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Risoluzione

Risoluzione n. 291 del 10/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce, per il credito d’imposta ex articolo 8 della legge n. 388/2000, quali percentuali di utilizzo si applicano dopo le modifiche normative e le delibere CIPE, confermando che per gli anni successivi al 2005 resta la misura del 6% del credito residuo indicato nel modello CVS. Nel caso della società istante, che aveva compensato in eccesso nel 2004, l’Agenzia spiega come l’eccedenza possa considerarsi progressivamente restituita nei successivi anni di mancato utilizzo, con conseguente applicazione di sanzioni e interessi fino alle date di compensazione virtuale.

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate: percentuali di utilizzo e restituzione di compensazioni indebite

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate: percentuali di utilizzo e restituzione delle compensazioni indebite

La risoluzione esamina il regime di utilizzo del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla determinazione delle percentuali annue di compensazione e alle conseguenze di un utilizzo eccedente rispetto ai limiti temporali consentiti. Il caso riguarda una società che aveva fruito del beneficio per investimenti realizzati nel 2001 e che chiede conferma delle percentuali applicabili negli anni successivi al 2005.

Quesito della società e posizione prospettata

La società Alfa S.r.l. ha realizzato nel 2001 investimenti agevolati e ha inviato tempestivamente il modello CVS entro il 28 febbraio 2003, come richiesto dalla disciplina di monitoraggio introdotta dalla legge n. 289/2002. Nel modello risultano un credito maturato pari a euro X e un credito residuo pari a euro Y, con X maggiore di Y. La società dichiara di aver utilizzato il credito:

  • nel 2003, per il 49% del credito residuo;
  • nel 2004, per il 49% del credito maturato al netto di quanto già utilizzato nel 2003 e per il 6% del credito residuo;
  • nel 2005, per il 6% del credito residuo al 31 dicembre 2006.

La contribuente, richiamando la circolare n. 51/E del 2005, ritiene legittimo l’utilizzo del credito nella misura del 6% del residuo.

Quadro normativo di riferimento

Il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate è riconosciuto per acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate fino al 31 dicembre 2006 in strutture produttive ubicate nei territori ammessi alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.

La disciplina ha subito nel tempo varie modifiche, e la risoluzione distingue due regimi:

  • il regime originario, applicabile agli investimenti realizzati o avviati prima dell’8 luglio 2002, per i quali l’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002 ha imposto la comunicazione dei dati tramite modello CVS, a pena di decadenza dal beneficio;
  • il regime ad istanza, disciplinato dall’articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 e dall’articolo 62, comma 1, lettere b) e seguenti, della legge n. 289/2002.

Percentuali di utilizzo del credito

Per il regime originario, l’utilizzo del credito è stato ripartito in annualità sulla base delle risorse disponibili.

In origine, il decreto ministeriale 2 aprile 2003 aveva stabilito che la fruizione avvenisse:

  • nella misura massima del 10% per il 2003;
  • nella misura massima del 6% per gli anni successivi.

Successivamente, il decreto ministeriale 6 agosto 2003 ha innalzato la percentuale per il solo 2003 al 49%.

La circolare n. 51/E del 29 dicembre 2005 ha poi illustrato le percentuali maggiorate derivanti dall’accelerazione degli utilizzi disposta dalle delibere CIPE n. 23/2003, n. 19/2004 e n. 34/2005. Secondo la risoluzione, tale circolare ha correttamente individuato le misure massime di utilizzo del credito per ciascun anno fino al 2005, mentre per gli anni successivi restano ferme le percentuali originarie.

Base di calcolo delle percentuali

Per il regime originario, la risoluzione precisa che la base di calcolo è data dalla somma degli importi indicati nel modello CVS:

  • nel rigo 4, Sezione I, Quadro B, relativo al credito maturato fino al 31 dicembre 2002 e non ancora utilizzato;
  • nel rigo 6, Sezione II, Quadro B, relativo al credito corrispondente agli investimenti avviati ma non ancora realizzati, cioè credito non ancora maturato alla data considerata.

