Ordinanza n. 2/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 29.9.2025, n. 93, pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal 4.10.2025 al 18.10.2025, con la quale il Comune di Alba ha approvato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 30.7.2025, n. 79, con la quale il Comune di Alba ha adottato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi - per quanto possa occorrere - il parere della Provincia di Cuneo espresso con determina dirigenziale 5.9.2025, n. 1323, relativo alla compatibilità della Variante Parziale n. 16 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere consiliari di adozione e approvazione della Variante Parziale n. 16 al PRGC del Comune di Alba, nonché gli atti connessi, nella parte relativa alla traslazione della strada incidente sulla proprietà dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le delibere del Consiglio comunale di Alba con cui è stata adottata e approvata la Variante Parziale n. 16 al PRGC, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il parere della Provincia di Cuneo sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale. In sede cautelare hanno dedotto, tra gli altri profili, la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la variante introducesse autonomamente una traslazione della strada, con conseguente imposizione o modifica di un vincolo espropriativo incidente sulla loro proprietà.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolto un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto condivisibile la censura relativa alla violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001. La variante, infatti, appare introdurre con autonoma previsione la traslazione della strada costituente vincolo espropriativo. Ha quindi accolto la domanda cautelare limitatamente alla parte del provvedimento impugnato che prevede la traslazione viaria e interessa la proprietà dei ricorrenti. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 327/2001
In sede cautelare, la violazione della disposizione è stata ritenuta prima facie sussistente perché la variante urbanistica introduce autonomamente una traslazione della strada costituente vincolo espropriativo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 17, commi 5 e 7, l.r. Piemonte n. 56/1977
È la disciplina regionale richiamata per l'adozione e l'approvazione della Variante Parziale n. 16 al PRGC; il testo non espone una specifica interpretazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- In sede cautelare, una variante urbanistica che introduca autonomamente la traslazione di una strada costituente vincolo espropriativo può essere sospesa, limitatamente alla parte incidente sulla proprietà dei ricorrenti, quando emerga prima facie la violazione dell'art. 11 del d.P.R. 327/2001.
- La tutela cautelare può essere accordata solo per la specifica parte della variante urbanistica dalla quale deriva l'incidenza lesiva sulla proprietà dei ricorrenti, senza estendersi alle ulteriori previsioni dell'atto non direttamente coinvolte.
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