Cassazione Penale, Ordinanza n. 12590/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in data 16 luglio 2025, aveva respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Con unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a richiamare gli esiti della relazione sanitaria e una precedente valutazione, senza svolgere un'adeguata analisi delle condizioni patologiche del detenuto e dell'idoneità del trattamento terapeutico in atto. La Corte rileva però che il quadro sanitario risultava già indicato come compatibile con la prosecuzione della detenzione e che le doglianze erano formulate in modo generico, così come generica era la stessa domanda introduttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che la motivazione per relationem al contenuto dell'ultima relazione sanitaria fosse sufficiente nel caso concreto, poiché tale relazione era nota alla difesa e concludeva nel senso della attuale compatibilità tra quadro clinico e prosecuzione della detenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto dal giudice.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva in doglianze generiche, prive di specifica confrontazione con la motivazione del provvedimento impugnato e con gli elementi fattuali già noti alla difesa.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando richiami un atto procedimentale noto alla parte e tale atto contenga già gli elementi decisivi della valutazione compiuta dal giudice, senza necessità di una autonoma e ridondante riedizione dell'analisi.
- In tema di esecuzione penale e differimento della pena per ragioni sanitarie, la censura sul difetto di motivazione deve confrontarsi con il contenuto concreto della relazione sanitaria e con la valutazione di compatibilità tra stato di salute e detenzione; in difetto, il ricorso è generico.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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