Cassazione Civile, Ordinanza n. 05913/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, per effetto degli eventi sopravvenuti allegati dalla stessa ricorrente principale, l'interesse alla prosecuzione del giudizio era venuto meno. In conseguenza di ciò ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale né di quelli incidentali.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare in cui era stata disposta la sospensione delle operazioni di vendita telematica di un ramo d'azienda della società fallita. La società interessata all'aggiudicazione aveva reagito con reclamo ex art. 26 l. fall. contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato il reclamo e qualificato il provvedimento come atto del curatore ex art. 107, comma 4, l. fall., ritenendo il rimedio corretto quello dell'art. 36 l. fall. e affermando, inoltre, la natura discrezionale e non sindacabile della sospensione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) l'erronea qualificazione della condotta della curatela come sospensione ex art. 107, comma 4, anziché ex comma 5; 2) l'erronea individuazione del rimedio impugnatorio, che non sarebbe stato l'art. 36 l. fall. ma il reclamo ex art. 26 l. fall.; 3) l'erronea affermazione di insindacabilità giurisdizionale delle decisioni del curatore assunte ex art. 107, comma 4; 4) la legittimità della sospensione nonostante l'aggiudicazione provvisoria, in presenza di un'offerta migliorativa successiva di altro soggetto. Le controparti, oltre a resistere, proponevano ricorsi incidentali lamentando soprattutto l'omessa declaratoria di tardività del reclamo, l'omessa pronuncia sulla carenza di interesse ad agire e sulla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, rappresentando che la procedura era proseguita, che l'aggiudicazione provvisoria era stata ratificata e che il ramo d'azienda era stato infine ceduto, con venir meno dell'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
È indicato come rimedio utilizzato per il reclamo avverso il provvedimento di sospensione della vendita fallimentare, ma la Corte non ne affronta il corretto ambito applicativo per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 36 l. fall.
Richiamato dal Tribunale come rimedio ritenuto applicabile contro il provvedimento del curatore; la Corte non si pronuncia nel merito della questione.
art. 107, comma 4, l. fall.
Richiamato per descrivere il provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita del ramo d'azienda disposto nell'ambito della procedura fallimentare.
art. 107, comma 5, l. fall.
Richiamato dalla ricorrente come diversa base normativa del provvedimento; la Corte non decide sulla corretta qualificazione.
art. 111, comma 7, c.p.c.
È la base del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale reso nel giudizio ex art. 26 l. fall.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Norma invocata nei ricorsi incidentali per la domanda di condanna per responsabilità aggravata; la Corte non la esamina nel merito.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravvengono eventi che realizzano l'utilità perseguita dalla parte ricorrente e fanno venir meno l'interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere impedisce l'esame nel merito sia del ricorso principale sia degli eventuali ricorsi incidentali, poiché viene meno il contrasto attuale tra le parti.
- In presenza di sopravvenuta definizione sostanziale della vicenda controversa, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.
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