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Risoluzione

Risoluzione n. 292 del 10/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il canone versato dalla società calcistica al Comune per l’affidamento dello stadio e dei servizi connessi costituisce corrispettivo di una prestazione complessa rilevante ai fini IVA. Di conseguenza, la convenzione sconta l’imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro.

Trattamento fiscale del canone per l’affidamento dello stadio comunale

Trattamento fiscale del canone per l’affidamento dello stadio comunale

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile al canone annuo corrisposto da una società calcistica a un Comune per l’affidamento dello stadio comunale e delle attività connesse alla gestione dell’impianto durante gli incontri di calcio. Il chiarimento riguarda, in particolare, la qualificazione dell’operazione ai fini IVA e le conseguenze sull’imposta di registro della convenzione stipulata tra le parti.

Quesito posto dal Comune

Il Comune segnala il perfezionamento di una convenzione avente a oggetto l’affidamento dello stadio comunale "ALFA" all’Associazione Calcio GAMMA s.r.l. per il periodo 2006-2011. Nell’ambito dell’accordo:

  • vengono affidati alla società calcistica il campo da gioco con gli spogliatoi, le strutture, accessori e pertinenze, gli impianti di ricezione agli spalti e i posti riservati agli spettatori, compatibilmente con l’utilizzo dello stadio da parte della società BETA S.p.A.;
  • viene consentita alla società GAMMA la gestione della pubblicità in occasione degli incontri di calcio;
  • il Comune si impegna a fornire le utenze con rimborso delle spese e a curare diversi interventi di manutenzione straordinaria e programmata.

A fronte dell’utilizzo dell’impianto secondo tali condizioni, la società GAMMA deve versare un canone annuo al Comune, per il quale viene richiesto il corretto trattamento tributario.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il Comune, l’operazione costituisce una prestazione di servizi complessa rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Ne deriverebbe, per la convenzione di rinnovo dell’affidamento, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Ricostruzione dei contenuti della convenzione

L’Agenzia richiama la delibera comunale n. 273 del 30 agosto 2006, con cui il Comune ha affidato lo stadio comunale "ALFA" alla società A.C. GAMMA s.r.l. fino al 30 giugno 2011 per consentire il regolare svolgimento del campionato di calcio.

Lo schema di convenzione prevede due nuclei principali di prestazioni:

  • l’affidamento del complesso sportivo alla società GAMMA per lo svolgimento degli incontri della prima squadra, comprendente campo da gioco, spogliatoi, strutture, accessori, pertinenze, impianti di ricezione agli spalti, posti riservati agli spettatori, sala stampa e palestra, nei limiti della contemporanea utilizzazione da parte della società BETA S.p.A.;
  • l’affidamento della gestione della pubblicità cartellonistica, fonica e promozionale in genere durante gli incontri di calcio.

Obblighi e prestazioni delle parti

L’articolato della convenzione disciplina una serie di obblighi reciproci, che evidenziano una gestione complessa dell’impianto:

  • la manutenzione ordinaria dell’impianto e quella straordinaria del rettangolo di gioco spettano alla società affidataria, in proporzione con le altre società concessionarie;
  • le spese delle utenze, anticipate dal Comune con acconto e successivo conguaglio, sono ripartite tra GAMMA e BETA;
  • la società GAMMA deve provvedere entro tre giorni dalle partite alla pulizia del campo da gioco, degli spogliatoi, degli spalti, dei corridoi, delle scale di accesso e degli altri spazi affidati;
  • GAMMA e BETA concorrono ciascuna per un terzo alle spese sostenute dal Comune per tornelli di ingresso e relative macchine lettrici;
  • il Comune resta tenuto alla manutenzione straordinaria dell’impianto, alla manutenzione programmata degli impianti elettrici, alla rilevazione incendi, alla manutenzione antincendi e agli impianti elevatori;
  • il Comune effettua sopralluoghi e controlli periodici per verificare danni, deterioramenti, stato di manutenzione e utilizzo conforme alla convenzione.

Regime della pubblicità e canone

La gestione della pubblicità, della cartellonistica, della fonia e delle attività promozionali, insieme al tabellone luminoso dello stadio, è affidata alla società GAMMA, che ne cura la gestione durante le partite e provvede a rimuovere la pubblicità entro le ore 24 del giorno successivo all’evento sportivo.

A fronte dell’affidamento complessivo dello stadio, delle strutture e della gestione pubblicitaria, la società GAMMA corrisponde un canone unitario stabilito in:

  • euro 200.000,00 per il campionato di serie A;
  • euro 150.000,00 per il campionato di serie B.

In caso di partite di coppe europee, è inoltre previsto un ulteriore canone pari al 2% degli incassi derivanti da biglietti e abbonamenti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che le pattuizioni contenute nello schema di convenzione debbano essere considerate nel loro complesso. Il Comune non si limita a concedere l’uso dello stadio, ma svolge un’attività di vigilanza, assistenza e gestione funzionale alla realizzazione degli eventi sportivi.

Inoltre, la possibilità concessa alla società GAMMA di gestire la pubblicità all’interno dell’impianto e durante l’evento sportivo integra un ulteriore valore economico a favore della società stessa. Per questo, il rapporto assume rilevanza economico-commerciale e il canone periodico costituisce corrispettivo unitario di tutte le prestazioni e facoltà riconosciute dal Comune.

Conclusioni fiscali

L’Agenzia conclude che il canone versato dalla società GAMMA al Comune deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria, in quanto corrispettivo di una prestazione complessa resa dall’ente locale nell’ambito di un’attività commerciale.

In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, la convenzione stipulata tra le parti deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del DPR n. 131 del 1986.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

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