L.R. Basilicata 24/2026
Modifiche alla Legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 5 agosto 2026, n. 24 modifica l’art. 4 della l.r. 28/2000: introduce per la Giunta regionale l’obbligo di emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore una direttiva con l’elenco delle attività che non comportano rischio per la sicurezza dei pazienti e abroga una lettera del comma 3. Prevede inoltre neutralità finanziaria e entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private
Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione delle strutture sanitarie
La legge regionale Basilicata 5 agosto 2026, n. 24 interviene sulla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private. La finalità è quella di aggiornare il perimetro delle attività rilevanti ai fini autorizzativi e di demandare alla Giunta regionale un atto attuativo di dettaglio.
Intervento sull’articolo 4 della l.r. 28/2000
La modifica riguarda il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2000.
- Alla lettera a) viene aggiunta una previsione secondo cui la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, deve emanare una direttiva contenente l’elenco delle attività che non comportano rischio per la sicurezza dei pazienti.
- La lettera b) del comma 3 viene abrogata.
La disciplina risultante rinvia quindi a un successivo atto della Giunta per la definizione delle attività escluse, con un termine espresso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24/2026.
Aspetti temporali e decorrenza
La legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il termine di 60 giorni per la direttiva della Giunta decorre da tale entrata in vigore.
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, senza effetti aggiuntivi sulla finanza pubblica.
Testo integrale
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