Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25873 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che l’avviso di liquidazione, notificato il 17 febbraio 2005 per complessivi 70.190 euro a titolo di imposta di registro e INVIM, fosse decaduto. Secondo la ricorrente avrebbe dovuto applicarsi il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), secondo cui l’iscrizione a ruolo doveva avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. La Corte ha invece ritenuto applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), trattandosi di un avviso di liquidazione emesso dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che avevano rigettato l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione del maggior valore dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché non era stato parte dei precedenti gradi di giudizio. Quanto al ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, lo ha rigettato ritenendolo infondato. Il passaggio in giudicato delle sentenze della CTP di Latina era avvenuto il 15 aprile 2003 e l’avviso di liquidazione era stato notificato il 17 febbraio 2005, quindi entro il termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 131 del 1986. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c)

    Prevedeva l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo.

    La disposizione riguarda gli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione e non si applica al diverso caso in cui l’avviso di liquidazione sia emesso in seguito a una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b)

    Prevede un termine triennale di decadenza decorrente dalla data in cui diventa definitiva la decisione della commissione tributaria sul ricorso contro l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

    È la norma applicabile quando l’Amministrazione deve procedere alla liquidazione dell’imposta dopo il passaggio in giudicato della decisione relativa all’avviso di rettifica e liquidazione. Nel caso concreto, la notifica effettuata entro tre anni dal giudicato è stata ritenuta tempestiva.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17

    È stato richiamato dalla società per sostenere l’applicazione della disciplina della riscossione mediante ruolo, ma la Corte ha escluso che tale disciplina fosse pertinente alla specifica fattispecie.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 17

    Sono stati invocati dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell’iscrizione a ruolo, senza però incidere sulla conclusione secondo cui il termine applicabile era quello speciale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Massime di principio

  • Quando un avviso di liquidazione viene emesso dopo una decisione giudiziaria definitiva relativa all’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, occorre applicare il termine speciale previsto dalla disciplina dell’imposta di registro, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione.
  • Il termine previsto per l’iscrizione a ruolo degli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione non si applica automaticamente alle liquidazioni fondate su una sentenza passata in giudicato.
  • Per valutare la decadenza dell’Amministrazione è necessario individuare la natura dell’atto impositivo e la causa della sua definitività: mancata impugnazione dell’accertamento oppure formazione del giudicato su una controversia già instaurata.
  • Nel caso di liquidazioni conseguenti a un giudicato tributario, la data di riferimento è quella in cui la decisione diventa definitiva; l’atto successivo è tempestivo se notificato entro il termine previsto dalla norma speciale applicabile.
  • Un ricorso per cassazione contro un soggetto che non era stato parte dei precedenti gradi di giudizio può essere dichiarato inammissibile nei confronti di quel soggetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.