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Legge

L.R. Basilicata 29/2026

Valorizzazione e interventi a favore dell’apicoltura regionale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 29/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove l’apicoltura in Basilicata, disciplina avvio, identificazione, nomadismo, apiturismo, tutela delle api e uso dei fitosanitari, istituisce un comitato regionale e prevede sanzioni e finanziamenti. Entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione; abroga la l.r. 15/1988.

Valorizzazione e disciplina dell’apicoltura in Basilicata

Valorizzazione e interventi a favore dell’apicoltura regionale

La legge disciplina in modo organico la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Basilicata, in coerenza con la normativa statale di settore. Prevede misure di sostegno produttivo, sanitario, ambientale e formativo, oltre a regole su registrazione degli allevamenti, nomadismo, uso dei fitosanitari, apiturismo, controlli e sanzioni.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce l’apicoltura come attività di interesse economico, ambientale, didattico e culturale. Sostiene:

  • tutela e sviluppo degli allevamenti e delle filiere collegate;
  • nomadismo come pratica utile alla produzione e alla biodiversità;
  • monitoraggio degli ecosistemi tramite api e altri insetti pronubi;
  • assistenza tecnica e formazione degli apicoltori;
  • insediamento di giovani imprenditori nel settore;
  • contrasto a malattie, moria e spopolamento degli alveari;
  • adesione al metodo biologico;
  • salvaguardia del patrimonio apistico regionale e della biodiversità.

La Regione favorisce inoltre, nei limiti delle vocazioni territoriali, l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei rimboschimenti, nella difesa del suolo, nelle aree protette, nelle colture officinali e nel verde urbano.

Definizioni rilevanti

La legge introduce alcune definizioni specifiche utili all’applicazione della disciplina regionale, tra cui:

  • apiario in stato di abbandono;
  • apiario nomade e stanziale;
  • apicoltore come persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari;
  • allevamento familiare, con massimo dieci alveari;
  • bugno villico, favo da nido, sciame, nucleo e apicidio;
  • forme associate del settore apistico.

Richiama inoltre le definizioni nazionali in materia di allevamento, attività apistica, anagrafe apistica e Banca Dati Apistica (BDA).

Piano regionale degli interventi

La Regione promuove interventi annuali, finanziabili con risorse regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti in particolare:

  • ricerca, sperimentazione e innovazione;
  • miglioramento qualitativo e tracciabilità dei prodotti dell’alveare;
  • tutela genetica di Apis mellifera ligustica;
  • monitoraggio dello stato di conservazione delle api e dei loro habitat;
  • impollinazione naturale;
  • biosicurezza e prevenzione delle malattie;
  • biomonitoraggio ambientale;
  • assistenza tecnica e sanitaria;
  • promozione del nomadismo;
  • valorizzazione di piante autoctone nettarifere e pollinifere;
  • divulgazione e formazione;
  • filiere produttive e commercializzazione;
  • premi assicurativi per danni agli alveari;
  • infrastrutture e attrezzature per lavorazione e trasformazione dei prodotti;
  • acquisto di arnie, nuclei, cera, presidi sanitari e materiali di allevamento;
  • semina e impianto di piante mellifere.

Ogni anno, sentito il Comitato apistico regionale, viene definito il piano delle esigenze del settore, approvato con atto amministrativo della Direzione generale competente. Gli interventi devono essere coordinati con la PAC e con il PSP Italia, evitando sovrapposizioni di sostegno.

Tutela delle api e limitazioni ai fitosanitari

Per proteggere api e altri insetti impollinatori è vietato trattare con fitosanitari insetticidi, acaricidi ed erbicidi tossici per le api sulle colture, dall’inizio della fioritura alla caduta dei petali e in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero. È vietato anche l’uso in fioritura di anticrittogamici che riportino in etichetta frasi di pericolosità per api e pronubi.

Il divieto si estende alle fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua, salvo sfalcio, trinciatura, interramento o completa essiccazione dei fiori. In deroga, i trattamenti in fioritura sono consentiti solo con prodotti selettivi non tossici per le api, come i microbiologici, e solo se vi sia necessità fitosanitaria accertata dal Servizio fitosanitario regionale; l’autorizzazione è pubblicata sui siti istituzionali regionali e dell’ALSIA.

Gli apicoltori devono segnalare tempestivamente ogni sospetto avvelenamento o anomala mortalità delle api all’ASL competente.

Avvio dell’attività apistica e apicoltura familiare

Chi avvia un’attività apistica in forma imprenditoriale deve richiedere la registrazione in BDN tramite il SUAP del Comune in cui insiste lo stabilimento, secondo la disciplina statale richiamata.

Per gli allevamenti familiari e amatoriali la registrazione può avvenire direttamente presso l’ASL, senza passaggio dal SUAP. In questi casi l’ASL verifica la documentazione e, se necessario, effettua un sopralluogo; può anche chiedere ai Comuni valutazioni urbanistiche o su altre norme locali.

