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Risoluzione

Risoluzione n. 289 del 10/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce tre nuovi codici tributo per versare, con modello F24, gli interessi dovuti sulle somme rateizzate a seguito di controlli automatici e di alcune comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Il documento richiama le regole sulle rateizzazioni, le soglie di importo, le garanzie richieste oltre 50.000 euro, il tasso di interesse del 3,5% annuo e le modalità di compilazione del modello F24.

Istituzione dei codici tributo 9002, 9003 e 9004 per gli interessi su pagamenti rateizzati via F24

Istituzione dei codici tributo per gli interessi sui pagamenti rateizzati

La risoluzione disciplina l’istituzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento degli interessi dovuti sulle somme rateizzate. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle rateizzazioni previste per somme emerse a seguito di controlli automatici e di comunicazioni relative a determinati redditi o imposte.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama l’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute:

  • ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 54-bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633.

Viene inoltre richiamato il comma 6 dell’articolo 3-bis, che estende in parte tale disciplina alle somme da versare a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004, con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata.

Regole sulla rateizzazione

Il provvedimento riepiloga le condizioni della dilazione:

  • per importi superiori a 2.000 euro, il pagamento può avvenire in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo;
  • per importi superiori a 5.000 euro, il pagamento può essere dilazionato fino a venti rate trimestrali di pari importo;
  • se le somme dovute superano 50.000 euro, il contribuente deve prestare le garanzie previste dalla legge, da produrre all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata;
  • la prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia;
  • le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso annuo del 3,5%.

Per le somme superiori a 500 euro dovute a seguito della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 3-bis; per importi fino a 500 euro si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

Codici tributo istituiti

Per consentire il pagamento degli interessi tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 9002: interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, di cui al codice tributo 9001, dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
  • 9003: interessi sul pagamento in forma rateale delle somme relative a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e prestazioni in forma di capitale, di cui al codice tributo 9526, dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/73;
  • 9004: interessi sul pagamento in forma rateale delle somme relative a recupero IRPEF a tassazione separata, di cui al codice tributo 9527, dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/73.

Modalità di compilazione del modello F24

I codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta oggetto del controllo, nella forma "AAAA". Nell’apposito campo deve inoltre essere riportato il codice atto contenuto nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Decorrenza di efficacia

I codici tributo istituiti sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 10 luglio 2008.

Testo integrale

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