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Risoluzione

Risoluzione n. 295 del 11/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la detrazione del 55% per riqualificazione energetica spetta anche per spese sostenute nel 2007 su lavori ancora in corso, purché siano rispettate tutte le condizioni di legge. Precisa inoltre che, per il limite massimo di 100.000 euro, vanno cumulate le spese sostenute in anni diversi per il medesimo intervento e che i soggetti interessati devono acquisire e trasmettere la documentazione energetica richiesta, salvo il caso di lavori non ultimati, per il quale è sufficiente attestare che non sono conclusi.

Detrazione IRPEF del 55% per riqualificazione energetica su interventi in corso e prosecuzione di lavori iniziati nel 2007

Detrazione per riqualificazione energetica e oggetto dell’interpello

La risoluzione esamina la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con particolare riferimento a un fabbricato acquistato nel 2006 e oggetto di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, accompagnata dal cambio di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione. Il quesito riguarda in particolare se gli interventi in corso possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 344, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Fatti rappresentati dal contribuente

Il contribuente riferisce di aver acquistato il fabbricato il 25 settembre 2006. Su tale immobile il Comune aveva già rilasciato l’8 settembre 2006 il permesso a costruire per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione fedele, autorizzando anche il cambio di destinazione d’uso. I lavori di ristrutturazione risultano iniziati il 28 maggio 2007 e, al momento dell’istanza, ancora in corso.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene di poter applicare la detrazione IRPEF del 55% alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenendo che le opere in corso consentono di conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori dell’allegato C, numero 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sostiene inoltre che la detrazione possa arrivare fino al limite massimo di 100.000 euro.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, entro il limite massimo di 100.000 euro, quando gli interventi conseguono un valore di fabbisogno energetico annuo per climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai parametri indicati nel decreto legislativo n. 192 del 2005.

Viene precisato che:

  • la detrazione era originariamente fruibile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007;
  • la legge n. 244/2007 ne ha esteso l’applicazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
  • per le spese sostenute dal 2008 in poi, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, scelta irrevocabile effettuata al primo utilizzo della detrazione.

Prosecuzione di interventi e computo del limite massimo

La risoluzione richiama l’art. 2 del decreto interministeriale 7 aprile 2008, che ha modificato l’art. 2, comma 3, del decreto del 19 febbraio 2007. Quando gli interventi di risparmio energetico costituiscono mera prosecuzione di interventi della stessa categoria già effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del limite massimo della detrazione si devono considerare anche le detrazioni già fruite negli anni precedenti.

Inoltre, si precisa che, per le spese di climatizzazione invernale che consistono nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007, i soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione devono:

  • acquisire l’attestato di certificazione energetica oppure l’attestato di qualificazione energetica;
  • trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite il sito www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
    • i dati contenuti nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica, secondo lo schema di cui all’allegato A del decreto del 19 febbraio 2007, redatto da tecnico abilitato;
    • la scheda informativa di cui all’allegato E del medesimo decreto relativa agli interventi realizzati.

Lavori non ultimati e documentazione sostitutiva

Il comma 1-quater dell’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come introdotto dalle modifiche del 7 aprile 2008, stabilisce che, se il contribuente non è ancora in possesso della documentazione energetica perché i lavori non sono conclusi, può comunque usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che dichiari che i lavori non sono ultimati.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che il contribuente possa fruire della detrazione del 55% per le spese sostenute nel 2007, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa. Il fatto che i lavori non siano ancora ultimati non impedisce l’accesso al beneficio per le spese già sostenute, restando fermo l’obbligo di completare il procedimento documentale previsto dalla disciplina di riferimento.

Limite massimo della detrazione

Viene infine ribadito che, ai fini del limite massimo di 100.000 euro previsto dall’art. 1, comma 344, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, devono essere considerate cumulativamente le spese sostenute in anni diversi per il medesimo intervento.

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