarianza finanziaria. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina dei Parchi Urbani delle Cantine in Basilicata

Modifiche alla disciplina dei Parchi Urbani delle Cantine in Basilicata

La legge regionale Basilicata 5 agosto 2026, n. 27 interviene in modo organico sulla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12, aggiornandone titolo, finalità, ambito territoriale, gestione e strumenti attuativi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Finalità e impostazione generale

La normativa riformula l’istituto dei Parchi delle Cantine come strumento di valorizzazione, salvaguardia e sviluppo sostenibile, con attenzione al risanamento di contesti urbani e periurbani caratterizzati da degrado ambientale e territoriale. L’azione regionale è orientata a processi di rigenerazione paesaggistica, territoriale e culturale, nonché al sostegno di attività connesse a ricerca, formazione, comunicazione e fruizione turistica.

Denominazione dell’istituto e oggetto della disciplina

Il titolo della legge del 2010 viene sostituito e l’istituto assume la denominazione di “Parchi Urbani delle Cantine di rilevanza regionale – Paesaggi delle produzioni”. Nel testo normativo la formula è poi abbreviata in “Parchi delle Cantine”.

Ambito territoriale e adesione di nuovi comuni

L’area territoriale dei Parchi comprende i comuni di Acerenza, Barile, Chiaromonte, Pietragalla, Rapolla, Roccanova, Sant’Angelo Le Fratte e Tolve. Possono inoltre aderire altri comuni che presentino caratteristiche conformi alla legge, presentando apposita richiesta corredata da deliberazione del consiglio comunale con la perimetrazione dell’area da includere. Il riconoscimento dell’adesione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Commissione consiliare competente.

Programmazione degli interventi e sostegno regionale

La Regione favorisce la realizzazione dei Parchi attraverso interventi di rigenerazione e finanzia il recupero delle aree individuate dalla disciplina. Sostiene inoltre iniziative di ricerca, formazione, comunicazione e promozione turistica collegate ai Parchi. Il programma degli interventi è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e previo parere della Commissione consiliare competente.

Gestione dei Parchi e strumenti operativi

La gestione dei Parchi è attribuita ai comuni, singolarmente o in forma associata, con possibilità di affidamento a soggetti terzi. La disciplina aggiornata rafforza il riferimento alla gestione plurima dei Parchi e alla predisposizione degli strumenti di gestione da parte degli enti gestori. È inoltre eliminato il rinvio a linee guida regionali da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore originaria della legge del 2010.

Interventi di recupero e soggetti responsabili

Le modifiche ridefiniscono anche il soggetto tenuto all’operazione di recupero, individuandolo negli enti richiedenti. Viene eliminata la precedente formulazione che attribuiva l’attività agli enti pubblici proprietari o alle amministrazioni comunali nel caso di aree private.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 12 del 2010. La nuova legge interviene quindi anche sul perimetro delle disposizioni ancora operative della disciplina originaria.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione delle disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e per la finanza pubblica. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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