Ordinanza n. 323/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato (formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 908/2023 relativo al giudizio iscritto al nr. 2534/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Teramo, fissando termine perentorio all’amministrazione per provvedere al pagamento per capitale di euro 103.419,51 e per interessi di mora nella misura di cui all’art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull’importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza che sino al 29-05-2024 ammontano ad euro 31.052,14 oltre i successivi interessi maturandi sino al saldo, al tasso di cui al D.Lgs. n°231/2002, tempo per tempo vigenti, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili, oltre le spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 451,50 per spese vive ed € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta in data 28-10-2023; - per la nomina, in caso di perdurante inerzia del debitore, di un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto, e cioè per l'ipotesi che l’amministrazione non ottemperi entro il termine perentorio che il TAR riterrà opportuno assegnare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo, nonostante il giudicato di ottemperanza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo, recante la condanna dell'azienda pubblica al pagamento di capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, spese di documentazione e spese legali. Il ricorso chiedeva anche la fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza, assegnando all'amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni. Persistendo l'inadempimento, il commissario ad acta ha chiesto di essere autorizzato a proporre il pagamento rateale del debito, mediante rate mensili di euro 5.000 a decorrere dal 1° maggio 2026, oltre interessi, spese processuali e accessori fino all'estinzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il credito risultante dal giudicato fosse liquido ed esigibile senza dilazioni, essendo scaduto sia il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo sia l'ulteriore termine di novanta giorni assegnato dal giudice amministrativo. Il commissario ad acta non può quindi imporre unilateralmente una rateizzazione, poiché la modifica dei tempi e delle modalità di pagamento comporta una rinuncia al pagamento immediato dell'intero credito, nella disponibilità esclusiva del creditore. Tuttavia, il Tribunale ha assegnato al commissario trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per proporre al creditore il pagamento alle condizioni indicate nella nota del 10 marzo 2026, oppure a diverse condizioni concordate. Se entro tale termine non interviene un accordo transattivo, il commissario dovrà, entro i successivi trenta giorni, dare piena esecuzione al giudicato, utilizzando tutti i beni e crediti dell'azienda debitrice e, se necessario, ricorrendo a variazioni di bilancio. L'ordinanza non definisce ulteriormente la domanda di ottemperanza, ma dispone gli incombenti necessari alla sua esecuzione.
Norme richiamate
art. 1183 c.c.
Il credito accertato dal giudicato è liquido ed esigibile senza dilazioni, ai sensi dell’art. 1183 c.c.
La scadenza dell'obbligazione rende il credito esigibile e non consente una dilazione unilaterale del pagamento.
art. 5 d.lgs. 231/2002
interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231
Il decreto ingiuntivo ha determinato gli interessi moratori secondo il tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
art. 1283 c.c.
interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c.
Il giudicato comprendeva anche la maggiorazione per interessi sugli interessi moratori alle condizioni indicate nel decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il credito accertato dal giudicato è liquido ed esigibile e sono scaduti i termini assegnati per il pagamento, il commissario ad acta deve darvi piena esecuzione senza introdurre unilateralmente dilazioni o rateizzazioni.
- La modifica dei tempi e delle modalità di adempimento di un credito immediatamente esigibile incide sulla posizione sostanziale del creditore e può essere ammessa soltanto previo accordo con il creditore stesso.
- In mancanza di un accordo transattivo sulla rateizzazione, il commissario ad acta deve utilizzare tutti i beni e crediti dell'amministrazione debitrice e può ricorrere, ove necessario, anche a variazioni di bilancio per assicurare l'integrale esecuzione del giudicato.
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