La Tabella 1 richiamata nella risoluzione mostra la distribuzione originaria degli utilizzi massimi annui, pari complessivamente al 100%, con le seguenti misure:

  • 2003: 10%;
  • dal 2004 al 2018: 6% annuo.

Percentuali maggiorate per gli anni fino al 2005

La Tabella 2 riepiloga le percentuali di utilizzo conseguenti alle delibere CIPE e alla circolare n. 51/E. In particolare, le percentuali si applicano, per i periodi interessati, all’ammontare del credito maturato fino al 2002 e non utilizzato, mentre per i crediti maturati negli anni successivi sono indicate percentuali specifiche.

La nota richiamata dalla circolare precisa che:

  • le percentuali indicate per gli anni successivi al 2005 servono solo a rendere comprensibile la quantificazione di quelle antecedenti;
  • per gli anni successivi al 2005, in attesa di verifiche sulla compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, restano applicabili i limiti del d.m. 2 aprile 2003, assumendo come base l’ammontare complessivo dei crediti risultanti dai modelli CVS.

Regola applicabile dopo il 2005

La risoluzione afferma espressamente che, in assenza di ulteriori indicazioni, per gli anni successivi al 2005 continuano ad applicarsi le percentuali originarie della Tabella 1. Ne consegue che, per tali annualità, la misura massima di utilizzo è pari al 6% del credito d’imposta residuo indicato nel modello CVS.

Applicazione al caso concreto

Poiché gli investimenti della società sono stati realizzati esclusivamente nel 2001, il credito residuo maturato fino al 2002 e quello indicato nel modello CVS coincidono, nel caso concreto, e vengono assunti a fini esemplificativi pari a euro 100.000.

La risoluzione riporta un esempio di calcolo nel quale:

  • nel 2003 è utilizzabile il 49%;
  • nel 2004 il 12%;
  • nel 2005 il 19,5%;
  • dal 2006 in poi il 6% annuo fino a concorrenza.

Dai dati esemplificativi emerge che la società ha utilizzato nel 2004 un importo superiore a quello spettante.

Restituzione dell’eccedenza compensata nel 2004

L’eccedenza compensata anticipatamente nel 2004 deve essere restituita. Tuttavia, la risoluzione chiarisce che la restituzione può considerarsi avvenuta tenendo conto del minor utilizzo effettuato negli anni successivi rispetto ai limiti massimi consentiti. In sostanza, si considera già restituita la parte di credito che il contribuente ha di fatto rinunciato a utilizzare nei periodi successivi.

Nel caso esemplificato, il credito da restituire per gli indebiti utilizzi del 2004, pari a euro 20.783, si considera restituito:

  • al 1° gennaio 2005 per euro 13.500;
  • al 1° gennaio 2006 per euro 6.000;
  • al 1° gennaio 2007 per euro 1.283.

La quota di euro 1.283 viene considerata restituita utilizzando parte del credito fruibile nel 2007; pertanto, di tale importo resta ancora utilizzabile un residuo di euro 4.717.

Sanzioni e interessi

Sulle somme anticipate e poi considerate restituite sono dovute:

  • le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • gli interessi dalla data di indebita compensazione fino al 1° gennaio dell’anno in cui la restituzione si considera avvenuta.

La risoluzione precisa inoltre che, in presenza di più compensazioni indebite effettuate nel corso del 2004, si considerano prioritariamente restituite quelle più risalenti nel tempo.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma che, per il credito d’imposta in esame, dopo il 2005 resta applicabile la misura massima del 6% del credito residuo indicato nel modello CVS. Nel caso concreto, la società aveva compensato nel 2004 un importo superiore al consentito, ma tale eccedenza può essere considerata progressivamente riassorbita dai minori utilizzi degli anni successivi, fermo restando l’obbligo di versare sanzioni e interessi sulle somme indebitamente compensate.

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