È previsto un solo apicoltore per ciascun nucleo familiare.

Aggiornamento della BDA, cessazioni e trasferimenti

Le modifiche e cessazioni dell’attività devono essere comunicate tramite SUAP, oppure tramite ASL per gli allevamenti familiari, secondo i tempi previsti dalla normativa statale richiamata.

Sono disciplinati in particolare:

  • il cambio dell’operatore, che esonera il cedente dalla comunicazione di cessazione se il nuovo operatore effettua la comunicazione;
  • cessazione, sospensione temporanea e riattivazione, che per l’apicoltura possono essere comunicati alla ASL, la quale li inserisce in BDN;
  • obbligo di registrare in BDN entro 7 giorni la cessazione dell’attività di ciascun apiario afferente al codice aziendale;
  • durata massima della sospensione temporanea pari a 24 mesi, oltre i quali l’attività si chiude automaticamente in BDN se non è richiesta la riattivazione;
  • variazioni significative che comportano aumento della consistenza degli alveari, da comunicare con aggiornamento della comunicazione iniziale al SUAP.

Non sono considerate modifiche da comunicare al SUAP, se non incidono su altre autorizzazioni, la variazione del rappresentante legale con codice fiscale invariato e la variazione del proprietario degli animali; tali dati vanno comunque comunicati all’ASL entro 7 giorni.

Comitato apistico regionale

È istituito presso la Direzione regionale competente un Comitato apistico regionale con funzioni propositive sui programmi di sviluppo e tutela del comparto, sulle misure contro l’uso dei fitosanitari dannosi per le api e sulle esigenze dell’apicoltura.

Il Comitato è istituito con deliberazione della Giunta regionale, dura 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Vi partecipano rappresentanti istituzionali, tecnici, veterinari, università, ALSIA, organizzazioni agricole e associazioni apistiche. La partecipazione è gratuita e senza rimborso spese. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo richieda.

Disciplina del nomadismo

La Regione riconosce il nomadismo come servizio integrativo per apicoltura, agricoltura e ambiente e lo promuove nel rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori sulle postazioni.

Gli spostamenti degli apiari sono parte degli obblighi di aggiornamento della BDA. Nelle aree Natura 2000, prima dello spostamento, è necessario acquisire la Valutazione di incidenza o lo screening di V.Inc.A. per le aree di destinazione.

La Regione disciplina anche l’accesso degli alveari alle aree demaniali, individuando con successivo atto postazioni regionali, modalità di concessione e buone prassi di gestione.

Tutela dell’Apis mellifera ligustica

La Regione tutela l’Apis mellifera sottospecie ligustica con azioni volte a:

  • conservare le popolazioni locali;
  • migliorare geneticamente la specie;
  • diffondere materiale selezionato;
  • ridurre l’erosione genetica.

Apiturismo

La Regione valorizza le aree a vocazione apistica e promuove l’apiturismo come forma di turismo con propria identità.

L’apiturismo comprende attività di conoscenza dei prodotti dell’alveare nel luogo di produzione, visite ai luoghi di produzione o esposizione di mezzi e attrezzature, degustazione e commercializzazione dei prodotti anche in abbinamento ad alimenti, iniziative didattiche e ricreative.

La Giunta regionale disciplinerà con successivo provvedimento modalità, criteri di ammissibilità e gestione dell’elenco degli operatori apituristici lucani.

Prescrizioni, distanze e sicurezza

È confermato il divieto di abbandono degli alveari. Gli alveari abbandonati possono essere ispezionati dall’ASL per valutarne la pericolosità e, se necessario, essere distrutti; i costi ispettivi sono addebitati al proprietario, ferme le sanzioni.

Le distanze minime tra apiari con almeno 50 alveari sono fissate in un raggio massimo di 200 metri, secondo la disciplina statale richiamata.

Vigilanza, controllo e sanzioni

La vigilanza è attribuita alle Direzioni generali competenti in materia di salute e di politiche agricole, alle ASL territorialmente competenti e, per i controlli e l’irrogazione delle sanzioni, anche ai Corpi di polizia locale nei limiti delle competenze.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • mancata registrazione in BDN dell’attività apistica;
  • omessa comunicazione di modifiche o cessazione;
  • irregolarità nel documento di accompagnamento delle api movimentate;
  • mancata apposizione del cartello identificativo;
  • mancato censimento annuale in BDN;
  • violazioni dei divieti sui fitosanitari in fioritura;
  • uso di fitosanitari senza autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale;
  • omessa o tardiva segnalazione di avvelenamenti o mortalità anomale.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale, se compatibili.

Disposizioni finanziarie

I proventi delle sanzioni sono incassati dalla Regione Basilicata, con apposito capitolo di entrata, e dalle ASL per le sanzioni di loro competenza.

Gli oneri della legge sono quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Abrogazione ed entrata in vigore

È abrogata la legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, sugli interventi a favore dell’apicoltura.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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