Risoluzione n. 293 del 11/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i contributi sanitari versati integralmente dal pensionato a casse istituite da accordi collettivi possono essere dedotti nei limiti dell’art. 51 del TUIR, poiché non interviene alcun contributo dell’ex datore di lavoro. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa precedente e precisato che restano fermi i limiti e le regole introdotte dalla legge finanziaria 2008, con coordinamento rispetto ai contributi ai fondi integrativi deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria
Deducibilità dei contributi sanitari versati dai pensionati a casse di assistenza
La risoluzione affronta il tema della deducibilità, dal reddito imponibile, dei contributi versati da ex lavoratori pensionati a casse di assistenza sanitaria istituite da accordi collettivi. Il documento valuta se tali importi possano rientrare nella previsione dell’art. 51 del DPR 917/1986, nel limite annuo richiamato per il 2007 di euro 3.615,20.
Quesito posto dall’istante
L’istante riferisce che alcuni contribuenti assistiti dai CAF versano annualmente un contributo a casse sanitarie alle quali avevano aderito durante il rapporto di lavoro e nelle quali possono restare iscritti anche dopo la cessazione del servizio. Nel caso esaminato, il contratto non prevede alcun contributo a carico dell’ex datore di lavoro. Viene chiesto se tali contributi siano deducibili dal reddito imponibile entro il limite di euro 3.615,20.
Tesi interpretativa dell’istante
Secondo l’istante, i contributi versati dai pensionati dovrebbero essere deducibili perché i redditi di pensione sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente. Viene richiamata la risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003, nella quale si afferma che, se il sostituto d’imposta non ha tenuto conto della quota di contributi versati dal pensionato alla cassa sanitaria, l’importo può essere dedotto in dichiarazione. L’istante ritiene irrilevante il fatto che, nel caso citato, fosse prevista anche una quota a carico dell’ex datore di lavoro, sostenendo che l’art. 51, comma 2, del TUIR non richiede la contemporanea presenza di contributi di entrambe le parti. Esclude inoltre l’applicabilità della risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004, poiché quella fattispecie riguardava contributi aziendali "cumulativi ed indifferenziati".
Inquadramento normativo richiamato dalla Direzione
La Direzione richiama l’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza ad accordi aziendali, purché di importo inferiore al limite previsto dalla legge, indicato nel documento come pari a euro 3.615,20. Viene inoltre ricordato che l’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR equipara al reddito di lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni equiparati; per tale ragione, in linea di principio, anche i pensionati possono beneficiare della disciplina dell’art. 51, comma 2, lettera a).
Valutazione sul funzionamento concreto delle casse
La risoluzione precisa che, in concreto, le modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse possono impedire il riconoscimento del beneficio fiscale. In particolare, se il meccanismo del fondo prevede un versamento contributivo a carico del datore di lavoro in favore del pensionato e non è possibile individuare un collegamento diretto tra il versamento e la posizione del singolo pensionato, la disciplina dell’art. 51, comma 2, lettera a), non è ritenuta applicabile. In tale situazione viene richiamata la risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004, che aveva escluso la deducibilità dei contributi versati da dirigenti industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI).
Applicazione al caso concreto
Per la fattispecie sottoposta all’esame, la Direzione ritiene invece applicabile l’art. 51 del TUIR, in coerenza con i principi della risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003. La ragione decisiva è che il contributo è interamente a carico del pensionato e non è previsto alcun intervento contrattuale dell’ex datore di lavoro. Di conseguenza, non sorge alcun problema di individuazione della quota imputabile al datore di lavoro riferibile al pensionato.
Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008
Per completezza, la risoluzione ricorda che l’art. 1, comma 197, lettera b), della legge finanziaria 2008 ha modificato l’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, rendendo deducibili dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, entro il limite di euro 3.615,20, anche i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e operanti negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute. Viene inoltre precisato che, nel medesimo limite di non concorrenza alla formazione del reddito, occorre considerare anche i contributi versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’art. 10, lettera e-ter), del TUIR.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude, quindi, che i contributi in esame sono deducibili nel caso prospettato, poiché interamente sostenuti dal pensionato e non accompagnati da alcun contributo dell’ex datore di lavoro. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché gli uffici si attengano alle istruzioni fornite e ai principi enunciati.
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